Il TAR Palermo ha risposto di no: la mera prospettazione della sanabilità dell’opera non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione, non esistendo un obbligo in capo all’Autorità comunale, prima di emanare l’ordine repressivo, di verificare la sanabilità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. illustra la ragione giuridica che giustifica l’assenza dell’obbligo della P.A. di rispondere alle istanze di annullamento d’ufficio presentate dai privati.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Si segnala che nel B.U.R. n. 90 del 07.07.2023 è stata pubblicata la D.G.R.V. n. 815 del 04 luglio 2023, rubricata “Decreto Interministeriale 20 ottobre 2022 "Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione". L.R. n. 24 del 06.09.1991. Primi indirizzi operativi sull’applicazione delle Linee guida nazionali”.
Il TAR Sardegna ha affermato che l’accertamento di conformità deve riguardare l’opera nella sua interezza, potendosi disporre una sanatoria parziale soltanto in presenza di progetti scindibili costituiti da opere che possono formare oggetto di progetti distinti.
Nel caso di specie, perciò, avendo il Comune accertato una volumetria abusiva, ben poteva denegare la complessiva sanatoria richiesta dal privato, che pur riguardava anche altre opere.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L’ ha affermato il TAR Catania: ciò vale nella misura in cui la partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare un esito differente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il Comune emanava un’ordinanza di demolizione di un edificio destinato a luogo di culto cattolico.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha applicato allo scopo l’Accordo di revisione dei Patti lateranensi del 1984.
Infatti, l’art. 5 di tale Accordo si occupa degli edifici di culto cattolico, distinguendo al comma 1 quelli preesistenti e al comma 3 quelli di nuova edificazione.
L’art. 5, co. 3 dell’Accordo impone all’Autorità ecclesiastica il rispetto della disciplina edilizia ed urbanistica, soggiacendo in caso di violazione all’ordinanza di demolizione, come qualunque altro privato. Nel contempo, in sede di rilascio del titolo abilitativo, la P.A. deve tenere conto delle esigenze religiose della popolazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. so sofferma sulle caratteristiche del raggruppamento temporaneo d’imprese verticale e orizzontale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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La Corte di cassazione penale ha affermato che, una volta che l’opera edilizia sia stata ultimata, potranno essere eseguiti in base a SCIA solo gli interventi elencati dall’art. 22, co. 1 T.U. edilizia, a condizione che siano conformi non solo agli strumenti urbanistici ma anche alla disciplina urbanistico-edilizia vigenti al momento della realizzazione dell’intervento stesso. Sicché gli interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli di cui all’art. 10, lett. c T.U. cit. possono essere realizzati in base a SCIA purché conformi agli strumenti urbanistici e alla disciplina urbanistico-edilizia vigenti, dovendosi intendere per “disciplina urbanistica-edilizia” il complesso delle norme del d.P.R. 380/2001 che disciplinano l’attività edilizia in ogni suo aspetto, comprese quelle relative alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica e quelle che riguardano le costruzioni in zone sismiche.
Nel caso di specie, l’area oggetto di intervento edilizio abusivo non solo era vincolata a verde pubblico, sicché la ristrutturazione non avrebbe potuto essere realizzata in base a SCIA, ma era soggetta anche a vincolo sismico ed era stata realizzata in cemento in totale spregio delle norme che disciplinano tali costruzioni.
Ci si può interrogare sulle ricadute di diritto amministrativo dell’affermazione della Suprema Corte, secondo cui – ai fini penalistici – nella nozione di “disciplina urbanistico-edilizia” sono ricomprese sia le norme edilizie sia quelle statiche e sismiche.
Ciò corrobora la teoria secondo cui la doppia conformità ai fini della sanatoria ex art. 36 T.U. cit. non può essere limitata ai soli profili urbanistico-edilizi, ma deve guardare anche ai profili di disciplina statica e sismica.
Peraltro, anche sugli abusi sismici sussiste la nozione di valutazione unitaria, non potendosi scindere gli abusi in forma atomistica (cfr. sent. Cass. Pen., Sez. III, n. 39428/2018).
In una ulteriore visione complessiva vanno ricordate le sentt. Cass. pen., Sez. III, nn. 2357/2023 e 18267/2023 per cui la sanatoria di doppia conformità edilizia è negletta senza la “doppia conformità sismica” (cfr. sent. n. 2357/2023 cit.); l’abuso edilizio è insanabile se non è stato approvato il progetto dal Genio civile (cfr. sent. n. 18267/2023 cit., dove anche si afferma che la demolizione e ricostruzione di una copertura non rientra tra gli interventi minori di cui all’art. 94-bis T.U. cit.).
Pertanto anche alla luce del reato di falso ideologico di cui all’art. 20, co. 13 T.U. cit. emerge che gli abusi urbanistico-edilizi sono correlati anche alla conformità o no sismica (cfr. sent. Cass. Pen., Sez. III, n. 19314/2023).
La sanatoria di doppia conformità edilizia diventa non necessaria solo per abusi edilizi che rientrino in manutenzione ordinaria, anche se una minoritaria giurisprudenza della Corte di cassazione penale non li esime anche se di manutenzione ordinaria (cfr. sent. Cass. Pen. n. 3240/2021).
Da ultimo ricordo di rifuggire dalle delibere regionali derogatorie in materia di antisismica, perché inammissibili e recessive rispetto alla legge statale che è il T.U. cit.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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La Corte di cassazione penale ha affermato che le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono sempre assoggettate a titolo abilitativo edilizio.
Ciò sul rilievo che per “interventi di nuova costruzione” devono intendersi quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, che comportino, cioè, la trasformazione in via permanente del suolo inedificato (art. 3, co. 1, lett. e d.P.R. 380/2001), laddove solo i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola non sono soggetti ad alcun titolo abilitativo (art. 6, co. 1, lett. d d.P.R. 380/2001).
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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La Corte di cassazione penale ha affermato che costituisce nuova costruzione la realizzazione di muri di contenimento, trattandosi di manufatti che si elevano al di sopra del suolo e sono destinati a trasformare durevolmente l’area impegnata.
La Corte ha aggiunto che, poiché il regime urbanistico-edilizio delle opere deve essere valutato nella sua interezza ed unicità, non può mai essere qualificato come ristrutturazione edilizia un intervento che comporti la contestuale realizzazione di muri di contenimento.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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