Il TAR Veneto ha affermato che una volta decorsi i termini per l’esercizio del potere inibitorio-repressivo, la SCIA costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace, che può essere rimosso, per espressa previsione normativa, solo mediante l’esercizio del potere di autotutela decisoria.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti.
Nel caso di specie, il privato impugnava l’ordinanza di demolizione spiccata da un Comune nei confronti di un abuso edilizio (previo diniego del relativo condono), affermando l’incompetenza del Comune stesso ex art. 41 d.P.R. 380/2001, in quanto la suddetta norma riserverebbe il relativo potere al Prefetto.
Il TAR Veneto ha respinto la doglianza sulla base dei seguenti motivi: a) la competenza di cui all’art. 41 d.P.R. cit. è stata trasferita al Prefetto solo dal settembre 2020, in epoca successiva all’emanazione del provvedimento impugnato; b) l’ordine di demolizione è stato reso anche ai sensi degli artt. 33 e 34 d.P.R. cit., che prevedono che l’ordinanza ripristinatoria, decorso inutilmente il termine assegnato al privato, sia eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell’abuso.
Perché il TAR non si è limitato a dire che la competenza prefettizia ex art. 41 cit. ha natura suppletiva, secondo il chiaro dettato del comma 1 (“In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione [da parte del Comune] entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza è trasferita all’ufficio del prefetto …”)?
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Il TAR Veneto ha ribadito il carattere reale dell’ordine di demolizione, con conseguente ricaduta dell’onere di rimessione in pristino sul proprietario dell’area, a prescindere dalle sue responsabilità in ordine alla realizzazione dell’abuso.
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Il TAR Veneto ha affermato che la possibilità di fiscalizzazione dell’abuso non condiziona la legittimità dell’ordinanza di demolizione. L’istanza di fiscalizzazione, piuttosto, dà luogo a un autonomo subprocedimento a valle dell’ordine di demolizione, che riguarda la sola fase della materiale esecuzione dell’ordine di demolire.
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Il TAR Veneto ha affermato che il vincolo cimiteriale ha carattere assoluto e non consente di localizzare, all’interno della fascia di rispetto, né edifici destinati alla residenza, né altre opere, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia intende tutelare.
L’art. 338 r.d. 1265/1934 non può essere utilmente richiamato per sanare opere abusive, posto che detta disposizione si limita ad ammettere un piccolo ampliamento per opere che siano state previamente assentite, senza che tale norma possa giustificare, di per sé, alcuna sanatoria.
Peraltro, le deroghe al vincolo cimiteriale vanno interpretate in senso restrittivo.
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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 201 del 28.08.2024) la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024, che ha prorogato di ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione del Veneto.
Il TAR Veneto ha affermato che, qualora il provvedimento di diniego di condono impugnato sia motivato con il richiamo a plurimi pareri, esso presenta natura di atto plurimotivato, pertanto è sufficiente riscontrare la legittimità di uno dei pareri negativi per rigettare il ricorso, tenuto conto che, anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti agli altri pareri, l’atto conclusivo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un’autonoma ragione giustificatrice confermata in sede giurisdizionale.
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Il TAR Veneto ha offerto utili principi in materia di legittimazione e interesse al ricorso in capo al consigliere comunale che voglia impugnare una delibera dell’Organo assembleare di cui fa parte.
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