Il Dottor Riccardo Renzi ha redatto una nota sulla responsabilità del Responsabile dell'Ufficio tecnico per il mancato aggiornamento del costo di costruzione: analisi della sentenza Corte dei conti Veneto n. 277/2025.
Pubblichiamo locandina del convegno organizzato dall'Università degli Studi di Verona, dal Comune di Verona e dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed avente ad oggetto il progetto di riforma del mercato del lavoro della PA.
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Al Convegno sarà presente il Ministro della Pubblica Amministrazione on. Paolo Zangrillo.
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Il convegno è accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Verona con tre crediti formativi.
Il TAR Veneto sottolinea che la nozione di “zona propria”, nell’applicazione della normativa della Regione Veneto sul cd. Piano Casa, si basa sulle precisazioni contenute nella circ. n. 1/2014, dovendosi intendere quelle zone aventi analoga destinazione analoghe caratteristiche insediative.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto esclude la rilevanza edilizia (e quindi la natura di abuso) di una struttura costituita da un tendone in plastica, non essendo stata considerata un nuovo organismo edilizio.
Si legge nella sentenza che il manufatto si presentava per tre lati circoscritto da teli in plastica trasparente e ricoperto da una tenda anch’essa in materiale plastico ritraibile.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, sebbene l’art. 35 d.lgs. 36/2023 abbia codificato l’accesso civico generalizzato in relazione al settore degli appalti, non per questo ha fatto venire meno l’operatività dei cd. interessi-limite pubblici o privati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5-bis d.lgs. 33/2013, come si evince anche dalla relazione illustrativa.
Spetta quindi alla P.A. operare un bilanciamento concreto dei contrapposti interessi all’ostensione e alla riservatezza, non potendo comunque l’accesso civico generalizzato portare alla divulgazione di informazioni sensibili che possano ledere gli interessi alla tutela dei segreti commerciali dell’aggiudicatario e falsare la concorrenza futura.
Se la Corte di Giustizia dell’UE esclude l’accesso automatico agli atti di gara a fini di difesa tra soggetti che hanno preso parte alla procedura e richiede il bilanciamento caso per caso tra il diritto di accesso agli atti di gara e la tutela dei segreti commerciali e industriali, a maggior ragione tale bilanciamento deve essere operato rispetto ad un soggetto terzo e del tutto estraneo alla procedura, pena la possibilità per quest’ultimo di ottenere una ostensione maggiore di quella dei partecipanti e di frustrare la ratio sottesa alla tutela del know-how aziendale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha dichiarato la nullità, per mancanza di causa, della clausola di una convenzione stipulata tra un Comune ed una società di produzione di energie rinnovabili che imponeva a quest’ultima di versare all’Ente locale una somma pari al 7,5% dell’importo, al netto dell’IVA, del totale degli introiti percepiti e fatturati annualmente per la produzione di energia elettrica.
Una convenzione come questa rientra tra gli accordi di cui all’art. 11 l. 241/1990, sicché ad essa si applicano i principi fissati dall’art. 1325, n. 2 c.c., in forza del quale ogni spostamento patrimoniale deve avere una causa giustificatrice; nonché dall’art. 1322, co. 2 c.c., ai sensi del quale i contratti atipici devono essere diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
La corresponsione pur pattuita nel caso di specie, ma con clausola nulla, non era supportata da un’adeguata giustificazione, non rinvenibile nell’unico obbligo che il Comune aveva assunto nella predetta convenzione, ovvero a non compiere alcuna attività che possa risultare di intralcio all’esecuzione dei lavori e delle opere occorrenti alla realizzazione alla gestione alla manutenzione ed al funzionamento dell'impianto. Tale obbligo deve infatti già ritenersi imposto al Comune in forza dei principi generali di cui all’art. 1, co. 2-bis l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in materia di appalto di opere pubbliche (nel caso di specie, una diga), i termini di prescrizione e decadenza per l’esperimento delle azioni di garanzia ex artt. 1667 e 1669 c.c. decorrono dall’approvazione del collaudo finale, che costituisce l’accettazione formale dell’opera da parte della P.A.
In mancanza di collaudo, tali termini non iniziano a decorrere, salvo che il committente abbia omesso il collaudo per fatto imputabile all’impresa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che il cd. principio di invarianza delle sopravvenienze nel calcolo della soglia di anomalia delle offerte, introdotto al fine di evitare impugnazioni strumentali alla surrettizia alterazione della media dei ribassi offerti, mediante l’esclusione o riammissione di concorrenti, deve essere coniugato con il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale. Di conseguenza, fino all’adozione del provvedimento di aggiudicazione, la soglia può essere oggetto di rettifica, potendosi tenere conto dell’esclusione dalla gara di imprese prive dei requisiti di partecipazione o presentatrici di offerte invalide, ovvero della riammissione di imprese illegittimamente escluse, purché le iniziative giurisdizionali non denotino un mero intento speculativo.
L’offerta che contenga un ribasso sull’importo a base d’asta e, contestualmente, indichi maggiori costi di manodopera non può presumersi di per sé anomala, essendo necessario che la proposta in aumento di tale componente di costo si caratterizzi per la sua effettiva e concreta capacità di incidere sulla remuneratività dell’offerta, ossia sul suo complessivo equilibrio economico, andando ad abbattere l’utile ritraibile dall’importo offerto.
Nel caso di specie, era illegittima l’esclusione di un operatore economico, la cui offerta era stata ritenuta anomala solo perché contenente un’indicazione di costi della manodopera superiore a quanto stimato dalla Stazione appaltante nei documenti di gara, malgrado la ridotta entità dello scostamento e la sua obiettiva inidoneità ad incidere, di per sé, sulla economicità dell’offerta.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che rientrano tra le controversie in tema di revisione dei prezzi degli appalti pubblici, devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A., quelle sull’an e sul quantum della revisione. Fanno eccezione le controversie inerenti alla mera esecuzione di clausole contrattuali che regolano convenzionalmente tali profili, posto che in simili fattispecie la domanda dell’appaltatore va qualificata in termini di azione di adempimento contrattuale, volta all’accertamento di un diritto soggettivo alla revisione (o adeguamento), di spettanza del G.O.
Laddove sia stata disposta una proroga tecnica non vi è margine per la rideterminazione del corrispettivo contrattuale, tenuto conto della ratio dell’istituto della proroga tecnica, comunemente ravvisata nell’esigenza di assicurare la continuità delle forniture pubbliche nelle more dell’espletamento della nuova gara ed evitare un blocco dell’azione amministrativa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catanzaro ha affermato che, sebbene l’art. 10 del TULPS non preveda alcun termine di durata per la sospensione, statuendo soltanto che le autorizzazioni di polizia possano essere revocate o sospese in qualsiasi momento in caso di abuso della persona autorizzata, il precetto deve tuttavia essere interpretato in aderenza ai principi desumibili dall’art. 21-quater, co. 2 l. 241/1990, che circoscrive la sospensione degli effetti dei provvedimenti amministrativi ad una durata predeterminata, commisurata al tempo strettamente necessario a soddisfare gli interessi pubblici perseguiti e, comunque, non superiore ai termini previsti per l’esercizio del potere di annullamento disciplinato dal successivo art. 21-nonies, di cui il potere sospensivo costituisce proiezione cautelare.
Qualora la sospensione del titolo abilitativo sia disposta per una durata pari all’efficacia quinquennale della licenza di caccia, il provvedimento assume la connotazione giuridica di una revoca dell’autorizzazione, la quale esige la sussistenza di specifici presupposti fattuali e giuridici, rispetto ai quali si impone una distinta valutazione della P.A. procedente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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