Il TAR Veneto ribadisce che la nozione di “pertinenza” edilizia è più ristretta di quella civilistica, ricomprendendo solamente quelle opere prive di autonomo valore di mercato e di carico urbanistico: non costituisce pertinenza edilizia il nuovo volume realizzato su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella dell’edificio principale, ovvero che ne alteri la sagoma.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che la pertinenza, da un punto di vista civilistico, è identificabile se sono presenti contemporaneamente l’elemento oggettivo dell’obiettiva destinazione del bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale, e quello soggettivo dell’effettiva volontà di destinarlo al servizio o all’ornamento.
Inoltre, tale destinazione può derivare dall’oggettiva natura dei beni, o da una volontà del proprietario della cosa principale; e tale volontà non necessita di essere esplicitata in forme particolari o solenni.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha offerto utili principi a proposito della sanzione per lite temeraria ex art. 26, co. 2 c.p.a.
Nel caso di ricorso collettivo, che il G.A. giudichi temerario, i rapporti processuali restano distinti e per così dire “paralleli”, di talché la misura della sanzione deve riferirsi a ciascuna “parte soccombente” (e quindi, sarà applicata a ciascun ricorrente).
Trattandosi di una sanzione pecuniaria, trova applicazione il principio generale sancito dall’art. 5 l. 689/1981 secondo cui, quando più persone concorrono nella medesima violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa prevista, non potendosi configurare una situazione di solidarietà.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il ricorrente riteneva che il giudizio di impugnazione di un’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’area con abusi edilizi avrebbe dovuto essere sospeso, fino alla definizione del processo per l’annullamento del diniego di sanatoria degli abusi medesimi.
Il Consiglio di Stato ha affermato che una simile decisione è discrezionale e non obbligatoria per il G.A.
Post di Daniele Iselle
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Il TAR Catania ha affermato che la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada, o riguardante l’esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata, è devoluta al G.O., giacché investe l’accertamento dell’esistenza e dell’estensione di diritti soggettivi, dei privati o della P.A., e ciò anche ove la domanda abbia formalmente ad oggetto l’annullamento dei provvedimenti di classificazione della strada, atteso che il petitum sostanziale, non essendo diretto a sindacare un provvedimento autoritativo della P.A., ha, in realtà, natura di accertamento petitorio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione da parte dei concorrenti non aggiudicatari inizia a decorrere dal momento in cui essi hanno ricevuto la comunicazione di cui all’art. 76, co, 5 lett. a d.lgs. 50/2016.
Il ricorrente sosteneva invece erroneamente che decorresse dal momento successivo, in cui la stazione appaltante abbia concluso con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di gara in capo all’aggiudicatario.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che spetta al G.A. conoscere delle domande restitutoria e risarcitoria proposte dal privato che abbia subito l’occupazione sine titulo del proprio fondo da parte della P.A., trattandosi di pretese traenti origine da comportamenti mediatamente riconducibili all’esercizio di potere amministrativo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto utili principi in materia di interesse a ricorrere: in particolare, è necessario prospettare una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente proveniente dall’atto impugnato e, per l’effetto, un’effettiva utilità che potrebbe derivare dal suo eventuale annullamento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che nel processo amministrativo la morte della parte costituita deve essere dichiarata dal suo difensore come causa di interruzione del giudizio, in quanto la disponibilità dell’effetto interruttivo è attribuita soltanto al difensore della parte deceduta: il semplice evento morte, anche se si allega in giudizio il certificato di morte, non è idoneo di per sé ad interrompere il giudizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il tecnico di fiducia del privato presentava un’istanza di PdC nella quale, nel descrivere il fabbricato di partenza, riteneva di poter desumere le misure dell’edificio originariamente assentito dal Comune nel 1982 secondo un proprio metodo ricostruttivo fondato anche sull’applicazione di norme civilistiche (in particolare l’art. 880 c.c.) ed ha inoltre ritenuto che una tettoia a suo tempo realizzata dai precedenti proprietari fosse inclusa nella sanatoria del 1995.
Dopo il rilascio del PdC, su sollecitazione del vicino, il Comune qualificava la rappresentazione dello stato dei luoghi come falsa e, per l’effetto, annullava in autotutela il PdC oltre il termine di dodici mesi.
Il TAR Marche ha negato che si potesse parlare di falsità: allo scopo sarebbe stato necessario che tale falsità non fosse evincibile dal progetto presentato al Comune ai fini del rilascio del titolo. In caso contrario si deve parlare quantomeno, per usare un linguaggio penalistico, di “un concorso di colpa” del Comune, concorso di colpa che però assorbe anche la colpa del privato, visto che il titolo viene rilasciato dalla P.A. dopo aver verificato la sussistenza di tutti i presupposti di legge.
In effetti, i concetti di “vero” e “falso” descrivono il modo di essere (o non essere) di un fatto (cd. piano ontico). Quando ci si occupa invece dell’interpretazione delle norme, si ha a che fare con il dover essere (cd. piano deontico), perché le norme si applicano o no, vigono o no, permettono o vietano, ma di per sé non sono vere o false.
Post di Daniele Iselle
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