Nel caso di specie, nonostante un imprenditore avesse deciso di collaborare con l’Autorità giudiziaria e rendere, in procedimenti penali per fatti di mafia, dichiarazioni auto- ed etero-accusatorie, la Prefettura riteneva persistenti gli elementi fattuali per adottare l’informazione interdittiva antimafia.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana l’ha annullata.
La scelta collaborativa con lo Stato è idonea a segnare una soluzione di continuità con l’appartenenza all’organizzazione mafiosa e rende improbabile che il collaboratore di giustizia possa subire il rischio di essere inquinato dall’associazione criminale, che si presti a subire una contiguità soggiacente o sia affidabile per l’istaurazione di un rapporto di contiguità compiacente su iniziativa del sodalizio già denunciato all’autorità giudiziaria.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che l’obbligo generale di motivazione dell’atto amministrativo ex art. 3 l. 241/1990 non assume caratteri assoluti e indistinti, ma relativi, declinandosi diversamente alla luce della sua natura autoritativa o non autoritativa (art. 1, co. 1-bis l. cit.), del rapporto in cui si innesta e in ragione del destinatario cui è diretto.
L’intensità della motivazione della P.A. in tema di mantenimento o risoluzione del contratto di appalto, in caso di inadempimento della controparte contrattuale, assume una differente valenza nel caso in cui un terzo, con un’autonoma istanza, faccia valere l’autonomo e separato interesse alla risoluzione del contratto, ove funzionale alla riedizione della gara o allo scorrimento della graduatoria, poiché, in tale ipotesi, la P.A. è chiamata ad esercitare la propria discrezionalità amministrativa comparando plurimi e confliggenti interessi pubblici e privati.
La situazione giuridica soggettiva del terzo, estraneo al rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e aggiudicatario, il quale proponga una domanda alla P.A. volta ad ottenerne la risoluzione per inadempimento al fine della riedizione della gara, assume la natura giuridica di interesse legittimo, pertanto la controversia va devoluta alla giurisdizione del G.A.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Toscana, in quanto incidente sull’assetto concorrenziale del mercato balneare.
La legge toscana prevedeva specifici criteri e condizioni in base ai quali svolgere le procedure selettive per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime, fra cui, in particolare, un criterio di premialità per la valutazione dei concorrenti, nonché modalità per la determinazione di un indennizzo a favore del concessionario uscente.
Anche se la disciplina delle concessioni balneari investe diversi ambiti materiali di competenza regionale, quest’ultima, allorché influisca sulle modalità di scelta del contraente e incida sull’assetto concorrenziale dei mercati in termini tali da restringere il libero esplicarsi delle iniziative imprenditoriali, deve cedere il passo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato, in riforma di una sentenza del TAR Veneto, ha affermato che il comma 4 dell’art. 167 d.lgs. 42/2004, costituisce una norma eccezionale di stretta interpretazione, per cui l’interprete deve privilegiare la lettura più conforme al criterio di inestensibilità delle ipotesi di autorizzazione postuma e, nei casi dubbi, deve prediligere l’opzione che abbia per effetto quello di restringerne e non di ampliarne il campo di applicazione.
Nel caso di specie, la viabilità realizzata dal privato, che modificava radicalmente l’originaria “capezzagna” prima con superfici sterrate e poi con la pavimentazione e la realizzazione di cordoli laterali, in un’area soggetta a vincolo paesaggistico boschivo, non può rientrare nella manutenzione straordinaria.
La trasformazione in strada o in piazzale, con modifica tendenzialmente non reversibile dello stato dei luoghi, comporta una modifica del territorio e costituisce quindi nuova costruzione, per la quale occorre l’espresso titolo edilizio.
Il termine “manutenzione … straordinaria” è adoperato dall’art. 167 cit. in senso tecnico, proprio al fine di escludere dalla sanatoria paesaggistica tutti gli altri interventi edilizi di cui all’art. 3 d.P.R. 380/2001, come risulta confermato dal nuovo testo dell’art. 36-bis T.U. edilizia, introdotto dalla cd. riforma Salva casa, che ha aggiunto la sanatoria paesaggistica postuma in caso di parziali difformità dal titolo edilizio.
Il ripristino per gli interventi abusivamente realizzati in zona vincolata è espressamente previsto dalla legge sia dall’art. 167, co. 1 d.lgs. 42/2004, sia dall’art. 27 d.P.R. 380/2001.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la cd. riforma Salva casa (d.l. 69/2024, come convertito dalla l. 105/2024) che ha introdotto nell’art. 34-bis d.P.R. 380/2001 i commi 1-bis, 1-ter, 2-bis, 3-bis e 3-ter, in riferimento alle tolleranze costruttive ed esecutive, non può trovare applicazione rispetto ai provvedimenti adottati precedentemente alla sua entrata in vigore; rimane peraltro salva la possibilità per il Comune di rivedere le proprie decisioni, rivalutando la domanda (di sanatoria) originaria alla luce delle novità introdotte da tale novella normativa.
Il mero superamento della soglia di tolleranza del 2%, applicabile ratione temporis, non risulta sufficiente a configurare una variazione essenziale, dovendo il Comune svolgere una verifica in concreto sulle particolarità delle opere abusive, al fine di evidenziare le ragioni per cui l’intervento difforme eseguito abbia comportato una variazione essenziale, meritevole di sanzione ripristinatoria.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che l’ingiunzione alla demolizione non richiede una peculiare motivazione in punto di esistenza dell’interesse pubblico al ripristino essendo sufficiente la descrizione delle opere e il richiamo alla loro accertata abusività o difformità rispetto ai titoli conseguiti.
La vincolatività del provvedimento esclude la necessità della previa comunicazione di avvio del procedimento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il responsabile di un abuso edilizio in fascia di rispetto idraulica promuoveva un’opposizione di terzo avverso la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) che rigettava l’impugnativa proposta dal proprietario dell’area.
Il TSAP ha affermato che all’opposizione di terzo proposta avverso le proprie sentenze, in sede di legittimità amministrativa nelle materie di cui all’art. 143 r.d. 1775/1933, sono applicabili, in forza del rinvio mobile contenuto nel successivo art. 208, le disposizioni (oggi) del codice del processo amministrativo (artt. 108 e 109) e, nei limiti della compatibilità, le norme del codice di procedura civile (artt. 404-406), in forza del rinvio esterno contenuto nell’art. 39 c.p.a., con riguardo ai presupposti soggettivi di legittimazione, alle condizioni di ammissibilità e ai termini perentori di proposizione.
L’opposizione di terzo ordinaria ex art. 108, co. 1 c.p.a. non può essere proposta né da colui che aveva l’onere di immediata impugnazione, in quanto direttamente leso dall’atto amministrativo, né dal cointeressato che, come tale, non ha la qualità di litisconsorte necessario né dall’avente causa o successore a titolo particolare di una delle parti del precedente giudizio che, a causa dei limiti soggettivi e dell’estensione soggettiva del giudicato, non può considerarsi estraneo allo stesso (salvo il caso dell’opposizione di terzo revocatoria di cui all’art. 404, co. 2 c.p.c. e all’art. 108, co. 2 c.p.a.).
L’ordinanza di demolizione di un manufatto edilizio abusivo, avente natura di sanzione reale, può essere legittimamente rivolta non solo al responsabile materiale dell’abuso, ma anche al proprietario o al detentore del bene, ancorché estranei alla sua realizzazione, qualora ne mantengano l’illecita permanenza sul suolo; tale potere sanzionatorio, fondato sull’obiettivo ripristino dell’ordine urbanistico violato, prescinde dall’accertamento della responsabilità soggettiva, operando in via ambulatoria nei confronti di chiunque abbia titolo o disponibilità sul bene abusivo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, un Comune effettuava un’adozione condizionata di un PUA, in quanto la Giunta comunale specificava che “le questioni tecniche che il responsabile del servizio espone nel proprio parere, con riferimento alla documentazione di piano ed alla disponibilità delle aree non sono superate con la presente deliberazione ma potranno ed anzi dovranno essere analizzate e verificate nel corso dell’istruttoria tecnica”.
Il TAR Veneto ha affermato che, in disparte la questione della configurabilità di un’approvazione tacita del PUA in difetto dei presupposti sostanziali e dei requisiti di legge, sostenuta da una parte della più recente giurisprudenza, quanto sopra impedisce l’approvazione per silenzio-assenso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha commentato l’art. 8 dell’all. B alla D.G.R.V. n. 1428 del 06.09.2011, secondo cui la relazione tecnica debba illustrare, tra l’altro, la conformità del progetto edilizio alla vigente disciplina sull’eliminazione delle barriere architettoniche, nonché riportare in modo dettagliato le motivazioni a base delle eventuali soluzioni alternative proposte ai sensi dell’art. 29 e quelle a base di eventuali richieste di deroga ai sensi degli artt. 27 e 28 (norme che disciplinano, rispettivamente, la deroga alle prescrizioni tecniche e la deroga per interventi sui beni sottoposti a vincolo di tutela o in aree soggette a vincolo paesaggistico).
Con riferimento alla deroga per gli interventi su beni soggetti a tutela, è prevista la possibilità di mettere in atto soluzioni che garantiscano almeno un livello di “accessibilità equivalente”, ovvero che ne migliorino le condizioni di accessibilità in modo che una persona con disabilità possa: a) muoversi anche se con l’aiuto di un accompagnatore o, nel caso di grandi aree, di mezzi ‘leggeri’ attrezzati; b) raggiungere solo alcune parti significative del bene o dell’area (concetto di visitabilità) e, per le restanti parti, avere la disponibilità di adeguati supporti informativi che permettano di conoscere e capire il medesimo; c) avere a disposizione idoneo materiale tattile e visivo, audioguide, etc. (facilitatori). (art. 4 lett. B e art. 29 D.G.R.V. cit., all. B).
La deroga è ammessa solo se il privato interessato presenti uno specifico progetto alternativo che risponda a dette caratteristiche, come prescritto dall’art. 7 d.m. 236/1989.
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Il TAR Veneto ha affermato che l’istanza ostensiva non deve essere accolta dal Comune applicando le norme sull’accesso civico (che, a differenza di quelle in tema di accesso documentale, non richiedono la sussistenza in capo all’istante di un interesse personale all’accesso), qualora tale normativa non sia stata invocata nella richiesta di accesso agli atti, formulata espressamente ai soli sensi degli artt. 22 ss. l. 241/1990.
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