21 Settembre 2021
L'articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR 380/2001 contiene la definizione di ristrutturazione edilizia e l'ultima parte di tale lettera d) stabilisce quanto segue:
"Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria".
Gli interpreti perlopiù hanno evidenziato che tale disposizione normativa non appare tanto perspicace, perchè limita la possibilità di trasformare mediante la ristrutturazione con demolizione e ricostruzione (e gli incentivi fiscali connessi a tale tipo di intervento edilizio) gli immobili privi di pregio solo perchè, per loro sfortuna, sono ubicati in una zona di vincolo paesaggistico (perchè bisogna mantenere "sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria": in questo modo un brutto edificio deve essere ricostruito brutto come prima).
E qui sono cominciati a spuntare i tentativi di far dire alla parte di comma di cui sopra il contrario di quello che c'è scritto.
Per esempio, con un post del 19 agosto 2021 Italiaius segnalava che il Comune di Bassano del Grappa, unitamente ad altri Comuni limitrofi, ha ottenuto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici un chiarimento sulla ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione nelle aree sottoposte al vincolo paesaggistico.
E in questo parere più o meno sembra di capire che si voglia dire che gli immobili privi di pregio situati nelle zone di vincolo paesaggistico possono essere ristrutturati mediante la demolizione e la ricostruzione senza rispettare sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e con incrementi di volumetria.
Insomma esattamente il contrario di quello che c'è scritto nell'articolo 3, comma 1, lettera d), ultima parte del DPR 380/2001 (cosa, peraltro, che sarebbe decisamente più sensata di quello che c'è scritto).
Recentemente l'ANCI ha emanato una nota nella quale fa rimbalzare tale parere su scala nazionale, quasi come fosse una verità di fede assodata:
https://www.anci.it/la-nota-anci-sugli-interventi-di-ristrutturazione-edilizia-di-immobili-sotto-tutela-paesaggistica/
Con tutto il rispetto per il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dire ai Comuni e ai cittadini che tale interpretazione è corretta appare una forzatura.
La soluzione? Chiedere al legislatore di scrivere una disposizione migliore di quella attuale.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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