Il TAR Palermo ha affermato che l’eventuale omessa notifica dell’atto di acquisizione ad uno dei comproprietari non ne inficia la legittimità, ma consente solo a quest’ultimi di reagire giudizialmente alla disposta acquisizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto sottolinea che, in ipotesi di valutazione della sussistenza dell’interesse culturale, la Soprintendenza non opera alcun bilanciamento di interessi tra privato e pubblico, trattandosi di decisione già svolta a priori dalla legge, che, in caso di interesse culturale, dà preminenza alla tutela del bene culturale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto rileva che l’imposizione di vincoli di tipo culturale su beni di proprietà privata è connaturata ai beni stessi: ne deriva che il potere della P.A. posta a tutela del vincolo è connotato da discrezionalità tecnica la quale non richiede la ponderazione degli interessi coinvolti, neppure allo scopo di verificare il rispetto del principio di proporzionalità. Eventualmente, l’attività di comparazione degli interessi potrà essere svolta nella fase successiva, quando cioè, una volta individuato il bene, ne vengono stabilite le concrete misure di tutela e conservazione.
Ciò posto, se il bene (corrispondente alle caratteristiche di cui al d.lgs. n. 42/2004: di valore superiore a 13.500 Euro, eseguito da oltre 70 anni, opera di autore non più vivente e che presenta interesse culturale) è in procinto di essere esportato, la Soprintendenza può concedere o denegare l’esportazione, sulla base di una serie di Indirizziministeriali volti a valutare la possibile esistenza dell’interesse culturale. Qualora poi venga negata l’autorizzazione all’esportazione, la P.A. deve dare avvio al procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie, un privato impugnava una variante al PAT comunale, che modificava la destinazione urbanistica dei suoi terreni dalla Zona D2 alla Zona agricola, lamentando che la modifica non era contenuta nel testo della deliberazione, ma solo nelle tavole grafiche.
Il TAR Veneto ha rigettato l’eccezione: le tavole allegate allo strumento urbanistico ne costituiscono parte integrante (cfr. art. 17, co. 5 l.r. Veneto 11/2004).
Tanto più che il privato aveva presentato a suo tempo un’osservazione per la rimozione della modifica, perciò la sua conoscenza e conoscibilità era confermata.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie, il privato impugnava una delibera di Giunta comunale integrante titolo edilizio sostitutivo del permesso di costruire (cfr. artt. 7, co. 1, lett. c d.P.R. 380/2001 e 45 d.P.R. 207/2010) con cui era approvato il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione di un blocco spogliatoi e di una piccola tribuna per spettatori di un campo da calcio, da costruire su un’area di proprietà comunale.
Il privato lamentava che una norma delle N.T.A. del P.A.T. adottato non consentiva la realizzazione di edifici di nuova costruzione nelle aree individuate come “pertinenze scoperte da tutelare”. La norma avrebbe dovuto trovare applicazione in salvaguardia e, conseguentemente, l’approvazione del titolo edilizio avrebbe dovuto essere sospesa.
Il TAR Veneto ha accolto la doglianza.
Nell’ambito della tutela minima approntata dal P.A.T., come tale immediatamente vincolante all’interno del perimetro dell’area individuata, non possono non rientrare le previsioni di divieto di edificazione, poiché è evidente che, diversamente opinando – nelle more dell’approvazione del P.A.T. e della modifica del P.I. – la tutela prevista dallo strumento urbanistico a ciò deputato per espressa previsione di legge potrebbe essere del tutto vanificata.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie, il Comune approvava un P.R.G. che destinava a verde pubblico un’area precedentemente classificata come completamento di insediamenti esistenti.
Il privato impugnava in parte qua il Piano, facendo valere l’asserito affidamento ingenerato dalla sua presentazione di una proposta di piano di lottizzazione.
Il TAR Catania ha spiegato il rapporto tra i diversi livelli di pianificazione, l’amplissima discrezionalità di cui gode il Comune in sede di pianificazione urbanistica, nonché le circostanze che possono ingenerare affidamento in capo ai privati nella stabilità delle previsioni urbanistiche.
All’esito, ha dichiarato che non è sufficiente una proposta di PdL.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Sardegna ha affermato che il mancato rispetto dei termini per l’approvazione della variante allo strumento urbanistico, stante la natura ordinatoria degli stessi, non conduce ad alcun vizio di legittimità del provvedimento così emanato, ferma restando la possibilità di accedere agli istituti posti a tutela dell’interesse del privato leso dall’inerzia della P.A., principalmente l’azione avverso il silenzio inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ribadisce che le osservazioni dei privati in sede di partecipazione alla formazione dello strumento urbanistico costituiscono meri apporti collaborativi, che non necessitano di dettagliata motivazione in caso di rigetto, bastando un esame che verifichi la non congruità delle stesse con lo spirito del Piano.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ribadisce che le scelte urbanistiche non necessitano di precisa motivazione, trovando giustificazione negli indirizzi generali e nell’impostazione del Piano (quale può essere quella legata all’attuazione della disciplina regionale sul consumo di suolo); questo poiché l’interesse privato, nella maggioranza dei casi, è di mero fatto, consentendo anche la reformatio in peius delle prescrizioni.
Le uniche ipotesi in cui è necessaria una motivazione più incisiva sono quelle in cui è riscontrabile un affidamento qualificato del privato, quali convenzioni urbanistiche, precedenti accordi con la P.A., ovvero l’esistenza di un giudicato amministrativo.
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti