Il T.A.R. Veneto ricorda quali valutazioni deve compiere la SS.BB.AA. in sede di valutazione di compatibilità paesaggistica, ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 e, quindi, quali vizi possono essere censurati dinanzi al Giudice Amministrativo.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto si esprime ancora una volta relativamente al concetto di “bosco”, ai fini dell’individuazione dei limiti della tutela paesaggistica: in particolare, ricorda che i criteri quantitativi sono fissati dalla norma di settore (vigente al momento di emanazione dell’atto impugnato), mentre sotto il profilo qualitativo è sufficiente che vi sia “vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva”. Ricorda inoltre che i terreni privi temporaneamente della vegetazione forestale, per cause naturali o per intervento dell'uomo, conservano la classificazione a bosco e la stessa risulta indipendente dalla classificazione dei terreni sotto il profilo urbanistico e catastale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che la creazione di nuovi volumi o superfici utili in zona di vincolo paesaggistico ne rende impossibile la sanatoria, per impossibilità del rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che la cd. tolleranza di cantiere del 2% è applicabile ai fini edilizi ma non a quelli paesaggistici, in quanto assentire incrementi anche modesti di superficie o volume (irrilevanti a livello edilizio) aprirebbe a percezioni paesaggistiche soggettive e, quindi, a possibili disparità di trattamento; inoltre, può riguardare solamente le modifiche a volume e/o superficie regolarmente assentite
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto rileva che la motivazione del parere negativo della Soprintendenza non può genericamente riferirsi all’incompatibilità con gli aspetti ambientali e paesaggistici dell’area oggetto di vincolo, dovendo in tale ipotesi essere considerata insufficiente: essa si risolve, infatti, in una mera clausola di stile. L’eventuale mero riferimento agli elaborati progettuali non permette di ritenere ampliato l’oggetto della valutazione (si ricade infatti ai limiti dell’integrazione postuma della motivazione, non ammessa dall’ordinamento).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il T.A.R. spiega la natura giuridica del permesso di costruire convenzionato, ricordando che tale istituto rappresenta un ibrido tra il mero permesso di costruire ed il piano urbanistico attuativo.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. ricorda che le ipotesi in cui è possibile applicare il permesso di costruire in deroga, ex art. 14 del d.P.R. n. 380/2001, sono di stretta interpretazione. Nel caso di specie, il Collegio ha confermato che l’istituto può essere invocato anche per l’esecuzione di opere edili finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche. Nel caso di specie, però, la realizzazione di una scala esterna in un edificio, già munito di ascensore, non è stata ritenuta idonea a soddisfare l’interesse pubblico perseguito dalla disposizione normativa in esame.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. ricorda i controlli che deve effettuare il Comune prima di rilasciare un titolo edilizio, in particolare quelli attinenti alla legittimazione a richiedere il titolo in caso di comproprietà, ovvero, in caso di rinuncia del titolo intestato a più soggetti.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto un’interpretazione dell’art. 13, co. 4-5 l.r. Veneto 14/2017, secondo cui è consentito ulteriore consumo di suolo libero, nonché l’introduzione di previsioni urbanistiche che comportino consumo di suolo, nelle aree rispetto alle quali, all’entrata in vigore di tale legge, vi sia un procedimento in corso volto o al rilascio di titolo edilizio, o all’approvazione di un PUA.
Nel caso di specie, non poteva invocare tale esenzione il privato la cui area ricadeva in un ambito che il piano regolatore delimitava come necessitante di attuazione mediante uno strumento attuativo, mai presentato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che l’autografia della sottoscrizione del Dirigente, se mancante, non comporta l’inesistenza o, comunque, l’invalidità del provvedimento quanto i dati permettono di attribuire con sicurezza la paternità dell’atto: nel caso di specie, trattandosi di atto emanato mediante sistemi informatici o telematici, la firma era stata sostituita dalla dicitura del nominativo del soggetto, ai sensi dell’art. 3, co. 2 d.lgs. n. 39/1993.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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