Onere motivazionale in capo alla P.A. dopo le osservazioni del privato al preavviso di rigetto
Il TAR Palermo – con laconica motivazione – ha ricordato che la motivazione di un provvedimento non deve contenere un’analitica confutazione delle osservazioni procedimentali svolte dalla parte, ex art. 10-bis l. 241/1990, qualora le stesse non siano in grado di influenzare la concreta portata della determinazione amministrativa. Post di Alberto Antico – avvocato

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