Giurisdizione G.A. e TSAP
Il T.A.R. ricorda quando sussiste la giurisdizione del T.S.A.P. a scapito di quella del G.A. in materia di opere edili che possono incidere sul regime delle acque pubbliche.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. ricorda quando sussiste la giurisdizione del T.S.A.P. a scapito di quella del G.A. in materia di opere edili che possono incidere sul regime delle acque pubbliche.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Nel caso di specie, il privato sosteneva che la mancata formazione del programma pluriennale di attuazione del piano di zona relativo alle aree incluse in un P.E.E.P. avrebbe precluso l’emanazione dei provvedimenti di esproprio, per assenza di un atto presupposto.
Il TAR Veneto ha invece affermato che la mancanza del programma pluriennale di attuazione non si configura come limite al corretto esercizio della procedura espropriativa delle aree comprese nei piani approvati, bensì soltanto come impedimento alla cessione delle aree in regime di proprietà, dovendo la loro utilizzazione avvenire esclusivamente in regime di superficie (cfr. art. 38, co. 4 l. 865/1971).
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che l’approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo, qual è il P.E.E.P. ha, per un verso, effetto legale di dichiarazione di pubblica utilità, d’indifferibilità e di urgenza delle opere da realizzare e, per altro verso, l’effetto di delimitare il potere espropriativo entro il termine di durata del piano stesso.
In particolare, poiché il P.E.E.P. ha efficacia ex lege per 18 anni (art. 9 l. 167/1962; art. 38 l. 865/1971; art. 51 l. 457/1978), il decreto di esproprio che sia emesso entro tale lasso temporale è pleno jure tempestivo.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto evidenzia che per ritenere configurato, in sede espropriativa, un accordo di cessione bonaria, devono necessariamente sussistere contemporaneamente tre requisiti: deve essere stata instaurata una procedura di esproprio (con dichiarazione di pubblica utilità efficace); deve essere stato aperto il subprocedimento di calcolo dell’indennità; il prezzo di trasferimento volontario è correlato ai parametri di legge.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che, secondo un generale canone ermeneutico, nel caso di contrasto tra parola e numero, deve ritenersi prevalente la prima sul secondo, in quanto maggiormente esplicativa del pensiero del proferente.
Nel caso di specie, una delibera di Consiglio comunale di adozione di un P.E.E.P., nel stabilire la durata dell’efficacia del Piano, compiva espresso rinvio alla legislazione vigente (quindi, ratione temporis, 18 anni), ma contestualmente aggiungeva che, quindi, la durata sarebbe stata di “dieci anni”. Il TAR ha ritenuto prevalente il rinvio (in parola) al termine di cui alla legislazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che da tempo la giurisprudenza riconosce all’Amministrazione un’amplissima discrezionalità in sede di valutazione dei contenuti del PUA presentato da un privato: le scelte urbanistiche costituiscono valutazioni di merito sottratte al sindacato giurisdizionale di legittimità, salvo che esse risultino inficiate da errori di fatto o abnormi illogicità, ovvero che, per quanto riguarda la destinazione di specifiche aree, esse risultino confliggenti con particolari situazioni che abbiano ingenerato affidamenti e aspettative qualificate.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che un’aspettativa o un affidamento giuridicamente rilevante può sorgere in capo al privato solo a fronte di un PUA approvato e convenzionato.
Nel caso di specie, il privato che aveva presentato un PUA adottato, ma non approvato, non poteva vantare un’aspettativa qualificata in ordine allo sfruttamento della capacità edificatoria attribuita all’area, mediante integrale monetizzazione degli standard urbanistici.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Sardegna ha affermato che la piena conformità di una determinata opera di urbanizzazione, cui consegue automaticamente l’obbligo del Comune di immediata presa in carico della stessa, presuppone la sua conformità alle previsioni di lottizzazione: ciò è, a tal fine, necessario e sufficiente, mentre è irrilevante l’eventuale ius superveniens, anche di carattere tecnico (cioè prescrizioni tecniche più stringenti intervenute dopo la stipula della convenzione), sempre che l’opera, oltre che conforme a quest’ultima, risulti concretamente idonea all’uso.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Sardegna ha affermato che l’obbligo in capo al Comune di presa in carico delle opere di urbanizzazione concordate in una convenzione di lottizzazione non viene meno in caso di difformità tra il luogo di materiale collocazione delle opere e quanto previsto dal titolo edilizio e/o paesaggistico.
In questa eventualità, dice il TAR, il Comune deve, quanto al profilo edilizio, rilasciare i necessari titoli edilizi in sanatoria (se del caso, previa variante di piano); quanto al profilo paesaggistico, deve considerare non ostative difformità dal titolo che riguardino opere interrate e/o non volumetriche e/o realizzate con spostamenti del manufatto e/o con caratteristiche oggettivamente irrilevanti rispetto alla tutela dei beni paesaggistici protetti dal vincolo.
Laddove, invece, emerga una difformità sostanziale – da riconoscersi unicamente ove il manufatto risulti in tutto o in parte inidoneo al suo utilizzo – l’intervento necessario a risolverla competerà al Comune (salvo diverso accordo con i lottizzanti e proprietari di aree edificabili), fermo restando che su questi ultimi potrà essere successivamente spostato il peso economico dell’intervento, previa infruttuosa o insufficiente escussione della fideiussione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Sardegna ha affermato che, nell’ipotesi in cui un’infrastruttura/opera di urbanizzazione gravi su terreno privato, sul quale la convenzione di lottizzazione non abbia previsto la realizzazione dell’infrastruttura e la successiva cessione dell’intero sedime (giacché in questo caso sarà sufficiente attuare la convenzione), il Comune, in difetto di accordo con il proprietario interessato, dovrà porre in essere le procedure ablatorie necessari ad acquisire i necessari diritti reali (proprietà o servitù) sull’area e sulle infrastrutture.
Post di Alberto Antico – avvocato
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