Il TAR Veneto ha affermato che spetta al TSAP conoscere dell’impugnazione degli atti di localizzazione di un’opera idraulica implicante l’utilizzo a scopi irrigui delle acque pubbliche.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha preso atto che, dopo la riforma apportata dal d.l. 69/2024 (come convertito dalla l. 105/2024), risulta abrogato l’ultimo periodo dell’art. 32, co. 3 d.P.R. 380/2001, pertanto le difformità edilizie in immobili vincolati non diventano per ciò solo variazioni essenziali.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Sezione II del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria il quesito se, in relazione a fiumi, torrenti o corsi d’acqua cd. minori, debbano intendersi soggette al vincolo paesaggistico ex art. 142, co. 1, lett. c d.lgs. 42/2004 unicamente le porzioni di aree ricomprese nei 150 metri a partire dai piedi degli argini e dalle sponde, con esclusione delle aree sopraelevate.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che il mero denunciante di un illecito edilizio non può intervenire ad opponendum nel relativo giudizio avverso l’ordinanza di demolizione proposto dal suo destinatario.
L’interesse ad agire va dimostrato ovvero desunto dagli atti di causa in base ad una disamina effettuata in concreto, dalla quale emerga il pregiudizio che la parte finirebbe per ricavare dalla mancata esecuzione di un atto sanzionatorio. Esso non può essere presunto dalla qualifica di denunciante un abuso edilizio, ancorché la vigilanza del Comune sia stata compulsata a tutela della propria proprietà.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che il positivo scrutinio della pretesa risarcitoria presuppone, in uno con la riconosciuta illegittimità del provvedimento asseritamente lesivo, la sussistenza degli altri elementi costitutivi dell’illecito, ossia la prova del danno, il nesso causale tra condotta dell’Autorità ed il danno medesimo e l’imputabilità di questo ultimo alla P.A., perlomeno a titolo di colpa.
Nel caso di specie, il ricorrente veniva meno al dovere di ordinaria diligenza richiesta al danneggiato. Pur avendo tempestivamente impugnato il provvedimento con cui il Comune aveva inibito la realizzazione della recinzione, aveva infatti rinunciato all’istanza cautelare, che, ove accolta, avrebbe avuto l’effetto di riespandere l’originaria portata della DIA e plausibilmente - ossia più probabilmente che non - evitato il danno.
Il ricorrente teneva inoltre condotte processuali (richieste di rinvio e di cancellazione della causa dal ruolo, presentazione della domanda di fissazione dell’udienza e dell’istanza di prelievo a distanza di diversi anni dalla proposizione del ricorso) che, valutate unitamente alla rinuncia alla tutela cautelare, hanno interrotto il nesso causale e determinato il consolidamento e l’aggravamento del danno asseritamente patito.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Veneto ricorda che gli ampliamenti ai sensi del cd. Piano Casa possono essere realizzati solo in zona omogenea propria.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la tutela dei Comuni montani, che si inserisce nel quadro dei principi espressi dall’art. 44 Cost., è stata riconosciuta dal legislatore nazionale lungo tutto il percorso evolutivo che ha riguardato gli atti di organizzazione del settore scolastico, come confermato anche dall’art. 1, co. 557 l. 197/2022, che ha introdotto nel testo dell’art. 19 d.l. 98/2011 (come convertito dalla l. 111/2011) il comma 5-quater, ove espressamente viene contemplata la “necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche”.
Sebbene non sussista una radicale preclusione, in sede di approvazione del piano per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, alla possibilità di procedere alla soppressione dell’autonomia scolastica in relazione ad istituti localizzati nei Comuni montani, ciò può avvenire solo all’esito di adeguata istruttoria, con l’acquisizione di tutti gli elementi di fatto rilevanti, nonché con l’esplicitazione adeguata dei giustificativi alla base delle scelte adottate.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L’art. 15-ter d.l. 34/2019, come convertito dalla l. 58/2019, rubricato Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali, statuisce che gli Enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che la norma deve ricevere un’interpretazione adeguatamente restrittiva e costituzionalmente orientata, tale per cui gli Enti locali possono subordinare, con norma regolamentare, il rilascio, il rinnovo e la permanenza di licenze e autorizzazioni, in favore degli esercenti di un’attività commerciale, alla condizione della verifica del regolare pagamento dei tributi locali, unicamente con riguardo alle violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento.
Si segnala che il Consiglio di Stato propende invece per un’interpretazione più largheggiante. A suo dire, la norma non richiede che il debito tributario sia definitivamente accertato ricordando che possono presentarsi in concreto solo due alternative: a) il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento (o comunque l’atto su cui si è basata la pretesa impositiva), e allora non si tratta di violazione definitivamente accertata, cosicché egli ha disposizione l’azione di ripetizione laddove sia dimostrata la non debenza della somma e, quindi, il meccanismo del solve et repete può funzionare; b) il contribuente non ha impugnato l’avviso di accertamento, ma in tale ipotesi la violazione tributaria è definitiva.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che qualora un Comune trasferisca ad un terzo la titolarità di un impianto fotovoltaico, il subentrante non ha diritto al mantenimento delle originarie condizioni tariffarie, derivanti dalla mancata applicazione della rimodulazione introdotta dall’art. 26, co. 3 d.l. 91/2014, poiché l’esenzione dall’obbligo di tale rimodulazione tariffaria, di cui all’art. 22-bis del d.l. 133/2014, si applica solo a Enti locali e scuole e non può essere trasferita a un qualsiasi operatore economico unitamente all’impianto, neanche qualora il GSE abbia autorizzato il trasferimento. Tale atto non può legittimare una tariffa più vantaggiosa, che il legislatore ha inteso riservare solo a determinati soggetti.
L’ormai cristallizzato superamento del termine del 30 novembre 2014, stabilito dal legislatore per consentire agli operatori di optare per uno dei possibili modi di rimodulazione previsti, non osta tuttavia a che il GSE accordi un nuovo termine al subentrante per operare la relativa scelta, fermo restando l’obbligo di procedere alla rimodulazione a suo tempo non effettuata.
Post di Alberto Antico – avvocato
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