Urgenza delle scelte pianificatorie

12 Apr 2025
12 Aprile 2025

Il TAR Veneto afferma che l’urgenza di una scelta pianificatoria è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione; peraltro, il privato non potrebbe lamentarsi se aveva presentato a suo tempo apposita manifestazione di interesse durante la fase preparatoria dello strumento urbanistico.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Osservazioni al P.I. e loro valutazioni

12 Apr 2025
12 Aprile 2025

Il TAR Veneto ha evidenziato la legittimità della delibera di Giunta Comunale che si limita a prendere atto delle valutazioni tecniche relativamente alle osservazioni al P.I., attivando eventuali procedimenti amministrativi relativamente alle manifestazioni d’interesse ivi contenute, ma comunque rinviando alle valutazioni e decisioni finali del Consiglio, competente per materia.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Il Veneto accelera la transizione energetica: un piano regionale per cittadini ed imprese

11 Apr 2025
11 Aprile 2025

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 20 del 18/03/2025

“Nuovo Piano Energetico (NPER)” ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della Legge regionale n. 25/2000. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 84).

Il Veneto punta a un futuro più verde con il nuovo Piano Energetico Regionale. Il documento delinea una serie di misure per accelerare la transizione energetica, sostenere famiglie e imprese di fronte alla crisi energetica e promuovere uno sviluppo sostenibile.

Il Veneto è in prima linea nella transizione energetica con il suo nuovo Piano Energetico Regionale (NPER). Il piano, presentato dalla Regione del Veneto, mira a trasformare il sistema energetico regionale, promuovendo la sostenibilità climatica e la decarbonizzazione.  

Sostegno a famiglie e imprese

Il NPER pone un’attenzione particolare al sostegno di famiglie e imprese di fronte alle sfide poste dalla crisi energetica. L’aumento dei costi energetici ha infatti spinto la Regione ad adottare misure tempestive per supportare i cittadini e il tessuto produttivo.  

Le comunità energetiche rinnovabili

Un elemento chiave del piano è la promozione delle comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso. Queste configurazioni, in cui produttori e consumatori di energia si associano per produrre e scambiare energia da fonti rinnovabili, sono viste come uno strumento fondamentale per la decarbonizzazione, la riduzione dei consumi e il contrasto alla povertà energetica.  

Le comunità energetiche rinnovabili (CER) e l’autoconsumo diffuso sono identificati nel piano come strumenti chiave per la transizione energetica, capaci di promuovere la decarbonizzazione e l’indipendenza energetica.  

Quadro normativo e definizioni

Il piano sottolinea che il punto di partenza per la costituzione delle CER è la Direttiva 2001/2018 (RED II), che prevede il sostegno finanziario alla produzione e all’autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili. Le CER sono state introdotte nell’ordinamento nazionale con il D. Lgs 199/2021, che definisce strumenti, incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico.  

Le CER sono descritte come soggetti giuridici costituiti da persone fisiche, enti e imprese che, su base volontaria e aperta, mirano a fornire benefici ambientali, economici e sociali nelle aree in cui operano.  

Obiettivi e benefici

Il piano evidenzia i molteplici benefici delle CER:

  • Ambientali ed economici: promuovono la produzione e lo scambio di energia da fonti rinnovabili, l’efficientamento e la riduzione dei consumi energetici.  
  • Sociali: contrastano la povertà energetica e lo spopolamento delle aree montane e interne, favorendo l’inclusione e la solidarietà sociale.  

Azioni regionali di sostegno

La Regione del Veneto riconosce l’autoconsumo come pilastro di un sistema energetico resiliente e mutualistico e ha stanziato fondi per la diffusione, promozione e realizzazione delle CER e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (AERAC). Questi fondi sono destinati anche alla realizzazione delle infrastrutture materiali e immateriali necessarie al loro funzionamento.   Fonti e contenuti correlati

Il piano energetico regionale del Veneto prevede diverse fonti di finanziamento per sostenere lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili (CER) e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (AERAC).  

In particolare, la Regione del Veneto ha stanziato fondi regionali per attività di diffusione, promozione, facilitazione e realizzazione delle CER e degli AERAC, incluse le infrastrutture materiali e immateriali necessarie al loro funzionamento, attraverso la Legge Regionale n. 16 del 5 luglio 2022.  

Inoltre, il piano prevede di utilizzare anche le risorse dedicate dal Programma Regionale (PR) Veneto FESR 2021-27, che include un’azione specifica dedicata alle comunità energetiche (azione 2.2.1).  

Quindi, le fonti di finanziamento identificate nel piano sono:

Risorse del PR Veneto FESR 2021-27, azione 2.2.1.

Fondi regionali stanziati dalla Legge Regionale n. 16/2022.  

Efficienza energetica e riduzione dei consumi

Il piano promuove l’efficienza energetica in tutti i settori, con un focus particolare sul settore pubblico e sull’edilizia. La Regione intende incentivare la riqualificazione energetica degli edifici, l’utilizzo di pompe di calore e l’adozione di pratiche virtuose per ridurre i consumi energetici.  

Un approccio integrato

Il NPER adotta un approccio integrato, che coinvolge diversi livelli di governo e una pluralità di attori. La Regione riconosce il ruolo fondamentale degli enti territoriali, delle componenti economiche, sociali e culturali e dei singoli cittadini nel processo di transizione energetica.  

Obiettivi ambiziosi

Il piano si pone obiettivi ambiziosi in linea con le strategie europee e nazionali. Il Veneto intende contribuire attivamente al raggiungimento dei target di decarbonizzazione, efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili, fissando al contempo obiettivi specifici per il territorio regionale.  

Il Nuovo Piano Energetico Regionale rappresenta un passo importante per il Veneto verso un futuro più sostenibile e resiliente. Con questo strumento, la Regione si impegna a guidare la transizione energetica, sostenendo al contempo i cittadini e le imprese nel percorso verso un’economia a basse emissioni di carbonio.

Post di Daniele Iselle

Rassegna di giurisprudenza sul processo amministrativo

11 Apr 2025
11 Aprile 2025

La rassegna contiene i seguenti post:

1. Sopralluogo e carenza di istruttoria

2. La domanda riconvenzionale nel giudizio amministrativo

3. Assorbimento dei motivi

4. Carenza di interesse all’impugnazione di uno strumento urbanistico

5. Censure dubitative

6. Atti interlocutori

7.  Sulla compensazione delle spese

8. Annullamento giudiziale di un provvedimento e atti conseguenti

9. Contestazione delle scelte urbanistiche

10. Annullamento in autotutela di un titolo e demolizione del fabbricato

11. Sulla domanda risarcitoria

12. Giudicato sopravvenuto e acquisizione sanante

13. Atti impugnabili con il ricorso incidentale

14. Inammissibilità della domanda di risarcimento del danno

15. Mancata prova della notifica al controinteressato

16. Sul momento di conoscenza dell’effettiva lesione

17. Mancata quantificazione del danno

18. Sulla riunione dei giudizi amministrativi

19. Termine per il deposito delle memorie ex art. 73 c.p.a.

20. Vicinitas e interesse

21. Possibile rinvio dell’udienza

22. Art. 34 c.p.a. e termine ultimo per chiedere la pronuncia a fini risarcitori

23. Istanza di riunione

24. Il ricorso collettivo

25. Interesse a ricorrere avverso la realizzazione di impianti sportivi

26. La mera vicinitas

27. La vicinitas non basta per impugnare il PdC del vicino

28. Vicinitas e annessi rustici

29. Disparità di trattamento e principio di proporzionalità

30. La sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del ricorso dichiarata dal difensore

31. Danno non patrimoniale e prova

32. Interessi sul credito da indebito oggettivo

33.  Termini alla P.A. resistente per costituirsi nel giudizio amministrativo

34. La disparità di trattamento

35. L’azione risarcitoria per danno da ritardo avanzata per la prima volta in memoria conclusionale

Permesso di costruire privo di autorizzazione paesaggistica, per non aver il privato dichiarato l’esistenza del vincolo: quid iuris?

11 Apr 2025
11 Aprile 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che non costituisce falsa rappresentazione ai sensi dell’art. 21-nonies, co. 2-bis l. 241/1990, legittimante il superamento del termine massimo per l’annullamento in autotutela, la mancata dichiarazione resa dal privato in seno all’istanza di permesso di costruire (PdC) in ordine all’assenza di un vincolo di inedificabilità assoluta, giacché riguardante aspetti conosciuti o facilmente conoscibili dal Comune, poiché costituenti un elemento essenziale dell’istruttoria che l’attività della fase endoprocedimentale avrebbe dovuto agevolmente rilevare.

Allorché non più annullabile per decorso del termine massimo per l’autotutela, il PdC rilasciato senza la previa autorizzazione paesaggistica è comunque inefficace.

Post di Alberto Antico – avvocato

SCIA in variante

11 Apr 2025
11 Aprile 2025

Secondo il TAR Veneto, è efficace la SCIA in variante adottata in pendenza di un ordine di sospensione dei lavori, volta ad evitare l’annullamento in autotutela del permesso di costruire.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Strumenti urbanistici sopravvenuti

11 Apr 2025
11 Aprile 2025

Il TAR Veneto ribadisce che l’approvazione, nelle more di un giudizio avverso lo strumento urbanistico, di altri strumenti pianificatori (incluse mere varianti) comporta l’improcedibilità del ricorso, in quanto sfuma l’interesse ad ottenere la relativa decisione: e infatti, ogni nuova approvazione ha alla base una nuova e autonoma valutazione istruttoria degli interessi urbanistici, da intendersi anche eventualmente quale scelta di confermare le disposizioni già vigenti.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Successione tra strumenti urbanistici

11 Apr 2025
11 Aprile 2025

Il TAR Veneto ricorda che non sussiste alcun rapporto di presupposizione tra gli strumenti urbanistici che si succedono nel tempo, poiché ognuno è frutto di un’autonoma valutazione discrezionale (anche se poi le prescrizioni urbanistiche sono tra loro sovrapponibili nel contenuto).

Ha quindi affermato l’impossibilità di contestare un’illegittimità derivata della nuova deliberazione rispetto alla prima.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Termini dimidiati anche per l’istanza di accesso agli atti inserita in un ricorso incidentale

11 Apr 2025
11 Aprile 2025

Il TAR Palermo ha affermato che le controversie aventi ad oggetto il libero esercizio di voto - che si assume leso dalla presunta illegittimità costituzionale della legge statale e, conseguentemente, della legge regionale che tali elezioni disciplina, e di cui il decreto di indizione dei comizi elettorali impugnato costituisce atto meramente attuativo - appartengono al G.O., poiché la decisione verte non già sul procedimento elettorale, bensì sul libero esercizio del diritto di voto, ossia il diritto soggettivo inerente all’elettorato medesimo.

Spettano invece al G.A. le questioni attinenti sia alla lesione del diritto a partecipare al procedimento elettorale, sia quelle alla regolarità delle operazioni elettorali, ossia la regolarità delle forme procedimentali di svolgimento delle elezioni, alle quali fanno capo nei singoli posizioni che hanno la consistenza dell’interesse legittimo e non del diritto soggettivo.

Nella fattispecie in esame, la denunciata compressione del diritto di voto derivante dall’impossibilità, per il cittadino residente in un Comune minore facente parte di una Città metropolitana, di partecipare alle elezioni del Sindaco metropolitano, scelto solo dagli elettori del Comune capoluogo, deve qualificarsi come lesione di un diritto soggettivo e la relativa giurisdizione resta attribuita al G.O.

Post di Alberto Antico – avvocato

Incarichi legali e appalti pubblici: i servizi legali sono “contratti esclusi”, ma devono rispettare comunicazione CIG, vigilanza ANAC e contributo ANAC

10 Apr 2025
10 Aprile 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che la categoria dei contratti estranei al diritto dei pubblici appalti non esiste, essendo contemplata soltanto quella dei contratti esclusi ex art. 56 d.lgs. 36/2023, ossia quelli sottratti dagli obblighi di evidenza pubblica (affidamento mediante gara).

L’art. 3 dell’All. I.1. al codice prevede sia la procedura di evidenza pubblica, sia l’affidamento diretto: quale che sia la procedura adottata per l’individuazione del contraente, il contratto successivamente stipulato va comunque considerato alla stregua di appalto pubblico, dal momento che con esso la P.A. persegue un fine pubblico, ossia un’utilità collettiva che può variamente atteggiarsi in funzione delle specifiche esigenze dell’Ente che rappresenta quella stessa comunità.

In questa direzione, l’art. 56 cit. qualifica i servizi legali alla stregua di appalti pubblici, sebbene esclusi.

Poiché i movimenti finanziari devono formare oggetto di monitoraggio in relazione a tutti gli appalti pubblici, e poiché i servizi legali sono da considerare alla stregua di appalti pubblici di servizi, anche tali contratti sono soggetti alla comunicazione CIG.

L’art. 13, co. 5 del Codice stabilisce che i contratti esclusi, qualora garantiscano un certo ritorno economico, siano affidati nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3. Nel caso di incarico saltuario ed occasionale, la P.A. non sarà tenuta, sul piano procedimentale, al rigoroso rispetto delle regole di evidenza pubblica, ma soltanto ad osservare alcuni principi in tema di “accesso al mercato” (art. 3); nel caso di servizi legali continuativi svolti in forma organizzata occorrerà seguire le procedure competitive a carattere semplificato o “alleggerito” di cui all’art. 127 del codice.

L’art. 222, co. 3 del codice aggiunge che l’ANAC vigila sui contratti pubblici nonché sui contratti esclusi. Il successivo comma 12 fa espressamente salvo l’art. 1, co. 67 l. 266/2005, a norma del quale tutto ciò che forma oggetto di vigilanza ANAC deve contestualmente formare oggetto di versamento di contributo (proprio per il funzionamento di ANAC).

Si segnala che parte della dottrina ha sollevato dure critiche contro la tendenza ad annacquare la specificità della consulenza e assistenza forense nell’ampio genere degli appalti pubblici: la parte assistita (fosse anche una P.A.) ha diritto a essere e, prima ancora, a sentirsi difesa da un professionista su cui ripone fiducia, non perché ha presentato la parcella più bassa o l’offerta più allettante, ma perché risponde con il suo comportamento all’ideale di difensore di cui l’assistito sente il bisogno. Ciò senza derubricare l’importanza che i soldi pubblici siano ben spesi, ma nell’epoca delle fatture elettroniche, la rendicontazione finanziaria è molto favorita rispetto al passato.

Si ringrazia sentitamente il dott. Roberto Travaglini per la segnalazione.

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