Il TAR Veneto ribadisce che il termine per la conclusione del procedimento SUAP non è perentorio, e dunque la sua violazione non costituisce motivo di illegittimità del provvedimento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto una pregevole ricostruzione di questo istituto, a partire dall’art. 8 d.P.R. 160/2010, dall’art. 4 l.r. Veneto 55/2012 e dalla circolare del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 1 del 20.01.2015.
Nel caso di specie, il responsabile SUAP aveva omesso di verificare la sussistenza dei presupposti di legge per la variante semplificata allo strumento urbanistico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto rileva che il vizio relativo alla necessità di attivare la conferenza di servizi SUAP alla scadenza del termine per i pareri tecnici delle Amministrazioni coinvolte viene superato nell’ipotesi in cui tale conferenza risulti sostanzialmente inutile, poiché il provvedimento finale non potrà essere diverso da quello in concreto adottato, ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/1990 (come è nell’ipotesi in cui il Comune abbia riscontrato difformità del fabbricato rispetto all’autorizzato, in una pratica relativa ad un’istanza di ristrutturazione con ampliamento).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il T.A.R. Veneto, dopo aver ricordato che le scelte pianificatorie sono dotate di amplissima discrezionalità amministrativa, ricorda che l’istituto della perequazione urbanistica di cui all’art. 35 della l.r. Veneto n. 11/2004 può essere previsto e/o attuato tanto dal P.I. quanto dal P.U.A.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Si segnala che nel B.U.R. n. 94 del 14.07.2023 è stata pubblicata la D.G.R.V. n. 745 del 22 giugno 2023, rubricata “Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC). Avvio predisposizione Variante per l’attribuzione della specifica considerazione dei valori paesaggistici, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11”.
Nel caso di specie, un Comune inseriva nel Piano delle Valorizzazioni e alienazioni immobiliari per l’anno 2022, ai fini della vendita, una porzione di area verde che attualmente si interpone tra l’abitazione di alcuni privati e uno stabilimento industriale.
Tale superficie dovrebbe essere destinata a parcheggio/manovra automezzi funzionale allo stabilimento produttivo.
I privati lamentano che la sensibile riduzione dell’area attualmente boscata e adibita a giardino pubblico di quartiere, che costituisce una barriera visiva e ambientale rispetto all’area industriale, recherebbe pregiudizio alla loro proprietà in termini di maggior inquinamento acustico ed atmosferico e di rischio idraulico, oltre che di perdita di valore.
Il TAR Veneto ha offerto una pregevole ricostruzione normativa del Piano di alienazioni e valorizzazioni, spiegando in particolare l’onere motivazionale gravante sul Comune.
Nella fattispecie concreta, non vi era sufficiente motivazione sui motivi dell’inclusione di un’area attualmente destinata all’uso collettivo nel Piano e, quindi, della sua dismissione per un utilizzo privato, funzionale all’attività produttiva.
Post di Daniele Iselle
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Nel caso di specie, un Comune inseriva nel Piano delle Valorizzazioni e alienazioni immobiliari per l’anno 2022, ai fini della vendita, una porzione di area verde che attualmente si interpone tra l’abitazione di alcuni privati e uno stabilimento industriale, da destinare a parcheggio/manovra automezzi funzionale allo stabilimento produttivo.
I privati eccepivano l’illegittimità dell’operazione, poiché detta porzione non risulta previamente frazionata rispetto al più ampio fondo cui appartiene.
Il TAR Veneto ha rigettato l’eccezione, interpretando l’art. 58 d.l. 112/2008: il bene oggetto di alienazione con l’inserimento nel Piano non deve necessariamente essere già precedentemente individuato, potendo essere frutto dello scorporo da un più ampio bene preesistente, purché sussista un’adeguata motivazione a riguardo.
Post di Daniele Iselle
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Nel caso di specie, un Comune inseriva nel Piano delle Valorizzazioni e alienazioni immobiliari per l’anno 2022, ai fini della vendita, una porzione di area verde che attualmente si interpone tra l’abitazione di alcuni privati e uno stabilimento industriale.
Tale superficie dovrebbe essere destinata a parcheggio/manovra automezzi funzionale allo stabilimento produttivo.
I privati lamentano che la sensibile riduzione dell’area attualmente boscata e adibita a giardino pubblico di quartiere, che costituisce una barriera visiva e ambientale rispetto all’area industriale, recherebbe pregiudizio alla loro proprietà in termini di maggior inquinamento acustico ed atmosferico e di rischio idraulico, oltre che di perdita di valore.
Il TAR Veneto ha riconosciuto in capo ai privati la sussistenza della legittimazione e dell’interesse a ricorrere.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con Deliberazione n. 303 del 21 marzo 2023la Giunta regionale ha incaricato il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale di porre in essere tutti gli atti necessari per avviare la sistematizzazione e il rinnovamento del complesso insieme di disposizioni regionali aventi implicazioni dirette o indirette sulla disciplina e sulla pianificazione dell'uso dei suoli, finalizzati alla predisposizione di una proposta di testo normativo di aggiornamento della suddetta normativa.
Con Decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. 75 del 26 aprile 2023, in attuazione di quanto previsto con DGR n. 303 del 21 marzo 2023, ha istituito il gruppo di lavoro al fine di predisporre la proposta di testo normativo.
Il gruppo di lavoro ha pertanto provveduto ad effettuare un intervento di sistematizzazione e rinnovamento del nutrito insieme di disposizioni regionali aventi implicazioni dirette o indirette sulla disciplina e sulla pianificazione dell'uso dei suoli, realizzando la proposta di aggiornamento della suddetta normativa.
La bozza di proposta formulata dal gruppo di lavoro sarà ora, come previsto dalla DGR 303 del 2023, "oggetto di un processo partecipativo, quale percorso strutturato di dialogo e confronto, con gli stakeholder interni ed esterni all’amministrazione regionale".
Nel caso di specie, il privato promuoveva un ricorso avverso il silenzio-inadempimento del Comune sulla diffida notificata nel 2021, con cui era sollecitata la conclusione, con provvedimenti espressi, dei procedimenti avviati con due istanze di condono, una del 1986 e una del 1995.
Il TAR Catania respingeva il ricorso, poiché riteneva (amplissimamente) decorso il termine annuale per la proposizione della suddetta azione giudiziaria, fatto decorrere dalla presentazione della domanda di condono.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ribaltato la sentenza di primo grado: l’atto di diffida ad adempiere del privato costituisce un’istanza di avvio del procedimento (rectius, di ri-avvio, ovvero di avvio di nuovo procedimento), dalla presentazione della quale decorre il termine annuale ex art. 31, co. 2 c.p.a.
Post di Alberto Antico – avvocato
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