Il Consiglio di Stato ha affermato che le scansioni procedimentali che connotano l’acquisizione al patrimonio del Comune di un immobile abusivo fanno sì che, allo spirare del termine dei 90 giorni per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, stabilito dall’art. 31, co. 3 d.P.R. 380/2001, il proprietario non sia più legittimato a chiedere l’accertamento di conformità né possa demolire spontaneamente l’opera.
Sono fatti salvi i casi di proroga contemplati dalla norma a seguito della cd. riforma Salva casa.
Non è ipotizzabile un’efficacia sospensiva degli effetti della decorrenza del termine per ottemperare, in ragione dell’impugnativa dell’acquisizione del bene: l’eventuale caducazione di tale atto per un vizio proprio non consentirebbe di far retroagire il procedimento alla fase antecedente lo spirare del termine per ottemperare, conferendo ex tunc una facoltà – quella di chiedere la sanatoria – dalla quale il titolare è ormai irrimediabilmente decaduto.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 193, co. 2 d.lgs. 36/2023 prevede l’adozione di un provvedimento espresso che conclude la procedura di valutazione, la pubblicazione da parte dell’Ente sul proprio sito istituzionale e la comunicazione ai soggetti interessati. Pertanto, sussiste l’onere di immediata impugnazione dell’atto di approvazione della fattibilità del progetto e di individuazione del promotore, che chiude la prima fase della procedura, non potendo le censure avverso tale atto farsi valere con l’impugnazione degli atti successivi, di indizione della gara.
Rispetto a quanto previsto dal previgente art. 183, co. 15 d.lgs. 50/2016 – che si limitava a prevedere che il progetto di fattibilità fosse posto in approvazione con le modalità previste per l’approvazione di progetti – con il cd. terzo codice appalti l’onere di immediata impugnazione sussiste sia a carico di coloro che abbiano partecipato alla prima fase della procedura, sia a carico di coloro che non vi abbiano partecipato, contestando in radice le modalità di affidamento dei servizi mediante la procedura della finanza di progetto.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che, in materia di servizio idrico integrato, il principio normativo del recupero integrale dei costi impone che il metodo tariffario: a) garantisca la correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione; b) escluda, tendenzialmente, il recupero dei costi derivanti da scelte non efficienti, in particolare quelli finanziari; c) tenga conto dei costi ambientali e della risorsa, nonché delle ripercussioni sociali derivanti dal recupero.
L’equilibrio economico e finanziario della gestione, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, implica una valutazione ampia e sostenibile della remunerazione garantita all’operatore e non il riconoscimento tariffario di ogni singolo costo sostenuto. Una volta assicurato il suddetto equilibrio, la regolazione tariffaria non comporta la sterilizzazione di qualsivoglia rischio in capo al gestore, ovvero non garantisce sempre e comunque il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione.
Nel caso di specie, la scelta regolatoria di considerare, nel riconoscimento dei conguagli, solo l’inflazione e non anche gli oneri finanziari (o i costi opportunità) non si pone in contrasto con le disposizioni che regolano la materia tariffaria e non risulta irragionevole o sproporzionata.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che le controversie concernenti la valutazione dei titoli di riserva spettanti alle categorie protette devono essere devolute alla giurisdizione del G.O., in quanto la relativa disciplina non lascia alla P.A. alcun criterio di discrezionalità in relazione alla posizione soggettiva dell’invalido, che si configura come diritto al posto riservato, senza che rilevi la circostanza per la quale tali controversie siano formalmente introdotte, dinanzi al G.O., tramite l’impugnazione della graduatoria dei vincitori.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Catania, in sede cautelare, ha affermato che il principio del risultato di cui all’art. 1 d.lgs. 36/2023 implica che la P.A. investita del potere di aggiudicare un appalto debba tendere al miglior risultato possibile, che sia anche il più “virtuoso”, il quale deve essere raggiunto anche selezionando operatori che dimostrino, fin dalle prime fasi della gara, e, quindi, anche in quella di redazione della propria offerta economica, diligenza e professionalità, quali “sintomi” di un’affidabilità che su di essi dovrà esser riposta al momento in cui, una volta aggiudicatari, eseguiranno i lavori oggetto di affidamento.
La responsabilizzazione dell’operatore economico nella fase di predisposizione della propria offerta economica – laddove quest’ultimo è chiamato a indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - costituisce un’applicazione del principio-guida della fiducia, rivolto non solo nei confronti della P.A., ma anche degli operatori economici privati i quali devono collaborare per il buon esito dell’affidamento.
La possibile modifica dell’offerta in sede di giustificazioni delle singole voci di costo incontra il limite della revisione della voce degli oneri di sicurezza aziendale, che, quale elemento costitutivo dell’offerta, esige una separata identificabilità ed una rigida inalterabilità, a presidio degli interessi pubblici sottesi alla relativa disciplina legislativa. Diversamente si consentirebbe un’indiscriminata ed arbitraria modifica postuma della composizione dell’offerta economica, in contrasto con le esigenze conoscitive, da parte della Stazione appaltante, della sua struttura di costi nonché degli interessi sottesi alla specifica individuazione degli oneri di sicurezza aziendale.
L’accentuazione della matrice efficientista che si esplica nel principio del risultato, se, da un lato, circoscrive le ipotesi di esclusione di un operatore dalla procedura di gara, dall’altro non consente di superare il divieto di modificazione del contenuto dell’offerta, di cui gli oneri aziendali di sicurezza costituiscono parte integrante.
La correzione dell’errore materiale deve consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa e quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena l’inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell’offerta, con violazione del principio della par condicio dei concorrenti.
La voce degli oneri di sicurezza aziendale è sottoposta ad una rigida inalterabilità, a presidio degli interessi pubblici sottesi alla relativa disciplina legislativa e della tutela della par condicio dei partecipanti alla gara.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che il candidato, pur non collocato utilmente nella graduatoria conclusiva di una procedura (nella specie, indetta dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l’accesso ai contratti di filiera ed alle relative agevolazioni), ha un interesse diretto, concreto ed attuale all’ostensione delle istanze di riesame formulate dai soggetti proponenti e della documentazione inerente all’istruttoria eseguita e relativa alla revisione e alla nuova valutazione operata dalla commissione, al fine di verificare eventuali lesioni della propria posizione, senza che ciò debba necessariamente integrare i presupposti per la proposizione di un’impugnazione in sede giurisdizionale.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto precisa che per “piena conoscenza” non si deve intendere la conoscenza piena ed integrale del provvedimento (in particolare se tale concetto viene utilizzato per tentare di eludere il termine decadenziale per l’impugnazione). Inoltre, aggiunge, l’accesso agli atti può fungere sì da (nuovo) dies a quo, ma solo se viene esercitato senza indugio o comunque senza che venga irragionevolmente differito nel tempo.
Nel caso di specie, lo si rileva, controparte aveva dapprima presentato denuncia in Procura contro i lavori edilizi, per poi (due anni dopo l’adozione del titolo) presentare istanza di accesso agli atti alla Procura medesima per ottenere il permesso di costruire.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Catania ha affermato che il cd. modello 45 (cfr. d.m. Giustizia 334/1989 e circolari del DAG del Ministero della giustizia del 2011 e del 2016) costituisce una modalità applicativa dell’art. 335 c.p.p., rubricato Registro delle notizie di reato, e trova fondamento normativo nell’art. 109 disp. att. c.p.p. Si connota per la sua natura di atto processuale di parte che non è soggettivamente e funzionalmente qualificabile come atto suscettibile di accesso ex l. 241/1990.
Con riferimento ai documenti per i quali il diritto di richiedere copie, estratti, o certificati sia riconosciuto da singole disposizioni del codice di procedura penale nelle diverse fasi del procedimento penale, l’accesso va esercitato secondo le modalità previste dal medesimo codice (ove previste) – che costituisce pertanto un sistema chiuso – esulando dal diritto di accesso di cui alla l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Palermo ha affermato che, in tema di accesso agli atti di una pubblica gara, i casi di omessa o parziale ostensione dei documenti dopo l’aggiudicazione, in riscontro all’istanza di accesso del concorrente e alle opposizioni dei controinteressati del pari espresse dopo l’aggiudicazione, si collocano fuori dal perimetro dell’art. 36, co. 4 d.lgs. 36/2023, rientrando piuttosto nel campo di applicazione dell’art. 116 c.p.a.
In linea con quanto previsto dall’art. 35, co. 3 d.lgs. cit., il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, che non sia stata ancora esaminata dalla Stazione appaltante e rispetto alla quale non abbia avuto luogo la fase procedimentale di valutazione necessaria per la piena definizione della posizione dei concorrenti, deve intendersi differito all’esito di tale valutazione. Posticipare l’accessibilità a detti documenti risulta coerente non solo con la dimensione attuale e concreta dell’interesse conoscitivo dell’istante, ma anche con la struttura a formazione progressiva della procedura di gara e con la previsione di separate fasi valutative, accentuata ancor di più dal meccanismo cd. dell’inversione procedimentale dell’esame della documentazione amministrativa dei partecipanti.
Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità della ripetizione del rimborso delle spese legali anche qualora il proscioglimento sia dipeso da una ragione diversa dall’assenza della responsabilità, cioè quando sia stato disposto a seguito dell’estinzione del reato, ad esempio per prescrizione, o quando vi sia stato un proscioglimento per ragioni processuali, quali la mancanza delle condizioni di promozione o di procedibilità dell’azione: il rimborso delle spese legali sostenute dal pubblico dipendente presuppone che sia stata accertata l’assenza della sua responsabilità.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti