Contributo di costruzione e destinazione d’uso
Il T.A.R. Milano stabilisce che la restituzione del contributo di costruzione si configura come un atto dovuto solo se l’opera edilizia non viene materialmente eseguita, e non anche se la stessa assuma una destinazione d’uso meno oneroso rispetto a quella autorizzata. Post di Matteo Acquasaliente – avvocato

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