Nel caso di specie, il privato otteneva una concessione edilizia per la demolizione di un’abitazione con annesso rustico e la ricostruzione in area adiacente.
Il privato iniziava dalla costruzione del secondo edificio, dopodiché, prima che fossero terminati i lavori, chiedeva un condono per il mantenimento di quello che avrebbe dovuto demolire. Il Comune denegava il condono.
Il TAR Veneto ha respinto il ricorso del privato, facendogli notare la situazione di incertezza che egli stesso aveva creato: i suoi due edifici non erano entrambi illegittimi, perché vi era ancora tempo per terminare i lavori con la demolizione; ma nemmeno entrambi legittimi, perché il nuovo edificio avrebbe dovuto sostituire la preesistenza.
Muovendo da questo assunto, se l’edificio originario non poteva dirsi (pienamente) illegittimo, non era nemmeno suscettibile di condono.
Spetterà al Comune procedere per l’integrale ottemperanza della concessione edilizia che prevedeva la demo-ricostruzione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che affinché sia configurabile il silenzio-assenso in un’ipotesi di condono edilizio, è necessario che l’istanza sia completa e che abbia i requisiti per essere accolta.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il T.A.R. ricorda che per procedere con la procedura esecutiva e/o col ricorso in ottemperanza avverso l’inadempimento dell’obbligazione pecuniaria facente capo alla P.A., occorre notificare il titolo esecutivo presso la sede reale del Ministero e, poi, attendere il decorso del termine dilatorio dei 120 giorni.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Nel caso di specie, il resistente eccepiva la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del ricorso, con memoria depositata oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile.
Il TAR Veneto ha esaminato (e respinto) ugualmente l’eccezione, poiché l’eventuale mancanza di una condizione dell’azione è rilevabile d’ufficio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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È un argomento che tocca corde ancora molto dolorose nel cuore di molte famiglie italiane, anche per la tardività dell'iniziativa (che, peraltro, ha una sua spiegazione nelle complicate questioni di diritto internazionale che riguardano lo Stato tedesco).
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Comunque sia, l' art. 43 del D.L. n. 36 del 2022 convertito in Legge n. 79 del 2022, nel contesto delle normative del PNRR, ha istituito il " Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo 1 settembre 1939 - 8 maggio 1945", di 55 milioni di euro.
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Dalle informazioni raccolte, il risarcimento dovrebbe essere sostanzioso e non simbolico, ma per ottenerlo è necessario instaurare una causa risarcitoria davanti al tribunale civile entro la data del 27 ottobre 2022 (con complicate modalità di notificazione dell'atto di citazione allo Stato tedesco).
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Ormai sarà difficile trovare le vittime ancora in vita, ma la domanda può essere presentata anche dagli eredi: siccome la raccolta della documentazione per presentare la domanda non è affatto semplice, chi intendesse aderire a questa possibilità, dovrebbe attivarsi immediatamente tramite il proprio legale di fiducia.
Il TAR Veneto, dapprima evidenzia che la valutazione sottesa al rilascio o meno dell’autorizzazione paesaggistica è tecnico-discrezionale, passibile di essere valutata esclusivamente sotto i profili della logicità, della coerenza e della completezza della valutazione, nonché dell’adeguatezza della motivazione; quindi precisa che, nel caso di vincolo paesaggistico ex lege dovuto all’esistenza di un corso d’acqua, la motivazione deve indicare le ragioni per cui l’intervento edilizio compromette il bene tutelato. Non potrebbe al contrario bastare una valutazione legata al mero aspetto esterno dell’edificio.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto, in materia di condono edilizio, ha affermato che la P.A. è tenuta a motivare in ordine ai concreti profili di incompatibilità del manufatto sottoposto al suo esame con i valori paesaggistici tutelati, indicando le specifiche ragioni per le quali ritiene che le opere edilizie considerate non siano adeguate alle caratteristiche ambientali protette.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Veneto ricorda che, in sede di rilascio del condono edilizio, il Comune deve considerare anche il vincolo paesaggistico frapposto in un momento successivo alla presentazione della domanda e/o alla realizzazione dell’opera abusiva da sanare, in quanto ciò che conta è il momento in cui l’istanza viene evasa da parte dell’ente locale. In tal caso, quindi, occorre ottenere il nulla osta dell’ente preposto alla tutela del vincolo prima di per poter rilasciare il titolo edilizio richiesto.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Come noto, l’art. 34, co. 2 del d.P.R. 380/2001 prevede che, in caso di parziale difformità dal titolo abilitativo dell’opera eseguita, qualora la demolizione dell’abuso non possa avvenire senza pregiudizio della parte conforme, il Comune applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla l. n. 392/1978, cd. legge sull’equo canone, della parte dell’opera realizzata in difformità dal PdC, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell’Agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale (cd. fiscalizzazione dell’abuso).
Null’altro afferma la norma di legge, senza specificare espressamente quindi se sia necessario o meno attualizzare ai fini ISTAT le somme così ottenute.
Si sono quindi sviluppati, in seno alla giurisprudenza amministrativa, due orientamenti: il primo, che esclude la necessità di attualizzare le somme (Cons. Stato, sent. n. 4463/2021; TAR Piemonte, sent. n. 598/2022); e un secondo, per il quale il costo di produzione dovrebbe essere oggetto di attualizzazione (Cons. Stato, sent. n. 347/2021; TAR Lombardia (MI), sent. n. 635/2022 di cui al post del 24.06.2022 su questo sito), in analogia con l’art. 33, co. 2 T.U. cit., riferito agli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di PdC o in totale difformità, ove la sanzione pecuniaria è calcolata “con riferimento all’ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso, sulla base dell’indice ISTAT del costo di costruzione”.
Peraltro, in nome del principio di legalità delle sanzioni amministrative, appare dubbio che la sanzione ex art. 34, co. 2 debba seguire le regole più sfavorevoli dell’art. 33, co. 2, dovendosi quindi propendere per il primo orientamento.
Si evidenzia, infatti, che le due diverse discipline sono state introdotte contemporaneamente: il legislatore era quindi consapevole, all’atto di scrittura dell’art. 34, che la somma potesse essere attualizzata secondo i criteri ISTAT, e ciononostante ha scelto volontariamente di non prevedere espressamente alcun riferimento alla rivalutazione.
Non bastasse, si sottolinea che una parziale difformità dal titolo costituisce illecito meno grave rispetto ad una totale difformità dal titolo o ad una sua mancanza tout court e, quindi, dovrebbe essere meritevole di una sanzione pecuniaria meno elevata rispetto all’altro illecito, in base al principio di proporzionalità.
Di recente, la Corte costituzionale ha sancito l’esistenza di un principio di gradualità delle obbligazioni pecuniarie previste per gli abusi edilizi, ragionevolmente correlate al concreto disvalore dell’illecito, evincibile dagli artt. 33, 34, 36 e 38 T.U. Edilizia: per l’effetto, la sanzione ex art. 34 deve necessariamente essere minore di quella dell’art. 33.
Peraltro, alla luce di quanto scritto e della divisione all’interno della giurisprudenza, si auspica un intervento di interpretazione autentica del legislatore, o quanto meno nomofilattico da parte dell’Adunanza Plenaria, volto a chiarire se la fiscalizzazione dell’abuso ex art. 34, co. 2 d.P.R. 380/2001 debba essere calcolata attualizzando o meno il costo di produzione della parte di immobile in parziale difformità dal titolo.
Post degli avv.ti Alessandra Piola e Alberto Antico
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Il TAR Veneto evidenzia che il cd. II condono edilizio riguardava solo le opere ultimate entro il 01.10.1983, che fossero prive o in difformità di titolo edilizio, ovvero che esso fosse stato annullato o decaduto o comunque divenuto inefficace.
Si limita così lo spettro temporale di applicabilità dello strumento eccezionale del condono, che richiede che l’abuso si sia concretamente verificato entro il 01.10.1983, a prescindere dal fatto che il suo accertamento da parte dell’Autorità Giudiziaria o dall’Amministrazione avvenga successivamente.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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