Il TAR Sardegna ha affermato che è ormai superato l’orientamento giurisprudenziale per il quale le istanze manifestamente infondate o inammissibili non farebbero mai sorgere il dovere della P.A. di provvedere, alla luce dell’attuale contenuto dell’art. 2, co. 1 l. 241/1990, che impone, a fronte di esse, comunque l’adozione di un provvedimento espresso, seppur in forma semplificata.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha offerto utili princìpi in merito.
L’art. 31, co. 2 d.P.R. 380/2001 sottende e presuppone la valutazione di una pluralità di circostanze di fatto e di diritto che la P.A. deve appurare prima di adottare l’ordine di demolizione, tra cui: i) la natura, la consistenza e la tipologia dell’opera così da ricondurla nell’alveo di quelle necessitanti di un titolo edilizio e non già nell’edilizia libera o “comunicata”; ii) l’assenza di evidenti indizi di una sua realizzazione in un’epoca in cui non era necessario munirsi di tale titolo autorizzatorio.
L’onere motivazionale in ordine alla contestazione dell’abusività delle opere deve considerarsi inversamente proporzionale alla manifesta evidenza dei predetti presupposti: di regola, è sufficiente la mera descrizione dell’intervento edilizio qualora già chiaramente sussumibile nell’ambito di operatività degli artt. 31 e 33 d.P.R. cit., dato che la doverosità e vincolatività dell’ordine di demolizione è collegata all’accertamento della realizzazione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo.
A fronte di interventi edilizi astrattamente riconducibili agli artt. 6 e 6-bis d.P.R. cit. (attività edilizia libera, CIL, CILA), l’onere di motivazione dell’ordinanza di demolizione deve ritenersi esteso anche ai profili di fatto e di diritto in grado (anche alla luce della discrezionalità ermeneutica che la P.A. conserva nell’ambito dell’attività di vigilanza ex art. 27 d.P.R. cit.) di escluderne la riconducibilità a tale categoria e la sicura ascrivibilità ad una diversa, giacché l’illegittimo avvio dell’attività edilizia soggetta a mera comunicazione implica esclusivamente l’applicazione una sanzione pecuniaria “secca”.
La presentazione della CIL o della CILA da parte del privato attenua la regola giurisprudenziale che esclude la rilevanza partecipativa del privato ai fini dell’adozione di un’ordinanza di demolizione, onerando la P.A. di una specifica motivazione in ordine all’abusività delle opere contestate. Infatti, la CIL o CILA permette alla P.A. di conoscere l’intervento edilizio allo scopo di attivare la vigilanza per escluderne la riconducibilità alle diverse categorie escluse a priori o necessitanti un diverso titolo edilizio: tali comunicazioni costituiscono uno strumento di dialogo volto ad inverare i principi di collaborazione e buona fede tra cittadino e P.A.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che il pergolato, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio. Di contro, quando lo stesso sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia ed è soggetto alla disciplina relativa, dunque al rilascio del titolo edilizio.
Nel caso di specie, la realizzazione di una tettoia attraverso il posizionamento sulla struttura di una copertura fissa di pannellature in legno, in ragione delle proprie caratteristiche intrinseche, delle modalità di costruzione nonché dell’impatto derivante dalla permanenza, comporta una trasformazione del territorio tale per cui non può essere legittimata attraverso il ricorso alla SCIA, ma necessita del previo rilascio del permesso di costruire.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che la normativa regionale non specifica un grado minimo di disabilità per poter usufruire della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, rendendolo possibile in via generale per “le persone con disabilità”.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha esaminato i requisiti di legittimità del decreto sindacale di attribuzione dei poteri al funzionario comunale (nel contesto del ricorso di un privato che, per sfuggire ad un’ordinanza di demolizione, aveva sostenuto la nullità del decreto che conferiva i poteri al funzionario che l’aveva scritta).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, alla luce dei principi sanciti dalla Corte costituzionale, risulta necessario e opportuno che la P.A., nell’adozione dei provvedimenti di revoca della patente di guida, operi un bilanciamento in concreto dei plurimi interessi coinvolti, attraverso una doverosa e puntuale istruttoria che tenga conto, oltreché della pronuncia di condanna del giudice penale, anche della condotta successiva ad essa, delle circostanze del caso concreto e della complessiva situazione personale dell’interessato, in particolare familiare e lavorativa, considerando se il mantenimento del possesso del titolo di guida possa effettivamente e concretamente aggravare, o no, una effettiva persistente situazione di pericolosità sociale e se, dunque, la revoca della patente di guida costituisca, o no, una misura necessaria e opportuna.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Sardegna ha affermato che, ove il privato abbia proposto istanze dello stesso segno, tutte non riscontrate dalla P.A., egli può ugualmente presentare una nuova istanza che, se non riscontrata, lo abilita alla proposizione dell’azione avverso il silenzio-inadempimento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo ha offerto una pregevole ricostruzione dell’istituto dell’abuso del processo, anche raffrontandolo con gli istituti della buona fede e dell’abuso del diritto.
All’esito, nel contesto di un appalto pubblico per il servizio di noleggio di monopattini elettrici bandito da un Comune, ha affermato che non costituisce abuso del processo la condotta della società ricorrente che dapprima valorizzava l’avviso pubblico quale canone su cui misurare la legittimità degli atti di aggiudicazione e, in subordine, ne ha chiesto l’annullamento perché illegittimo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che non è immediatamente impugnabile l’atto di natura dichiaratamente esplorativa, con il quale la Regione si limitava a manifestare il proprio intendimento di acquisire proposte di finanza di progetto per la successiva (nemmeno, nei fatti, disposta) indizione di una procedura per l’affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione di due termoutilizzatori per il recupero energetico da rifiuti non pericolosi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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