Per difendere un ente pubblico non è indispensabile un contratto scritto ma è sufficiente la procura alle liti
Il T.A.R. Lecce stabilisce che la difesa di un ente pubblico non necessita di un contratto scritto ad substantiam, essendo sufficiente il rilascio della procura alle liti, ex art. 83 c.p.c., accettata dal difensore.

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