Il TAR Veneto ribadisce che la mancata impugnazione degli strumenti urbanistici sopravvenuti, che hanno confermato la destinazione urbanistica in peius, esclude la risarcibilità del danno, che si sarebbe potuto evitare utilizzando l’ordinaria diligenza.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato chein grado d’appello vige il cd. divieto di ius novorum, in base al quale non è possibile in secondo grado procedere ad alcun ampliamento della domanda, anche quale conseguenza logica dell’onere di specificità delle censure dedotte in primo grado nei confronti degli atti in tale giudizio gravati. La ratio di tale divieto affonda le proprie radici nell’essenziale esigenza di rispettare il doppio grado di giurisdizione e, pertanto, postula l’immutabilità della causa petendi introdotta in primo grado. L’effetto devolutivo dell’appello è consacrato dall’art. 104 c.p.a., secondo cui nel giudizio di secondo grado non possono essere proposte domande nuove (fermo restando quanto previsto nell’art. 34, co. 3 c.p.a.) né nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, il quale assicura che l’oggetto del giudizio di secondo grado non risulti più ampio di quello su cui si è pronunciato il primo giudice con la sentenza impugnata.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che, in virtù del principio tempus regit actum, la nuova normativa processuale introdotta nel 2010 con il Codice del processo amministrativo (e, in particolare, il termine decadenziale di 120 giorni) non può applicarsi a vicende che hanno avuto origine in un momento antecedente, pertanto ad esse continua ad applicarsi soltanto il termine di prescrizione quinquennale valevole per le azioni risarcitorie.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con il regolamento regionale n. 5 del 05.11.2024 (pubblicato sul B.U.R. n. 146 dell’08.11.2024), sono state approvate le modifiche al regolamento regionale n. 2 del 10.09.2019, recante a sua volta la disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (art. 27-bis, co. 4 l.r. Veneto 11/2013).
Con il regolamento regionale n. 4 del 05.11.2024 (pubblicato sul B.U.R. n. 146 dell’08.11.2024), è stata approvata la disciplina delle modalità di rilascio del codice identificativo regionale (C.I.R.) e delle modalità di esposizione, in conformità all’art. 13-ter d.l. 18 ottobre 2023, n. 145, del codice identificativo nazionale (C.I.N.) delle strutture ricettive classificate ai sensi della l.r. Veneto 14 giugno 2013, n. 11 (art. 31-bis l.r. Veneto 11/2013).
Con la l.r. Veneto 05 novembre 2024, n. 27 (pubblicata sul B.U.R. n. 146 dell’08.11.2024), entrata in vigore il 09.11.2024, sono state approvate le disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di agricoltura, promozione agroalimentare, agriturismo, politiche forestali, semplificazione per le imprese, energia e orto-floro-vivaismo.
La legge regionale è disponibile al seguente link:
Il TAR Veneto ha affermato chenella fascia di rispetto autostradale (ampia 60 metri ex d.m. 1° aprile 1968, n. 1404) il vincolo di inedificabilità è assoluto, stante l’esigenza di assicurare la libera utilizzabilità da parte del concessionario dell’autostrada.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha respinto il ricorso del privato, secondo cui, per la natura pertinenziale dei suoi manufatti abusivi, il Comune non avrebbe dovuto ordinarne la demolizione, bensì disporre solamente le sanzioni pecuniarie previste per le irregolarità edilizie minori (art. 6, co. 7; 33, 34 e 37 d.P.R. 380/2001).
Il TAR ha osservato che nel caso di specie il vincolo pertinenziale era precluso dall’accertato carattere abusivo dei manufatti, che ricadevano sia in zona agricola, sia in fascia di rispetto autostradale, sia entro la fascia di rispetto di un elettrodotto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il carattere pertinenziale di un’opera edilizia non è riscontrabile nel caso in cui non sia di modesta entità, né si presenti come accessoria rispetto ad un’opera principale e, inoltre, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connoti per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge sarda, ai sensi della quale gli interventi di riuso dei seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra degli immobili destinati ad uso abitativo sono consentiti anche mediante il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza e numero dei piani previsti dalle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali.
Una simile disciplina contrasta con la necessità che le deroghe agli indici di densità edilizia introdotte dal legislatore regionale siano connotate dall’eccezionalità e dalla temporaneità, nel rispetto del principio di pianificazione urbanistica espresso dall’art. 41-quinquies l. 1150/1942. La disposizione impugnata è stata dichiarata illegittima nella parte in cui consente, in via stabile, di superare gli indici volumetrici.
Post di Alberto Antico – avvocato
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