Il TAR Veneto ricorda che le disposizioni in materia di messa in sicurezza e bonifica non sono applicabili alle ipotesi di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, come espressamente dichiarato dall’art. 239, co. 2 T.U. Ambiente, al fine di evitare che la bonifica de qua diventi una para-sanatoria della discarica abusiva creatasi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Sul sito del Governo è pubblicato il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri 01 Decembre 2022, nell’ambito del quale è stato approvato il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI avente per oggetto: Approvazione del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico delle Alpi Orientali.
Con la pubblicazione sulla G.U. il PGRA diverrà definitivo e produrrà gli effetti previsti dalla legge.
Nel caso di specie, un privato otteneva un PdC per la costruzione di 14 unità immobiliari, ma il titolo veniva annullato dal TAR poiché 9 delle 14 unità violavano l’altezza massima autorizzata dal P.R.G.
Il Comune disponeva l’applicazione dell’art. 38, co. 2 T.U. edilizia, parametrando la sanzione a tutto il volume delle 9 unità: queste ultime, infatti, attualmente sono abitabili, mentre se avessero rispettato l’altezza massima, avrebbero al più potuto costituire un sottotetto praticabile.
Il privato sosteneva invece che la sanzione avrebbe dovuto essere calcolata in riferimento al solo maggior volume prodotto con l’abuso.
Il TAR Veneto ha aderito alla tesi del Comune.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Sulla GU Serie Generale n. 304 del 30 dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica".
Più che di riordino, sembra trattarsi di una sistematica introduzione di controlli e verifiche, che – a prima vista – fanno dubitare sull’efficacia innovativa della riforma.
I fl.up.sy. (FLoating UPwelling SYstem) consistono in piattaforme, agganciate a strutture stabilmente ancorate al fondale marino, che ospitano vasche immerse nell’acqua all’interno delle quali si allevano le vongole o altri frutti di mare.
Il TAR Veneto ha affermato che la loro installazione richiede un Permesso di Costruire ed è assoggettata al regime degli interventi su aree demaniali (artt. 3, 10, 25 e 35 T.U. edilizia).
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha ricordato che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 119/2020, deve ritenersi costituzionalmente legittima e, quindi, vigente ed efficace l’art. 64 l.r. Veneto 30/2016, secondo cui le norme di deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, contenute negli artt. 2 e 6 l.r. Veneto 14/2009 devono intendersi come riferite – tra le altre – alle previsioni relative alle distanze “anche dai confini”, facendo salve le disposizioni di emanazione statale.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha accolto l’interpretazione offerta dalla circolare n. 4 del 29.09.2009 della Regione del Veneto, secondo cui, ai fini del Piano Casa, il termine aderenza va inteso come sinonimo di continuità edilizia, ivi compresi (oltre agli ampiamenti con una parete in comune con l’edificio generante) quelli realizzati in appoggio o sopraelevazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha annullato un diniego di sanatoria fondato su carenze documentali che, però, erano suscettibili di integrazione, specie considerato che il ricorrente, ricevuto il preavviso di rigetto, aveva presentato un’espressa istanza di proroga del termine per presentare la documentazione mancante.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che non è condonabile un ampliamento abusivo in area soggetta a vincolo ambientale apposto prima della realizzazione dell’intervento, nonché in contrasto con gli strumenti urbanistici, in ragione dell’espresso divieto ex art. 32, co. 27, lett. d l. 326/2003, applicabile ratione temporis.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie, un Comune condonava alcune opere poste al servizio di un’attività di cantiere nautico.
L’Agenzia del Demanio comunicava che le opere insistevano su area demaniale e il privato responsabile non era titolare di alcuna concessione.
Il Comune annullava d’ufficio il condono.
Il TAR Veneto ha dichiarato la legittimità di questa autotutela, sulla base dell’art. 32, co. 5 l. 47/1985, norma che esige la legittima disponibilità in capo all’istante dell’area su cui insistono gli abusi.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti