Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che la natura vincolata dell’ordine di demolizione esclude la necessità, per la validità della sua adozione, della preventiva comunicazione di avvio del procedimento agli interessati.
L’ordine di demolizione di una costruzione abusiva deve comunque essere emanato senza alcuna rilevanza del decorso del tempo, proprio perché la presenza del manufatto abusivo comporta una lesione permanente ai valori tutelati dalla Costituzione e l’eventuale connivenza o la mancata conoscenza della loro esistenza da parte degli organi comunali non incide sul dovere di disporne la demolizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che in caso di sequestro penale di un immobile abusivo, il Comune, una volta acquisita notizia della cessazione del sequestro, dovrà notificare nuovamente l’ordinanza di demolizione già in precedenza adottata all’interessato, a questi concedendo un nuovo termine per l’eventuale ottemperanza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che l’ordinanza di demolizione è un atto vincolato e pertanto la mancanza della relativa comunicazione di avvio del procedimento non incide sulla sua legittimità.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che l’esistenza di un interesse pubblico (sempre) superiore volto alla rimozione dell’abuso edilizio comporta la non necessità di effettuare comparazioni con quello privato: è insussistente alcun affidamento del soggetto passibile di tutela.
La motivazione del provvedimento viene quindi ritenuta sufficiente con la mera indicazione dell’esistenza dell’abuso e l’assoggettabilità del manufatto al regime dei titoli edilizi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto riconosce l’irrilevanza dell’interesse pubblico alla demolizione di un fabbricato abusivo, oltre che dell’affidamento del privato che si fondi sul tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Pubblichiamo oggi la quarta scheda di commento di Italiaius alla riforma apportata dal cd. decreto Salva Casa (d.l. 69/2024) e dalla sua legge di conversione (l. 105/2024), esaminando la parziale difformità e le tolleranze costruttive.
Ricordiamo che il progetto è quello di revisionare e di integrare le schede e di ripubblicarle all'esito delle osservazioni dei lettori.
Nel caso di specie, l’Ente Parco inibiva una SCIA commerciale, presentata per l’esercizio dell’attività di noleggio di attrezzature balneari su proprietà privata, in un’area classificata come Zona Speciale di Conservazione (ZSC) d’importanza comunitaria, nonché Zona di Protezione Speciale (ZPS), nella quale sono presenti habitat vegetazionali di cui alla direttiva 92/43/CEE, cd. direttiva habitat.
L’Ente Parco riteneva necessaria la previa VINCA, poiché nel piede dunale l’installazione di strutture precarie e amovibili e di arredi, considerati unitariamente e complessivamente nella loro interezza, erano funzionali alla creazione e allo svolgimento di vere e proprie attività turistico-ricreative all’aria aperta, capaci di fornire servizi ad una molteplicità di fruitori del mare.
Il TAR Latina aveva annullato l’inibitoria dell’Ente Parco, poiché la normativa di riferimento di cui alla direttiva habitat e all’art. 5 d.P.R. 357/1997, come successivamente sostituito dall’art. 5 d.P.R. 120/2003, fa esplicito cenno all’adozione di “piani” o “progetti” ovvero di “interventi”, facendo così evidente riferimento alla pianificazione di ordine generale o alla realizzazione di manufatti (“opere”), ma non a una mera attività di ordine commerciale.
Il Consiglio di Stato ha dissentito.
La normativa comunitaria impone agli Stati membri di adottare le opportune misure, al fine di scongiurare il verificarsi di un degrado o di una perturbazione significativi, nonché di evitare qualsiasi peggioramento, causato dall’uomo o di origine naturale prevedibile, degli habitat naturali e degli habitat di specie. Un’attività è soggetta a VINCA, ai sensi dell’art. 6, § 2 della direttiva habitat, allorché siano vulnerati gli obiettivi di conservazione, a prescindere dalla tipologia di attività esercitata e dall’esistenza o no di opere edilizie.
Post di Daniele Iselle
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Il T.A.R. ha riconosciuto la non debenza del pagamento degli oneri di urbanizzazione in conformità alle previsioni contenute nella convenzione urbanistiche che, nel caso in esame, la ditta si era assunta tale obbligo solo a valle del collaudo e soltanto nell’ipotesi in cui fosse effettivamente emerso che, per le opere di urbanizzazione eseguite a scomputo, vi era un importo dei lavori inferiore agli oneri tabellari.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha annullato un’ingiunzione di pagamento con la quale il Comune pretendeva dal privato il pagamento degli oneri relativi ad un Piano di lottizzazione (PdL).
Posto che tale lottizzazione avrebbe dovuto avvenire in fascia di rispetto autostradale – cosa che già di per sé ha trovato dubbioso il TAR – e che il Comune non si era mai attivato per trovare la necessaria intesa con il Concessionario autostradale, gli obblighi scaturenti dal PdL e dalla convenzione non potevano sussistere ed essere operativi, nemmeno per quanto concerne le obbligazioni pecuniarie, le quali trovano collocazione in un rapporto sinallagmatico di attuazione dell’accordo pubblico-privato, che non si è perfezionato per carenza di accordi specifici tra gli Enti menzionati.
Il TAR, alla luce dell’inefficacia della convenzione di lottizzazione per le ragioni suesposte, ha altresì condannato il Comune a restituire le somme a suo tempo versate dal privato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, ai sensi dell’art. 81, penult. co. l.r. Veneto 61/1985, in caso di mancata utilizzazione del PdC, il contributo versato è devoluto ad altra concessione edilizia o restituito.
La durata della prescrizione di tale diritto è decennale e il dies a quo va individuato con il momento in cui il concessionario poteva esercitare il diritto al rimborso (art. 2935 c.c.), cioè al momento della scadenza dell’efficacia del titolo, o all’atto della rinuncia del concessionario al titolo medesimo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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