Sulla rimessione in termine per errore scusabile
Il T.A.R. ricorda i presupposti che devono sussistere per poter disporre la rimessione in termini per errore scusabile.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. ricorda i presupposti che devono sussistere per poter disporre la rimessione in termini per errore scusabile.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
A seguito dell'approvazione del Senato, il decreto legge Infrastrutture e trasporti n. 121/2021 è stato convertito in legge 9 novembre 2021 n. 156 (G.U. Serie Generale n. 267 del 09.11.2021), in vigore da oggi, 10 novembre 2021.
Esaminiamo, in particolare, le modifiche al Codice della Strada
Post di Diego Giraldo – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che il frazionamento di un’unità immobiliare, in quanto intervento non valutabile in termini di superficie o volume, è condonabile; e questo a prescindere dal fatto che lo stesso sia qualificabile come “manutenzione straordinaria”.
Il n. 6 dell’allegato 1 del d.l. n. 269/2003, infatti, permette il condono di due diverse e autonome tipologie di interventi: da una parte, delle opere di manutenzione straordinaria, dall’altra delle opere o modalità di esecuzione “non valutabili in termini di superficie o di volume”.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto sottolinea che la mancata impugnazione degli strumenti urbanistici successivi a quello oggetto del ricorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse e, quindi l’improcedibilità del giudizio. Ciò vale anche nell’ipotesi in cui le prescrizioni impugnate siano rimaste identiche, in quanto il nuovo strumento urbanistico, approvato a seguito di importante istruttoria, non può mai essere considerato un atto meramente confermativo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto dichiara inammissibile il gravame, per carenza d’interesse della ricorrente, in quanto la stessa contesta un intervento che è stato realizzato in primis sfruttando una possibilità di ampliamento riconosciuta, tramite variante urbanistica ex art. 126, L.R. Veneto 61/1985; in secundis con l’approvazione di una puntuale scheda tecnica, in favore di uno specifico stabilimento industriale, in terziis la ricorrente non avrebbe in alcun modo potuto sfruttare la volumetria utilizzata ai fini dell’ampliamento ittico per effettuare interventi di diversa natura sui terreni nella relativa titolarità. Ne deriva, pertanto, che un’eventuale annullamento non procurerebbe alcuna utilità alla società ricorrente.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
Il TAR Veneto sottolinea che l’innalzamento di 0,23 cm di un manufatto sito in area sottoposta a vincolo comporta, alla luce della disciplina di cui alla l. R.V. n. 21/2004, il diniego dell’istanza di condono, trattandosi di un’opera valutabile in termini di volume. Non è infatti rilevante il fine di coibentazione dell’innalzamento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il T.A.R. Milano, seppure con precipuo riferimento alla normativa regionale, afferma che il cambio d’uso (con o senza opere) in contrasto con la vigente normativa urbanistico-edilizia non può essere sanzionato esclusivamente con la pena pecuniaria, ma con quella ripristinatoria.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ritiene che le ragioni fornite dalla Regione per negare l’istanza di proroga al Comune, volta ad ottenere un’ulteriore dilazione ai sensi dell’art. 54, comma 7 L.R. 27/2003 per la rendicontazione relativa a un contributo, attengono ad aspetti meramente formali.
Il TAR Veneto dichiara tale provvedimento adottato dalla Regione illegittimo, poiché fondato solamente sulla circostanza che il Comune aveva proposto l’istanza di proroga dopo la scadenza del termine precedentemente imposto per la rendicontazione. Si precisa, in merito, che la stessa autorità concedente, se le circostanze sono particolarmente complesse, può modificare d’ufficio il suddetto termine.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
Dopo avere letto il post di Dario Meneguzzo del 5 novembre sulla difformità edilizia in relazione a situazioni anteriori alla legge 10/1977, aggiungo alcune osservazioni, in quanto le riflessioni mi sollecitano qualche pensiero che non vuole essere una soluzione, ma solo una reazione a caldo tra amici.
Nel caso in esame il TAR ha ritenuto illegittimo il permesso di costruire che aveva autorizzato la realizzazione in una zona F a bosco (nella quale era espressamente esclusa la possibilità di realizzare parcheggi) di alcune opere funzionali al limitrofo parcheggio (in particolare, la strada di accesso al parcheggio, l’impianto di illuminazione e le opere di invarianza idraulica).
Il TAR Veneto ricorda che per valutare un intervento abusivo occorre operare una valutazione globale delle opere edilizie realizzate. Difatti, una valutazione frazionata di queste ultime non permetterebbe di comprendere effettivamente quale potrebbe essere l’incidenza dell’intervento sul territorio e, quindi, se esso sia compatibile con la destinazione urbanistica delle aree oggetto dell’intervento.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
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