In data 2 novembre 2017 abbiamo pubblicato un post intitolato: "L'ordine demolitorio va emanato anche per le opere non sanabili soggette a DIA/SCIA", prendendo spunto da una sentenza del TAR Milano.
Tale sentenza conferma quanto in varie occasioni avevamo sostenuto in questo sito circa la portata generale dell'ordine demolitorio per tutte le opere in contrasto con gli strumenti urbanistici e la disciplina urbanistica.
Il dott. Armandino Stoppa, dirigente del Comune di Padova, che ringraziamo, ci invia una nota, che volentieri pubblichiamo, contenente tuttavia osservazioni critiche sul punto, ispirate anche al buon senso pratico di chi da anni affronta quotidianamente questi casi in qualità di tecnico comunale.
Per quanto mi riguarda, ritengo, peraltro, che la sentenza del TAR Milano interpreti correttamente la normativa vigente.
Il T.A.R. afferma che il soccorso istruttorio si applica anche all’omessa firma del capitolato speciale, trattandosi di una irregolarità formale e non sostanziale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che in materia urbanistica il ricorrente non ha interesse ad impugnare le previsioni di un nuovo strumento urbanistico qualora, come nel caso di specie, questo non incida, modificandole, sulle originarie previsioni di quello previgente, atteso che il loro eventuale annullamento comporterebbe la riviviscenza delle precedenti previsioni parimenti lesive.
Nel caso specifico si tratta di un locale tipico, che deve conservare la destinazione a bar - caffè e il ricorrente ha contestato la impossibilità di mutarne la destinazione d'uso.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il T.A.R. ricorda che spetta al ricorrente fornire almeno indizi di prova di ciò che va falere in giudizio, soffermandosi poi sulla distinzione tra CTU perpicienti e deducenti.
Post di Matteo Acquasaliente – avvocato
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Il T.A.R. chiarisce quando la base d’asta fissata dalla stazione appaltante può essere considerata una c.d. clausola escludente immediatamente impugnabile.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. ricorda quando si forma un provvedimento implicito.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Segnalo che sul BUR n. 116 del 01/12/2017 è pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1896 del 22 novembre 2017 recante: "Recepimento del Regolamento Edilizio Tipo in base all' Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio-Tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del DPR 6 giugno 2001, n. 380".
Il caso: un minore cade da un muretto posizionato vicino ad una strada comunale dopo che, a detta dei genitori, era stato costretto a salirvi per utilizzarlo come marciapiede ed evitare il traffico.
A seguito di alterne decisioni in primo e secondo grado la Cassazione fa il punto sulla questione.
Post di Diego Giraldo – avvocato
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Il T.A.R. Trento, con dovizia di ragionamenti giuridici e di sentenza nazionali/europee, conferma che il curatore fallimentare non può essere destinatario dell’obbligo di rimozione dei rifiuti e/o di bonifica di siti inquinati.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Roma si sofferma sul dies a quo impugnare l’ammissione e/o le esclusioni, mettendo in evidenza una discrasia interna del sistema.
Nonostante l’art. 29, c. 1 del Nuovo Codice degli Appalti prevede che le ammissioni/esclusioni devono essere pubblicate sul sito della stazione appaltante e ne deve essere data poi comunicazione personale ai singoli partecipanti (“Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80,nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente”), l’art. 120, c. 2 bis c.p.a. fa decorrere il termine di trenta giorni per impugnare solo dal momento della pubblicazione ufficiale sul sito della Stazione appaltante (“Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoproceclimentali privi di immediata lesività”).
Da ciò si ricava che, se manca la comunicazione ufficiale sul sito, il termine decorre da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’ammissione/esclusione; se invece non vi è stata la comunicazione personale all’offerente, il dies a quo decorre comunque dal momento della pubblicazione ufficiale sul sito istituzionale della Pubblica Amministrazione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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