Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto da un’associazione paesaggistica contro un titolo edilizio, per aver dimostrato solo la vicinitas: quand’anche tale nozione possa dirsi idonea a radicare la legittimazione a ricorrere in materia ambientale, va comunque dimostrato anche l’interesse a ricorrere, cioè una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che l’ambito applicativo delle sanzioni alternative di cui all’art. 123 c.p.a. coincide con quello dell’inefficacia del contratto di cui all’art. 121, co. 1, lett. d c.p.a., sicché la mera violazione dell’obbligo del cd. stand still processuale non è sufficiente a fondare l’irrogazione delle sanzioni de quibus allorquando la procedura di gara risulti immune da vizi e non sia, comunque, predicabile alcuna concreta lesione della posizione processuale della ricorrente.
L’applicazione di una sanzione alternativa per violazione del cd. stand still in assenza dell’annullamento dell’aggiudicazione non può prescindere da una valutazione in ordine alla rimproverabilità della condotta della Stazione appaltante, non potendosi ammettere l’esistenza di una misura marcatamente afflittivo-sanzionatoria del tutto sganciata dall’esistenza dell’elemento soggettivo normalmente richiesto per l’applicazione delle sanzioni amministrative.
Il Consiglio di Stato ha affermato che, nelle procedure di gara, ai fini dell’interpretazione delle clausole della lex specialis, vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, a mente degli artt. 1362 e 1363 c.c. Conseguentemente, le clausole non possono essere assoggettate al procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione. Soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole al concorrente.
Nell’ipotesi in cui le clausole della lex specialis di gara contengano proposizioni distinte, riguardanti l’attribuzione del punteggio in caso di due differenti modalità di partecipazione alla procedura di gara, rispettivamente nella forma del concorrente plurisoggettivo (nel cui genus rientrano i raggruppamenti temporanei di concorrenti – RTI) e dei consorzi (tra cui si collocano i consorzi stabili), individuando le modalità di attribuzione del punteggio per il rating degli operatori economici partecipanti, non è possibile il ricorso a una lettura cumulativa delle indicate previsioni nell’ipotesi in cui i RTI siano costituiti da consorzi stabili, ai sensi dell’art. 65, co. 2, lett. e d.lgs. 36/2023, dovendo aversi riguardo a quanto previsto in relazione all’attribuzione del punteggio per il concorrente plurisoggettivo.
Non è irragionevole la previsione della lex specialis di gara che, nel caso in cui il consorzio partecipi alla gara in forma individuale, valorizzi il rating del soggetto che eseguirà le prestazioni (il consorzio stesso e la consorziata designata) e invece, nel caso in cui partecipi in RTI, non dia rilievo alla posizione del reale soggetto esecutore dell’appalto. Alla luce della distinzione fra RTI e consorzi stabili: i primi hanno la caratteristica di un “raggruppamento di scopo”, in funzione pro-concorrenziale, tra operatori economici, che mantengono la propria autonomia, rispetto al quale è attribuita rilevanza alla figura del mandatario; i consorzi stabili sono soggetti giuridici costituiti in forma collettiva, che istituiscono a tale fine una comune struttura di impresa (art. 65, co. 2, lett. d d.lgs. 36/2023) e che eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto (art. 67, co. 4 d.lgs. cit.), operando in base ad uno stabile rapporto organico con le imprese associate.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 32 l. 157/1992, cioè la sospensione o revoca della licenza di fucile per uso caccia, quale possibile conseguenza di condanne penali per reati previsti dalla medesima legge, non esaurisce le reazioni dell’ordinamento a fronte del fatto illecito, non essendo precluso all’Autorità di pubblica sicurezza l’esercizio del generale potere di vietare la licenza di porto d’armi di cui all’art. 39 TULPS. Ciò in ragione del rapporto di specialità tra le sanzioni amministrative previste dall’indicata previsione normativa e il generale potere discrezionale riconosciuto alla P.A. di vietare la licenza di porto d’armi, nonché dell’autonomia e della diversa portata delle due previsioni, la prima afferente a sanzioni necessariamente ricollegate a uno specifico fatto illecito, la seconda implicante una generale valutazione sul pericolo di abuso delle armi in connessione con l’inesistenza di un diritto soggettivo a portarle.
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Con la l. 19 gennaio 2026, n. 11 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 28 del 04.02.2026), in vigore dal 19.02.2026, sono state approvate disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all’estero.
Il Capo I della legge contiene norme in materia di cittadinanza, di anagrafe e di legalizzazione di firme; il Capo II norme in materia di passaporti e di validità della carta d’identità ai fini dell’espatrio.
Il TAR Sardegna ha affermato che, in presenza di un manufatto abusivo non sanato né condonato, gli interventi ulteriori - sia pure riconducibili a manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, o ristrutturazione - ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera cui ineriscono strutturalmente.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che il sistema del “doppio binario” sanzionatorio in ambito edilizio, consistente nell’irrogazione di sanzioni amministrative e penali in caso di abuso, non viola il principio del ne bis in idem, in quanto non realizza un cumulo di sanzioni per uno stesso illecito, ma consente di affrontare i diversi aspetti dell’illecito in modo prevedibile e proporzionato, sanzionando l’attività del costruire (sanzione penale) ovvero il risultato della costruzione (sanzione amministrativa). In particolare, la misura demolitoria, in quanto volta a ripristinare l’ordine materiale, prima ancora che giuridico, alterato dalla realizzazione del manufatto abusivo, si diversifica, innanzi tutto per finalità, dalla pena cui all’art. 44 d.P.R. 380/2001, diretta a punire il comportamento che ha integrato l’abuso.
Dalla natura “reale” dell’ingiunzione a demolire consegue l’irrilevanza, ai fini della sua applicazione, di qualsiasi indagine afferente eventuali profili di colpevolezza, del tutto neutri rispetto alla sottesa necessità di ripristino dello stato dei luoghi. Al contrario, la condanna penale presuppone il rispetto dei principi generali costituzionalmente garantiti della colpevolezza quale presupposto della responsabilità.
Il vincolo di giudicato penale esterno copre esclusivamente l’accertamento dei «fatti materiali» e non anche la loro qualificazione o valutazione giuridica, che non può condizionare quella autonomamente effettuata dal G.A. o dal G.O. Pertanto, esulano dal perimetro del giudicato esterno le valutazioni che stanno alla base dell’individuazione del regime sanzionatorio degli abusi edilizi, benché il G.A. possa tenere conto delle diverse valutazioni effettuate dal giudice penale, utilizzandole, al pari di qualsiasi altro argomento, a supporto del proprio libero convincimento. Un esempio emblematico è dato dalla casistica riguardante l’accertamento temporale della realizzazione dell’opera abusiva, rilevante per la valutazione di concedibilità della sanatoria, ma anche, più in generale dello stato legittimo dell’immobile ai sensi dell’art. 9-bis d.P.R. cit., che in taluni casi è stato reputato alla stregua di un fatto materiale, in altri, di interpretazione passibile di qualificazione autonoma.
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Nel caso di specie, con una licenza edilizia del 1968, un Comune autorizzava la realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni di cinque piani fuori terra, oggi un condominio.
Il titolo era dichiarato decaduto nel 1969 per mancato avvio dei lavori entro sei mesi ai sensi del regolamento edilizio comunale dell’epoca, ma in seguito i privati edificavano ugualmente, completando l’opera nel 1971.
In luogo della demolizione, nel 1977 il Comune ingiungeva il pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 41, co. 2 l. 1150/1942. La sanzione non veniva pagata. Nel 1980 era rilasciata l’abitabilità.
Nel 2022, il Comune negava la conformità urbanistica dell’immobile, sul presupposto che la sanzione pecuniaria irrogata, e comunque non pagata, non avesse valore sanante.
Il Consiglio di Stato ha concordato con il Comune.
Innanzi tutto, il mancato pagamento della sanzione pecuniaria a suo tempo irrogata osta a qualsiasi ragionamento sulla sua presunta efficacia sanante.
In ogni caso, a differenza dell’art. 38, co. 8 d.P.R. 380/2001, l’art. 41 l. 1150/1942 non contemplava una previsione normativa in tal senso.
La regolarità urbanistica non poteva nemmeno essere postulata sulla base della certificazione di abitabilità, la quale ai sensi degli artt. 220 e 221 r.d. 1265/1934 (oggi abrogati), si sostanziava nell’attestazione dell’idoneità all’uso abitativo di un immobile destinato a questo scopo sotto il profilo igienico-sanitario, senza alcun effetto sul distinto ed autonomo presupposto consistente nella sua conformità urbanistico-edilizia e dunque senza sanatoria sotto questo diverso profilo.
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Il TAR Veneto ha affermato che il Comune ha sempre l’onere di verificare la legittimazione del richiedente il permesso di costruire, accertando che sia il proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l’attività edificatoria, ma non ha quello ulteriore di effettuare complesse indagini e ricognizioni giuridico-documentali sul titolo di proprietà depositato.
Ciò non significa che i diritti dei comproprietari, ivi inclusi quelli connessi all’eventuale travalicamento dei limiti imposti a ogni comunista dall’art. 1102 c.c., possano essere pregiudicati dal rilascio del titolo edilizio.
Infatti, il titolo edilizio è sempre legittimamente rilasciato con salvezza dei diritti dei terzi, i quali però sono tutelabili (esclusivamente) mediante azioni civili innanzi al G.O.
In altri termini, la legittimità dell’intervento edilizio che ciascun partecipante alla comunione chieda alla P.A. di essere autorizzato a eseguire in forza della norma che gli consente di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (art. 1102 c.c.), deve essere valutata dalla P.A. competente ad autorizzarlo solo per i profili amministrativi, senza riguardo ai profili civilistici e ai connessi limiti posti dalla norma, in quanto entrambi azionabili (dai titolari della specifica facultas agendi) soltanto davanti al G.O.
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Il TAR Veneto ha offerto una dettagliata disamina sui criteri di individuazione del dies a quo per impugnare il titolo edilizio del vicino.
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