Il Consiglio di Stato ha affermato che in base al principio del risultato, la Stazione appaltante è tenuta a verificare, già in sede di gara, che i veicoli - offerti per l’esecuzione dell’appalto di trasporto di alunni con disabilità – siano idonei a rispettare i requisiti tecnici minimi fissati dal capitolato: l’affidamento della commessa e l’esecuzione del contratto devono essere funzionali al raggiungimento degli interessi pubblici che la commessa mira a soddisfare e il principio del risultato deve senz’altro essere inteso in tale ottica.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie, una società agricola era autorizzata dalla Provincia, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 387/2003, alla costruzione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica e calore da biogas derivante da reflui zootecnici e biomasse agricole.
Successivamente, la Provincia disponeva, ai sensi dell’art. 21-quater l. 241/1990, la sospensione della predetta autorizzazione, avendo accertato l’inosservanza da parte della società di alcune prescrizioni vincolanti apposte al titolo autorizzatorio e altre criticità afferenti alla gestione dell’impianto. Nel provvedimento, la Provincia precisava che la sospensione sarebbe rimasta efficace “fino a quando non verrà ottemperato agli adempimenti previsti in attuazione dell’Autorizzazione Unica vigente, rispetto agli ordini e diffide sopraccitate impartite dalle Autorità Pubbliche”.
Il Consiglio di Stato ha affermato che in forza del principio iura novit curia, il G.A. ha il potere di qualificare il provvedimento impugnato indipendentemente dal nomen iuris che vi abbia imposto la P.A. Pertanto, un atto che la P.A. stessa ha qualificato come sospensione ai sensi dell’art. 21-quater cit. ben può essere riqualificato come atto di decadenza, qualora ne sussistano i requisiti, e cioè la falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall’istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero ancora nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi del d.P.C.M. 14 novembre 1997, il territorio comunale è suddiviso in “aree acusticamente omogenee” che, tendenzialmente e logicamente, corrispondono alle destinazioni urbanistiche delle singole aree del territorio, come evincibili dalla relazione tecnica del PRG e dalle relative norme di attuazione, salvo possibili correzioni dovute ad aree nelle quali, ad una data destinazione urbanistica, corrispondono, di fatto, dimensioni acustiche diverse. Qualora sia dunque contestato il disallineamento fra la zonizzazione urbanistica e quella acustica, occorre svolgere un confronto di coerenza, ragionevolezza e proporzionalità fra le due tipologie di strumenti di governo.
Nel caso di specie, dalle norme tecniche comunali si evinceva con chiarezza la destinazione esclusivamente industriale dell’area: di conseguenza, la zonizzazione acustica corretta non corrispondeva alla classe V ma alla classe VI.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che la destinazione urbanistica di verde pubblico attrezzato impressa ad un terreno di proprietà privata costituisce un vincolo di natura espropriativa, consentendo la realizzazione di opere destinate esclusivamente alla fruizione soggettivamente pubblica.
Si segnala che altra parte della giurisprudenza lo considera un vincolo conformativo.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie, il presidente di un’associazione impegnata nella salvaguardia del patrimonio storico-archeologico aveva notato sulla piattaforma eBay la presenza un reperto ceramico risalente al II secolo a.C. (lekanis centuripina, un vaso decorato con figure femminili e motivi policromi), messo in vendita da una casa d’aste australiana, provvedendo ad informare tempestivamente il competente Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Grazie alla segnalazione, il bene veniva successivamente recuperato dalle autorità pubbliche e restituito al legittimo proprietario, individuato nella Soprintendenza. L’Assessorato regionale, competente in materia, negava tuttavia al segnalante il riconoscimento del premio di rinvenimento, ritenendo insussistenti i presupposti di cui al d.lgs. 42/2004.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che la disciplina dell’attribuzione del premio di rinvenimento di cui agli artt. 90-93 d.lgs. 42/2004, quale misura di stimolo all’adempimento di doveri civici nell’ottica del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118 Cost.), deve essere interpretata in chiave evolutiva, tenendo conto delle nuove modalità, digitali e indirette, con cui beni di rilevanza archeologica possono emergere all’attenzione pubblica. La nozione di “rinvenimento” deve pertanto intendersi riferita anche a condotte meramente conoscitive e segnaletiche, purché fondate su evidenze oggettive in grado di suscitare un intervento delle autorità e che consentano un effettivo recupero del bene.
Nel caso di rinvenimento informativo (ossia, attraverso una segnalazione efficace), l’entità del premio di cui agli artt. 90-93 cit. può essere parametrata all’effettiva incidenza causale della segnalazione rispetto al complessivo intervento di recupero, ascrivibile anche alla successiva attività delle Autorità pubbliche. Tale criterio risponde all’esigenza di valorizzare la cooperazione civica senza, tuttavia, eccedere nella premialità, riservando il massimo premio ai casi in cui lo scopritore abbia adempiuto integralmente agli obblighi di legge e consegnato il bene fisicamente rinvenuto.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
In un’ipotesi di trust, il TAR Veneto ha affermato che il trustee detiene sulle aree in sua disponibilità le medesime responsabilità e obblighi del proprietario, anche se il loro godimento sia stato ceduto a terzi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ribadisce che per il Piano Casa del Veneto (di cui alla l. R.V. n. 14/2009) vige l’interpretazione autentica che consente la deroga edificatoria alle distanze comunali (ma non a quelle statali), come confermato da C. Cost., sent. n. 119/2020.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto evidenzia che la destinazione commerciale include in sé non solo le attività strettamente di commercio, ma in via generale le attività economiche di servizio (e quindi terziario), inclusi gli immobili destinati a deposito o stoccaggio merci.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti