Con il d.lgs. 12 giugno 2025, n. 81 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 134 del 12.06.2025), sono state approvate alcune disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.
Rispetto alle procedure di VINCA e agli eventi turistici, sportivi, musicali e similari che si svolgono all'interno dei siti della rete Natura 2000 (zone SIC o ZPS), una domanda che ci si pone spesso è: si deve sempre fare la procedura di VINCA?
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In un documento della Regione Venero sulle faq, alla n. 10, trovate la risposta che dice che non è sempre necessario:
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che la determinazione dell’area di sedime da acquisire, in caso di inottemperanza del privato all’ordinanza di demolizione, non pertiene a tale ultimo provvedimento, essendo demandata al successivo atto che appunto dispone l’acquisizione, poiché la sanzione della perdita della proprietà per inottemperanza all’ordine di rimessione in pristino, anche se delineata dall’art. 31, co. 3 d.P.R. 380/2001 come una conseguenza di diritto, richiede, in ogni caso, un provvedimento amministrativo che definisca l’oggetto dell’acquisizione al patrimonio comunale attraverso la quantificazione e la perimetrazione dell’area sottratta al privato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, pur dando atto del contrasto giurisprudenziale sul punto, ha affermato che, a meno che ciò non corrisponda a un suo interesse personale, a carico del soggetto che patisce il provvedimento di sequestro penale di un suo bene, in pendenza della misura, non vi è né un obbligo di attivarsi giudizialmente per assicurare l’esecuzione dell’ingiunzione demolitoria, né un onere di collaborazione con il Comune per portare a esecuzione l’ingiunzione (nemo tenetur se detegere).
L’ordine demolitorio di un manufatto abusivo in pendenza di sequestro penale non è nullo per impossibilità dell’oggetto: esso persiste nella sua materialità e spiega per intero la sua antigiuridicità anche in pendenza del vincolo penale, il quale, nel descritto contesto, rileva esclusivamente nel senso di impedire che, per la durata del sequestro, l’ordinanza di demolizione possa essere eseguita, così non riverberandosi nella validità giuridica del provvedimento amministrativo repressivo, che resta perfetto e giuridicamente valido, ancorché carente di esecutività in ragione di un vincolo esterno (il sequestro penale) e fintanto che duri l’efficacia di questo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che l’ordine di demolizione di un abuso edilizio non deve essere preceduto dall’avviso ex art. 7 l. 241/1990, trattandosi di una misura che consegue all’accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, e costituisce un atto dovuto, che esita un procedimento di natura vincolata precisamente ordinato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che l’art. 34, co. 3 d.lgs. 159/2011, cd. Codice antimafia, dispone che l’amministratore giudiziario nominato dal giudice delegato eserciti tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura.
L’amministratore giudiziario di beni sottoposti a misura di prevenzione reale, al pari del curatore del fallimento, pur nel difetto di titolarità di diritti dominicali, ne ha comunque la detenzione qualificata, sicché al medesimo compete funzionalmente un potere di fatto direttamente desumibile dai compiti assegnati per legge o per contratto.
Pertanto, il fatto che l’amministratore giudiziario non sia proprietario dell’immobile abusivo sequestrato né il soggetto che realizzava l’abuso edilizio non impedisce la notifica dell’ordine demolitorio alla società nella sua persona, che è anzi imposta dalla funzione normativamente a lui assegnata.
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Il TAR del Lazio, Sede di Roma, ha affermato che i piani di recupero urbanistico costituiscono lo strumento individuato dal legislatore per attuare il riequilibrio urbanistico di aree degradate o colpite da più o meno estesi fenomeni di edilizia spontanea e incontrollata, legittimati ex post, in operazioni di più ampio respiro su scala urbanistica, mirate alla rivitalizzazione di un particolare comprensorio urbano. Tuttavia, la eventuale futura adozione del piano di recupero non consente ex se di legittimare le opere abusive realizzate in precedenza.
Successivamente alla presentazione della domanda di condono edilizio e prima che quest’ultima sia esitata, il proprietario non può effettuare alcun lavoro di completamento o ampliamento dell’immobile abusivo, a prescindere dal regime edilizio a tali opere applicabile, ripetendo le stesse le caratteristiche di illiceità dell’opera principale cui ineriscono strutturalmente, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione ai sensi degli artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001.
La pendenza del procedimento di condono non preclude alla P.A. l’adozione, nelle more, di provvedimenti demolitori, in presenza di ulteriori opere. Infatti, qualora la res oggetto di domanda di condono abbia perso, per effetto dei successivi interventi abusivi, la sua identità - rendendo impossibile la valutazione della consistenza delle opere oggetto di sanatoria e quelle a essa estranee – il Comune ben può procedere alla loro integrale e indistinta demolizione.
È esclusa la possibilità per l’interessato di ottenere, tramite il condono, una sanatoria parziale, in quanto il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate, per cui non è possibile scindere la costruzione tra i vari elementi che la compongono ai fini della sanatoria di singole porzioni di essa.
Il principio di proporzionalità deve guidare la P.A. nell’adozione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato, ma non può applicarsi nel caso di attività vincolata come quella concernente la demolizione di opere abusive. Difatti il Comune, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di legge, è tenuto ad adottare l’ordine di demolizione senza che sia ipotizzabile alcun affidamento del privato.
Non rileva, in sede di scrutinio di legittimità dell’ordinanza di demolizione interessante una parte del fabbricato, la circostanza che la misura possa pregiudicare la stabilità della restante parte, essendo detta valutazione rimessa, in sede di esecuzione, alla P.A. che potrà adottare le determinazioni più opportune, effettuando i dovuti accertamenti tecnici.
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Il TAR Palermo ha affermato che la causa di esclusione non automatica prevista dall’art. 95, co. 1, lett. d d.lgs. 36/2023 (cd. terzo codice appalti) richiede che la Stazione appaltante disponga di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che un concorrente abbia stipulato accordi con altri operatori economici al fine di falsare la concorrenza e che valuti il concreto impatto delle offerte sulla procedura di gara.
Ai fini dell’individuazione dell’unico centro decisionale e del collegamento sostanziale tra le imprese e, pertanto, dell’eventuale alterazione del gioco concorrenziale, i relativi indizi devono essere vagliati non in una prospettiva atomistica, ma nel loro insieme e letti in una visione complessiva.
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Il Consiglio di Stato ha affermato, in una controversia inerente all’escussione della cauzione provvisoria ai sensi del d.lgs. 163/2006, cd. primo codice appalti, che il contratto autonomo di garanzia differisce dalla fideiussione in senso stretto in quanto mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante si obbliga non tanto a garantire l’adempimento, quanto piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta. Pertanto l’obbligazione del garante non diviene attuale prima dell’inadempimento della (diversa) obbligazione principale, verificatosi il quale sorge l’obbligo secondario del “risarcimento” del danno (rectius, dell’indennizzo conseguente all’inadempimento).
Il termine di decadenza di sei mesi di cui all’art. 1957 c.c. si applica anche al di fuori del puro ambito fideiussorio. Con riferimento alle procedure di appalto è da ritenersi pertanto intempestiva l’escussione della cauzione, data da un contratto autonomo di garanzia, operata oltre i sei mesi, da computarsi a decorrere dall’inadempimento dell’obbligato principale, coincidente con il momento dell’esclusione dello stesso dalla procedura, concretizzandosi il danno per la Stazione appaltante in tale momento e non alla scadenza in senso stretto dell’offerta, la cui finalizzazione all’aggiudicazione e alla stipula del contratto diviene impossibile per via del conclamato inadempimento dell’obbligato.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che l’incameramento della cauzione provvisoria ai sensi del d.lgs. 163/2006, cd. primo codice appalti - a differenza di quella definitiva, che riguarda la corretta esecuzione della commessa - è una conseguenza del provvedimento autoritativo cui accede (decadenza per mancata stipulazione, ovvero, più comunemente, per esclusione dalla gara) e la sua cognizione è attratta alla giurisdizione esclusiva del G.A. ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. e, n. 1 c.p.a., essendo un atto della Stazione appaltante inerente all’aggiudicazione dell’appalto, che rientra nella fase procedimentale ad evidenza pubblica di scelta del contraente.
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