Il T.A.R. Trento spiega perché il divieto previsto dall’art. 34, c. 2 c.p.a. di pronunciarsi, a livello giurisdizionale, su poteri pubblici non ancora esercitati, in realtà, è stata stemperato dagli approdi giurisprudenziali e dottrinali, nonché da alcune disposizione dello stesso c.p.a.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che la mancata impugnazione dell’atto sopravvenuto (nel caso di specie, la norma del P.I. successiva che ha previsto un limite alle possibilità di insediamento delle grandi strutture di vendita, solo in alcune sottozone) comporta l’improcedibilità del ricorso avverso la delibera che definisce le aree degradate ai sensi delle l. R.V. n. 50/2012. Questo anche se i due atti comunali hanno natura diversa (da un lato pianificatoria, dall’altro conclusione di un procedimento amministrativo a seguito di manifestazione di interesse, ai sensi del Regolamento n. 1/2013): e infatti, ritiene il Giudice, è innegabile che la disposizione urbanistica incida direttamente sull’interesse del privato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto afferma che la dichiarazione di sospensione dei lavori (nonché quella, successiva, di ripresa dei lavori) ha valenza lato sensu confessoria, pur riguardando un evento futuro: pertanto, non potrebbe semplicemente essere smentita a distanza di anni dal privato, sostenendo che i lavori non si sarebbero mai interrotti.
Si tratta infatti di espressione del principio di autoresponsabilità, tale per cui il soggetto si assume le conseguenze delle proprie dichiarazioni, anche relativamente all’apparenza della situazione di fatto.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Campania torna in modo inequivocabile sulla necessità della "doppia conformità sismica" fonte e presupposto della doppia conformità edilizia.
Cita in forma ampia la sentenza della Corte Costituzionale n 101/2013 sul tema.
Essendo assente l'autorizzazione sismica al momento della realizzazione dell'abuso, il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che sia irrilevante la conformità sismica al momento della domanda di sanatoria edilizia.
Dalla sentenza sembra di capire che il TAR non ritenga ammissibile la autorizzazione sismica postuma (che, invece, era stata ammessa dal Consiglio di Stato in una sentenza pubblicata su questo sito in data 23 maggio 2022).
Scrive il TAR La mancanza dell’ottenimento dell’autorizzazione sismica all’epoca della realizzazione degli abusi determina di per sé sola il respingimento della domanda principale e di quella subordinata per la parte relativa ai garage interrati, essendo chiaro che anche per questi ultimi fosse indispensabile il rilascio dell’autorizzazione sismica prima dell’inizio dei lavori.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Il Tribunale di Vicenza ha affermato che, in materia di P.U.A. ad iniziativa privata, la rivalsa del Consorzio obbligatorio sui proprietari non consorziati è consentita non per qualsiasi tipologia di spese sostenute, ma soltanto per quelle relative all’occupazione d’emergenza o all’espropriazione degli immobili dei proprietari dissenzienti e al loro affidamento (o alla loro acquisizione) al Consorzio, onde eseguire gli interventi programmati dal Comune attraverso il comparto (cfr. artt. 60 e 62 l.r. Veneto 61/1985).
La sentenza fa un cenno anche alla possibilità di agire per l'arricchimento senza causa ex art. 2041 del codice civile, ma il tema non è poi approfondito.
Nel caso in esame il consorzio non è riuscito a ottenere la condanna dei dissenzienti a rimborsare le spese sostenute per attuare il PUA.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia un’ipotesi di motivazione perplessa del provvedimento: nel caso di specie, erano state citate due disposizioni diverse e tra loro non perfettamente sovrapponibili, l’una in motivazione, l’altra nel dispositivo. In tal modo, non è dato comprendere né dal destinatario né dall’interprete quale fosse la violazione contestata.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che il legale rappresentante di una società ha il potere di attribuire il mandato al difensore anche in assenza di apposita delibera dell’organo sociale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Tribunale di Vicenza ha ricordato che il giudice può esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di eccezioni in rito (nel caso di specie, il difetto di giurisdizione, che comunque è stato ritenuto infondato).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Lo prevedono l’art. 10 septies e l'articolo 22-quater del Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 come convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.».
"Art. 10 septies – Misure a sostegno dell’edilizia privata
In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficolta’ di approvvigionamento dei materiali nonche’ dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:
a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022, purche’ i suddetti termini non siano gia’ decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonche’ con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attivita’ (SCIA), nonche’ delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l’amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
b) il termine di validita’ nonche’ i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche’ i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022, purche’ non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche’ ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui all’articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020".
Proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico (articolo 22-quater)
"A far data dal l° luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici gia' concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 2. A far data dal 1° luglio 2022 e comunque non oltre il 30 settembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti che hanno presentato le domande di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purche' funzionali all'attivita' di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".
Pubblichiamo la relazione e le slides dell'intervento dell'avv. Dario Meneguzzo al convegno sull'accesso ai dati alle banche dati della Amministrazione Finanziaria, organizzato dall’Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi (UNCAT), dalla Camera Avvocati Tributaristi Veneto e dagli Avvocati per le Persone e le Famiglie (APF), tenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza venerdì 20 maggio 2022.
Dal convegno è emerso che l'accesso agli atti può riguardare non solo la dichiarazione dei redditi altrui, ma può estendersi in generale a tutti gli atti detenuti dalla Anagrafe Tributaria.
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