Il T.A.R. Veneto ricorda che la partecipazione dei privati al procedimento amministrativo è di tipo sostanziale e non meramente formale. In sostanza, occorre verificare se l’istante ha comunque avuto modo di comunicare fattivamente con l’Amministrazione comunale, a prescindere dall’emanazioni di atti amministrativi aventi tale precipuo fine.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 150 del 29.06.2023, è stato pubblicato il d.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, rubricato “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»”, disponibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/06/29/23G00092/sg
Le modifiche entreranno in vigore il 14.07.2023.
Si allega una tabella riepilogativa delle novelle apportate con il decreto in parola.
Il TAR Veneto ha ribadito, sulla scorta della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 12/2018, che dinanzi all’errore del Comune che applichi una normativa regionale illegittima e/o ponga in essere un errore di calcolo, non è invocabile la cd. tutela dell’affidamento incolpevole dell’istante, dato che il privato, da un lato, poteva accorgersi dell’errore comunale e/o dell’illegittimità della normativa regionale usando la comune diligenza e, dall’altro lato, il Comune aveva comunque l’obbligo giuridico di applicare, ab origine, la normativa nazionale contenuta nel T.U. edilizia.
Si ricorda che il Comune ha il dovere di applicare l’art. 16, co. 9 d.P.R. 380/2001 – che àncora il costo di costruzione alla soglia minima del 5% fissata dal legislatore statale – e non la tabella A4 della l.r. Veneto 61/1985, che introduceva valori di riferimento inferiori al minimo statale inderogabile.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che gli atti con i quali la P.A. determina e liquida il contributo di costruzione ex art. 16 d.P.R. 380/2001 non hanno natura autoritativa, ma costituiscono l’esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del PdC, stante la sua onerosità, nell’ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale. Pertanto, a tali atti non possono applicarsi né la disciplina dell’autotutela ex art. 21-nonies l. 241/1990 né, più in generale, le disposizioni previste dalla stessa legge per i provvedimenti dell’Amministrazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che bisogna distinguere: quanto agli oneri di urbanizzazione, il termine decorrerà dal momento del rilascio del PdC, essendo la relativa obbligazione immediatamente esigibile; quanto al costo di costruzione, il termine decorre dalla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla conclusione dei lavori, poiché solo a partire da tale data il Comune può pretendere l’adempimento.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ribadisce il principio civilistico per cui l’atto di interruzione della prescrizione svolto nei confronti di uno solo dei coobbligati in solido si estende anche agli altri (e, di conseguenza, ai loro eredi).
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il T.A.R. Veneto statuisce che, ratione temporis, l’installazione di un climatizzatore richiedeva la presentazione della D.I.A. Oggi, però, tale opera rientra tra quelle dell’attività edilizia libera ex art. 6 del d.P.R. n. 380/2001.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che la canna fumaria deve ritenersi ordinariamente un volume tecnico e, come tale, un’opera priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, per la cui realizzazione non è necessario il PdC, senza essere conseguentemente soggetta alla sanzione della demolizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Palermo ha affermato che, laddove una tettoia o un capannone integrino strutture realizzate per soddisfare esigenze aziendali di carattere permanente, anche laddove non siano infissi al suolo o siano facilmente smontabili, ad essi non potrà attribuirsi carattere di opera precaria, bensì quello di nuova costruzione, con conseguente necessità del permesso di costruire.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Palermo ha affermato che la trasformazione del garage in un vano abitabile, mediante sostituzione della saracinesca e chiusura con blocchi di poroton, costituisce modificazione dell’aspetto esteriore dell’edificio (cioè, del prospetto) e, per l’effetto, è assoggettata ad autorizzazione paesaggistica.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti