Il TAR Veneto ha offerto una pregevole disamina dell’art. 128 d.lgs. 42/2004, norma transitoria diretta a coordinare le disposizioni del cd. codice Urbani con le notifiche di vincolo effettuate in base a normative previgenti.
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Il TAR Veneto ha affermato che non è ammissibile chiedere la condanna all’astreinte per l’asserito inadempimento della P.A. ad una sentenza cd. sui criteri ex art. 34, co. 4 c.p.a., in cui il G.A. condanna all’an debeatur, ma non quantifica il debito della P.A.
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Il TAR Catania ha affermato che tra i provvedimenti del G.O. equiparati alle sentenze passate in giudicato, indicati dall’art. 112, co. 2, lett. c c.p.a., quali provvedimenti per cui può essere proposta azione di ottemperanza, rientra anche il decreto ingiuntivo, laddove non impugnato nei termini di legge.
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Il TAR Catania ha affermato che nel ricorso in ottemperanza la notificazione del titolo esecutivo ai fini del decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14, co. 1 d.l. 669/1996 può avere ad oggetto anche un provvedimento provvisoriamente esecutivo perché non passato in giudicato (nel caso di specie, si trattava di un decreto ingiuntivo).
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Il TAR Palermo ha affermato che la clausola di un bando pubblico che richieda al concorrente la produzione della situazione economico patrimoniale di un dato periodo deve essere interpretata nel senso che la stessa trova applicazione solo per le imprese già attive, e non per coloro che specificano di non svolgere allo stato, alcuna attività, ferma restando la possibilità per la P.A. di verificare la veridicità della dichiarazione in tal senso effettuata.
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Nel pubblico appalto del caso di specie, disciplinato dal d.lgs. 50/2016, un concorrente ometteva di dichiarare sei esclusioni subite in precedenti gare, tutte disposte per effetto di pendenze giudiziarie a carico del suo ex amministratore.
Il concorrente si limitava a dichiarare in sede di gara di aver adottato misure di self cleaning, senza tuttavia precisare i motivi dell’adozione di siffatte misure.
All’esito delle verifiche, la Stazione appaltante contestava al concorrente le omissioni dichiarative ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-bis d.lgs. cit., assegnando un termine per presentare osservazioni e documentazione.
Il concorrente comunicava le proprie osservazioni partecipative.
A seguire, la Stazione appaltante adottava una nota di disamina delle dichiarazioni omesse al fine di verificare l’affidabilità e l’integrità del concorrente, anche alla luce delle osservazioni proposte, giungendo alla conclusione che le omissioni dichiarative erano sussumibili nella categoria del grave illecito professionale, comportante l’esclusione dalla procedura di gara, ritenendo al contempo non efficace la misura di self cleaning rappresentata dalla sostituzione dell’amministratore.
Il TAR Palermo ha ritenuto legittimo l’operato della Stazione appaltante.
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Il TAR Palermo ha offerto una pregevole ricostruzione dell’aggiudicazione ai sensi del d.lgs. 50/2016, distinguendo le fasi della proposta di aggiudicazione, dell’aggiudicazione vera e propria e dell’eventuale decisione di disporre l’esecuzione del contratto in via d’urgenza.
In vigenza del secondo codice appalti, la Stazione appaltante poteva riservarsi di verificare i requisiti di ordine generale dopo l’aggiudicazione solo in capo al vincitore (regola cd. del winner only); oggi è divenuta una facoltà generalizzata per le Stazioni appaltanti nell’ambito delle procedure aperte per le aggiudicazioni nei settori ordinari (cfr. art. 107, co. 3 d.lgs. 36/2023).
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La Corte di cassazione penale, in tema di abuso di ufficio, ha affermato che, ai fini della configurabilità del reato, ha efficacia retroattiva il disposto innalzamento, ex art. 50, co. 1, lett. b d.lgs. 36/2023, del limite-soglia al di sopra del quale la stipula di un contratto di appalto di servizi deve essere preceduta dall’avvio della procedura ad evidenza pubblica, dovendosi riconoscere all’indicata disposizione natura di norma extrapenale integratrice di quella penale, sicché, per effetto di detta successione mediata di leggi, viene meno la pregressa rilevanza penale di appalti di servizi di valore eccedente il previgente limite-soglia di euro 40.000, ma inferiore a quello successivamente introdotto, pari ad euro 140.000.
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Il TAR Palermo ha ricordato che l’omessa indicazione nell’ordinanza di demolizione delle norme in forza delle quali il Comune ha adottato la sanzione, come anche la mancata indicazione dell’interesse pubblico sotteso all’ordinanza, non rifluiscono negativamente sulla legittimità dell’atto, quando il provvedimento nella parte descrittiva e prescrittiva elenca sia gli estremi di fatto e il tipo d’abuso che la sanzione concretamente adottata, così da rendere edotto il destinatario delle ragioni giuridiche sottese all’adozione della sanzione inflittagli.
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Il TAR Palermo ha affermato che l’eventuale vizio di notifica dell’ordinanza di demolizione non afferisce alla legittimità del provvedimento impugnato, quanto, piuttosto, all’integrazione dell’efficacia del provvedimento, con la conseguenza che il medesimo può al più rilevare ai fini della valutazione dell’inadempimento dell’ordine demolitorio.
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