Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato la legittimità del provvedimento del RUP che, facendo propria la proposta del seggio di gara, formalmente investita della verifica circa la presenza, regolarità e completezza della documentazione prodotta dai concorrenti, disponga l’esclusione dalla procedura di gara.
Il potere di esclusione in capo al RUP non osta alla possibilità per il medesimo di avvalersi, all’interno di specifici modelli organizzativi, di organi “ausiliari” per consentire lo svolgimento di una procedura più rapida ed efficace: cfr. sul punto l’art. 15, co. 4 d.lgs. 36/2023 e l’art. 7, co. 1, lett. a dell’allegato I.2 al d.lgs. cit.
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La Corte di cassazione civile ha affermato che al pari della nullità prescritta nell’ipotesi di irregolarità urbanistiche - ove la previsione di nullità è volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell’immobile, sicché in presenza nell’atto della dichiarazione dell’alienante circa gli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile, il contratto è valido, a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato - così anche nel caso di incoerenza catastale la nullità ex art. 29 l. 52/1985 è comminata allorché difetti nell’atto la dichiarazione o attestazione di conformità riferibile all’immobile, indipendentemente dall’effettività di detta conformità. Più precisamente, la nullità formale in parola sanziona la mancata inclusione in detti atti della dichiarazione di parte disponente o dell’attestazione sostitutiva del tecnico circa la conformità catastale oggettiva del cespite. Pertanto, in presenza nell’atto della dichiarazione dell’alienante o dell’attestazione del tecnico, il contratto è valido a prescindere dalla veridicità della conformità dichiarata o attestata, purché la difformità non emerga in modo palese allo stato degli atti.
L’atto è nullo, ma confermabile, in caso di mancanza del riferimento alle planimetrie o della dichiarazione di conformità o dell’attestazione del tecnico, ma non anche in caso di dichiarazioni e/o menzioni false e/o di planimetrie difformi dallo stato di fatto. Tuttavia, per potersi avvalere della conferma, è necessario che le planimetrie fossero esistenti all’epoca della stipula dell’atto da confermare.
La dichiarazione mendace, pur non determinando la nullità dell’atto, espone peraltro chi l’ha resa alla responsabilità civile per i danni cagionati alla controparte, nonché a una responsabilità penale, qualora fosse ravvisabile, nel caso di specie, il reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico ex art. 483 c.p.
Nel giudizio ex art. 2932 c.c. di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare relativo ad un fabbricato già esistente, la conformità catastale oggettiva di cui all’art. 29, co. 1-bis cit., costituisce una condizione dell’azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che può accogliere la domanda in presenza della dichiarazione o attestazione di conformità al momento della decisione, senza alcun onere di verifica dell’effettività della coerenza catastale, salvo che si tratti di una falsità conclamata, cioè tale da essere rilevabile ictu oculi anche da un soggetto tecnicamente inesperto, caso nel quale la dichiarazione o attestazione può essere ritenuta inesistente e l’effetto traslativo è precluso.
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Il Dottor Riccardo Renzi ha redatto una nota sulla questione, in commento alla sentenza n. 296/2025 della Sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti.
Il TAR Veneto ha affermato che la proroga triennale prevista dall’art. 30, co. 3-bis d.l. 69/2013, come convertito nella l. 98/2013, per le convenzioni di lottizzazione stipulate sino al 31.12.2012 è ispirata alla finalità di consentire il differimento una tantum dei termini per la realizzazione degli interventi, in considerazione delle difficoltà in cui possono essere incorsi gli operatori a causa della crisi economica dell’epoca: essa pertanto ha carattere eccezionale e non è suscettibile d’interpretazioni estensive o analogiche, atteso che la previsione di precisi termini di validità delle convenzioni urbanistiche risponde a rilevanti esigenze di interesse pubblico e, segnatamente, alla necessità per la collettività di poter contare sulla realizzazione delle opere entro un lasso di tempo ragionevole e definito.
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Il TAR Veneto ha affermato che, affinché vi possa essere inadempimento di una convenzione urbanistica dal lato del privato, è necessario, tra gli altri, il presupposto dell’imputabilità, ossia che la mancata esecuzione delle obbligazioni contrattuali sia dovuta a colpa del debitore. Come si evince dall’art. 1218 c.c., il debitore è esente da responsabilità qualora l’inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Rilevante a questo fine, risulta essere il contegno assunto dal debitore che non è responsabile se il suo comportamento si conforma ai parametri della diligenza, secondo il portato dell’art. 1176 c.c., con la conseguenza che la mancanza di colpa produce assenza di responsabilità
Nel caso di specie, contrariamente agli assunti della ricorrente Amministrazione comunale, il privato aveva adempiuto alle obbligazioni rientranti nella sua sfera di competenza. Aveva infatti realizzato il comparto residenziale e le relative opere di urbanizzazione primaria ad esso funzionali, tanto che gli immobili erano stati costruiti e dichiarati agibili. Dette opere erano state anche oggetto di collaudi parziali, tanto che il privato aveva manifestato in più riprese l’intendimento di cederle al Comune, senza che quest’ultimo si fosse attivato materialmente per acquisirle.
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Il TAR Veneto ha offerto una pregevole ricostruzione degli effetti della scadenza del termine decennale per l’attuazione di una lottizzazione.
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Il TAR Veneto ha affermato che, qualora una convenzione di lottizzazione divenga inefficace (nel caso di specie, per mancato avveramento delle condizioni poste dall’Autorità stradale), il privato ha diritto alla restituzione delle somme versate, limitatamente al valore nominale e con il riconoscimento dei soli interessi legali dall’avvenuto pagamento, in applicazione degli artt. 1224 e 1277 c.c., tenuto conto del principio nominalistico proprio delle prestazioni pecuniarie attinenti ad obblighi restitutori.
Se si vuole anche chiedere il risarcimento del danno, devono essere assolti in pieno gli oneri di allegazione e prova da parte dell’interessato in base all’art. 2043 c.c. in rapporto con l’art. 2697 c.c., vigendo in subiecta materia il principio dispositivo secco e non essendo esportabile in ambito risarcitorio il principio acquisitivo e il carattere ufficioso dell’istruttoria che caratterizza l’azione di annullamento.
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Il TAR Veneto ha offerto utili princìpi in materia.
In particolare, il provvedimento di acquisizione gratuita che non specifichi i parametri applicati e non esterni le ragioni per le quali giunge alla determinazione della superficie da acquisire, deve ritenersi illegittimo per carenza di motivazione.
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Il TAR Veneto ha annullato un provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un abuso edilizio non demolito (art. 31, co. 4 d.P.R. 380/2001) e la correlata sanzione pecuniaria irrogata ai sensi del successivo comma 4-bis, per mancanza dell’elemento soggettivo di dolo o colpa in capo al destinatario.
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Il TAR Veneto ha affermato che nell’esercizio del potere sanzionatorio in materia urbanistico-edilizia, l’Ente locale può motivare anche per relationem rispetto ad atti istruttori, individuando le opere da demolire nonché il regime autorizzatorio disatteso da cui è evincibile la normativa violata e, quindi, la qualificazione giuridica dell’abuso.
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