Il TAR Veneto evidenzia che la compatibilità paesaggistica (istituto derogatorio alla regola generale dell’obbligo di ripristino) è accertabile solamente per quegli abusi minori, che vengono puntualmente indicati nell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004: non è tra essi ricompresa la movimentazione terra con piantumazione di vigneto al posto di un bosco.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Giudice rileva che la necessità di salvaguardare e gestire il demanio idrico pubblico (competenza della Regione, e giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche) non esclude né elide la potestà comunale in materia di vigilanza e sanzione urbanistico-edilizia (giurisdizione TAR), in particolare nelle ipotesi plurioffensive.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Condivido con voi alcuni passi tratto dal libro del sociologo milanese Stefano Allevi, che insegna a Padova, "Dizionario del Nordest", edito da Ronzani.
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Si legge nel libro: "Il Veneto, come noto, negli ultimi decenni ha costruito molto, troppo, e quel che è peggio, male: ciò che è un insulto alla sua storia, fatta di città e borghi equilibrati, meravigliosamente a misura d'uomo e capaci di elevarlo, universalmente ammirati e invidiatici proprio per la loro misura e proporzione, e di case, ville, castelli, chiese, monasteri, individualmente belli anche perché armonicamente inseriti nel territorio. Quella storia, tuttavia, pare così dimenticata da appartenere ad altri... E così ogni paese ha la sua zona industriale, ogni zona industriale i suoi capannoni... e la terribile bruttezza, anzi, diremmo, inventando un neologismo, il processo di "bruttificazione" di un territorio che era curato, armonico, bellissimo anche nella sua povertà... questo disastro urbanistico e civile non può essere imputato ad altri. Esso è figlio del Veneto, della sua classe dirigente, dei suoi appetiti, della sua cultura dominante, dunque della sua popolazione tutta...".
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Il fatto che in Lombardia o in altre parti d'Italia la situazione sia simile non cambia la situazione descritta dal Prof. Allevi con riferimento al Veneto.
Il Consiglio di Stato ha offerto pregevoli chiarimenti in materia.
Il termine decennale ex art. 16 l. 1150/1942 relativo alla durata dei piani particolareggiati, pacificamente applicabile anche in materia di convenzioni di lottizzazione ex art. 28 l. cit., costituisce un termine massimo, non superabile, al fine di consentire al Comune di riesercitare il potere di pianificazione urbanistica.
Il termine decennale di efficacia si applica solo alle disposizioni di contenuto espropriativo, non anche alle prescrizioni urbanistiche di piano, che rimangono pienamente operanti e vincolanti sino all’approvazione di un nuovo PUA. Alla scadenza del termine di efficacia sopravvivono la destinazione di zona, la destinazione ad uso pubblico di un bene privato, gli allineamenti, le prescrizioni di ordine generale e quant’altro attenga all’armonico assetto del territorio, fino all’intervento di una nuova pianificazione.
Le conseguenze della scadenza dell’efficacia del PUA si esauriscono nell’ambito della sola disciplina urbanistica, non potendo invece incidere sulla validità ed efficacia delle obbligazioni assunte dai soggetti attuatori degli interventi, in particolare per quanto concerne gli obblighi correlati alla cessione delle aree destinate alle opere di urbanizzazione.
Ogni modifica delle convenzioni urbanistiche deve essere oggetto di una previsione scritta, richiesta ad substantiam dall’art. 11, co. 2 l. 241/1990.
Il Comune può recedere dalla convenzione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ex art. 11, co. 4 l. 241/1990.
Analogamente il privato può, in presenza di circostanze sopravvenute rilevanti, chiedere al Comune di rinegoziare i contenuti della convenzione o di singole sue parti, in applicazione del principio di buona fede e correttezza ex art. 1375 c.c., richiamato dall’art. 11, co. 2 l. 241/1990; inoltre, avendo il privato una posizione qualificata e differenziata in quanto parte dell’accordo, in presenza di una istanza di riesame dei contenuti della convenzione, motivata in ragione di circostanze sopravvenute, si configura un obbligo di provvedere ex art. 2 l. 241/1990 in capo alla controparte pubblica, che dovrà, in ogni caso, istruire l’istanza e motivare le proprie determinazioni nel rispetto del canone generale di ragionevolezza e di proporzionalità.
Post di Daniele Iselle
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la convenzione urbanistica, per quanto riguarda le obbligazioni ivi previste, resta valida ed efficace e suscettibile di esecuzione anche oltre il decennio, eventualmente mediante l’azione di adempimento – ad esempio in caso di mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione – oppure mediante l’azione per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di trasferire al Comune i terreni privati da destinare a standard urbanistici, ex art. 2932 c.c.
La scadenza del termine per l’ultimazione dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione previste in una convenzione urbanistica non fa venire meno la relativa obbligazione, mentre proprio da tale momento, inizia a decorrere l’ordinario termine di prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 2946 c.c.
Il fatto che il privato, in mancanza delle ipotesi legali che giustificano la risoluzione dell’accordo e per sua scelta, decida di non sfruttare i diritti edificatori riconosciuti in convenzione, non fa venire meno l’obbligo di dare esecuzione agli impegni assunti verso l’ente locale.
Post di Daniele Iselle
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Il Consiglio di Stato ha inteso comporre il contrasto giurisprudenziale in ordine all’applicabilità dell’art. 17-bis l. 241/1990 (cd. silenzio-assenso orizzontale o tra PP.AA.) al parere paesaggistico della Soprintendenza.
Il Consiglio ha dato risposta affermativa.
Il parere della Soprintendenza reso tardivamente nell’ambito di una conferenza di servizi è tamquam non esset.
Il definitivo superamento dell’indirizzo interpretativo contrario è stato formalmente sancito dalla introduzione dell’art. 2, co. 8-bis l. 241/1990. La lettera di tale disposizione, riferendosi espressamente alle fattispecie del silenzio maturato nel corso di una conferenza di servizi ex art. 14-bis l. 241/1990 e nell’ambito dell’art. 17-bis cit., è inequivocabile nell’affermare il principio (che non ammette eccezioni) secondo cui le determinazioni tardive sono irrilevanti in quanto prive di effetti nei confronti dell’Autorità competente, e non soltanto privi di carattere vincolante.
L’art. 17-bis cit. è destinato ad applicarsi solo ai procedimenti caratterizzati da una fase decisoria pluristrutturata e, dunque, nei casi in cui l’atto da acquisire, al di là del nomen iuris, abbia valenza co-decisoria e non anche nei casi in cui un’Amministrazione abbia un ruolo meramente formale (come nel caso dello Sportello unico che si limita a raccogliere e trasmettere l’istanza all’Amministrazione unica decidente).
Il legislatore, attraverso gli istituti di semplificazione di cui agli artt. 14-bis e 17-bis l. 241/1990 ha cercato di raggiungere un delicato punto di equilibrio tra la tutela degli interessi sensibili e la, parimenti avvertita, esigenza di garantire una risposta (positiva o negativa) entro termini ragionevoli all’operatore economico, che, diversamente, rimarrebbe esposto al rischio dell’omissione burocratica. La protezione del valore paesaggistico attribuisce, infatti, all’Autorità tutoria non solo diritti ma anche “doveri e responsabilità”. In tale composito quadro, la competenza della Soprintendenza resta garantita sia pure entro termini stringenti entro i quali deve esercitare la propria funzione.
Cionondimeno, in caso di mancata attivazione entro i termini, resta ferma la possibilità della Soprintendenza di poter agire in autotutela secondo il principio del contrarius actus.
Post di Daniele Iselle
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Nel caso di specie, un Comune chiedeva un parere dell’ANAC in merito alla gestione di un procedimento di accertamento di abuso edilizio ed alla trattazione del connesso procedimento di accesso agli atti da parte dell’esponente.
L’ANAC ha premesso che i quesiti posti attengono alla discrezionalità delle scelte spettanti al Comune e, pertanto, l’Autorità non può esprimersi nel merito. Poi però ha offerto alcune considerazioni.
Colui che segnala un abuso edilizio non assume il ruolo di “parte” del procedimento, tuttavia, in quanto cittadino, avrà diritto di essere messo al corrente delle decisioni assunte dal Comune nei limiti delle disposizioni che regolano la trasparenza amministrativa.
Ne consegue che gli esiti del procedimento potranno essere resi noti nell’ambito degli obblighi di pubblicazione ex art. 23 d.lgs. 33/2013 e, in caso di inosservanza, il privato potrà proporre istanza di accesso civico cd. semplice ex art. 5, co. 1 d.lgs. cit.
Inoltre, il cittadino interessato può proporre istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, co. 2 d.lgs. cit.
Post di Daniele Iselle
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Il TAR Veneto ha ribadito che la domanda riconvenzionale presentata solamente in sede di controricorso depositato in giudizio (e non previamente notificata a controparte) è inammissibile.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che, nei ricorsi intentati avverso atti di cui alle procedure PNRR, il Ministero titolare dell’intervento è parte necessaria del giudizio, a prescindere dalle censure concretamente contestate.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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