Il T.A.R. Veneto stabilisce che la cd. ultrattività del cd. Piano Casa ter (l.r. Veneto n. 14/2009 e ss.mm.ii.) previsto dall’art. 17 della l.r. Veneto n. 14/2019 (cd. Veneto 2050) si applica anche alle varianti del progetto originario, purché non siano tali da stravolgere l’impianto iniziale dell’opera.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Veneto stabilisce che l’incremento volumetrico previsto dal cd. Piano Casa è cumulabile con quello relativo all’efficientamento energetico, dato che soddisfano due obiettivi differenti. Nello specifico, per calcolare il bonus previsto dall’art. 12 del d.lgs. n. 28/2011 occorre considerare l’edificio già implementato dal cd. Piano Casa.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. ricorda che il Comune deve rilasciare il titolo edilizio vagliando esclusivamente la normativa urbanistico-edilizia vigente. Nel caso di specie, il Collegio ha annullato il diniego al PdC per cambio di destinazione d’uso, dato che la motivazione addotta dell’ente era l’assenza, per sua stessa colpa, di un PI tematico per circa dodici anni ove si sarebbe dovuto indicare la destinazione d’uso ammessa.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, per effetto dell’introduzione del PALAV (Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana), quale parte del PTRC, avente valenza paesistica, e dell’avvenuto adeguamento ad esso delle strumentazioni urbanistiche, si può ritenere concluso il periodo transitorio di cui alla l. 171/1973 e quindi la competenza della Commissione per la salvaguardia di Venezia.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha annullato l’ordinanza adottata da un Comune avente ad oggetto la sospensione dell’attività musicale per dodici giorni consecutivi di un bar, per violazione della ratio e del corretto modus procedendi di una simile sanzione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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In Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 74 del 28.03.2024) è stata pubblicata la l. 25 marzo 2024, n. 38, entrata in vigore il 29.03.2024, di conversione, con modificazioni, del d.l. 7/2024, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.
Si segnala in particolare l’art. 1-ter d.l. cit., contenente la disciplina sperimentale per l’esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia per l’anno 2024.
Si segnala altresì la conversione senza emendamenti dell’art. 4, co. 1 d.l. cit., che modifica l’art. 51, co. 2 TUEL, statuendo che per i Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, la non immediata ricandidabilità si applica allo scadere del terzo mandato. Non vi sono più limiti di mandati consecutivi per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. I mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del d.l. cit. sono computati ai fini dell’applicazione di tali norme.
Nel caso di specie, un Comune denegava un permesso di costruire che prevedeva, tra le altre cose, l’apertura di un passo carraio lungo una strada che il Comune riteneva demaniale.
A seguire, il Comune disponeva che nella strada in questione si potesse parcheggiare solo “a spina di pesce”.
Il privato impugnava i due atti.
Nelle more del giudizio, il Comune emanava un nuovo provvedimento con cui confermava la natura pubblica della strada e disponeva che in loco si dovesse parcheggiare in linea.
Il privato ometteva di impugnare quest’ultimo atto.
Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso avverso i primi due atti improcedibile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’approvazione, nelle more del giudizio, di una nuova disciplina urbanistica della sua area priva il ricorrente di un interesse concreto e attuale a ottenere la decisione nel merito del ricorso, che nel caso di specie mirava all’annullamento dei dinieghi del Comune di un dato progetto edilizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha annullato un diniego di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un “cappotto” in un immobile soggetto al vincolo boschivo, che avrebbe comportato l’inspessimento delle pareti di 141 mm.
Sia che si voglia inquadrare l’intervento in termini di lievissima entità senza “elementi emergenti dalla sagoma” (sub lett. A.2 d.P.R. 31/2017), sia che si preferisca quella di apporto tecnico di maggior rilievo (sub lett. B.5 d.P.R. cit.), il mero ispessimento parziale delle murature perimetrali, con finitura in legno, rientra nell’ambito della realizzazione di un’opera limitatissima finalizzata al solo contenimento dei consumi energetici dell’edificio, che come tale deve essere correttamente valutata nell’ambito della ricaduta paesaggistica, che non può essere stravolta con l’applicazione di giudizi assolutamente impeditivi.
Si segnala che il TAR ha deciso questa controversia nel giro di 36 giorni (con il cd. rito veneziano, appunto), onde consentire la fruizione dei bonus fiscali.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che pone un vincolo conformativo della proprietà – e non espropriativo – la disposizione di uno strumento urbanistico comunale a tutela dell’area del Parco agrario di un fiume, che consente esclusivamente la realizzazione di percorsi e aree di sosta, pedonali, ciclabili o per equitazione, d’interesse pubblico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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