Il TAR Veneto ribadisce che le controversie aventi ad oggetto l’esecuzione di opere sulle sponde dei corsi d’acqua che possano incidere su di essi ovvero alterarli, appartengono alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell’art. 143, lett. a) e b) del r.d. n. 1775/1933.
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Il TAR Veneto sottolinea che l’art. 13 l. R.V. n. 14/2017 (legge sul consumo di suolo) prevede una disciplina transitoria per quei piani attuativi già presentati alla data di emanazione della delibera di Giunta Regionale che definisce la quantità massima di consumo di suolo per singolo Comune, ma non ancora approvati. In particolare, essi non decadono, ma, una volta approvati, la loro superficie andrà detratta a quanto stabilito dalla Regione per il Comune.
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Il TAR Veneto ricorda che il risarcimento del danno da ritardo nell’approvazione di un provvedimento deve rispettare tutti i requisiti di cui all’art. 2043 c.c. (con, dunque, onere della prova a carico del presunto danneggiato), e può essere valutato solo se sia stato concretamente ottenuto il bene della vita sotteso all’interesse legittimo.
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Il TAR Veneto evidenzia che l’effetto conformativo della sentenza amministrativa (il quale vincola la P.A. nelle proprie scelte) è delineato dai motivi di diritto impugnati e accolti dal Giudice; nel caso la violazione contestata e sanzionata sia stata solamente di natura formale, l’Amministrazione mantiene appieno la propria discrezionalità.
Ne consegue che, in sede di riedizione del potere, il provvedimento successivo eventualmente ritenuto lesivo – questa volta in via sostanziale – dell’interesse del privato, dovrà essere impugnato non in sede di ottemperanza, ma di legittimità.
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Il TAR Veneto ricorda che ogni questione che amplia il thema decidendum del giudizio costituisce domanda nuova, in quanto (nel caso di specie) si affermava l’esistenza di una – nuova e diversa – ragione di non debenza della pretesa al conguaglio. Per rendere ammissibile e ritualmente dedotta in giudizio la nuova domanda si sarebbe dovuto prima notificare l’atto a controparte, nel rispetto delle regole del contraddittorio processuale e dei termini di decadenza.
Non si applica infatti qui la disciplina di cui all’art. 2697 c.c. relativa all’onere della prova in materia civile, tale per cui dovrebbe essere la P.A. a dimostrare la fondatezza della propria pretesa al conguaglio.
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Il TAR Veneto rileva che, nel caso solo taluni dei proprietari di un’area oggetto di previsione di PUA impugnino un provvedimento amministrativo ritenuto da loro lesivo, i restanti soggetti privati non possono essere qualificati come “controinteressati” ai fini dell’art. 41, co. 2 c.p.a., dovendo invece essere classificati come “cointeressati”, e dunque quali soggetti solo eventualmente parti del giudizio avanti al TAR.
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Il TAR Veneto ricorda che la competenza ad emanare l’ordinanza di rimozione dei rifiuti spetta al Sindaco ex art. 192 T.U. Ambiente, norma speciale e sopravvenuta rispetto al riparto generale di competenze previsto dal T.U. Enti Locali (d.lgs. n. 267/2000).
Peraltro, il TAR ricorda anche che il procedimento amministrativo deve seguire la disciplina applicabile al momento di adozione del provvedimento finale.
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Il TAR Veneto ricorda che l’aliquota minima del 5% prevista per il costo di costruzione è sempre stata direttamente applicabile, sin dall’entrata in vigore del T.U. Edilizia; essa è inderogabile, in quanto rappresenta livello essenziale delle prestazioni, e i Comuni hanno l’obbligo giuridico di procedere al conguaglio, se in precedenza avevano applicato la più bassa – ed incostituzionale – aliquota del 2,5% prevista dalla l. R.V. n. 4/2015.
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Il TAR Veneto evidenzia che la rideterminazione della misura del contributo di costruzione è un atto che la P.A. opera in sede paritetica, non essendo dunque necessaria apposita comunicazione di avvio del procedimento, e non potendo essere considerata quale autotutela dell’Amministrazione: non è quindi necessario verificare la sussistenza dei relativi requisiti.
Inoltre, per tale stessa ragione, non è configurabile alcun affidamento incolpevole del privato relativamente al calcolo inizialmente effettuato – e poi oggetto di conguaglio –, essendo lo stesso passibile di revisione, in melius o in peius, nel termine di prescrizione decennale.
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