Il TAR Palermo afferma che la mancata notifica del diniego di sanatoria non incide sulla validità dell’atto, giacché la notificazione costituisce una fase successiva a quella della formazione dell’atto stesso: la circostanza in esame, però, rileverà ai fini del giudizio di tempestività del ricorso eventualmente proposto dal privato istante.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. ricorda che le tabelle ministeriali e/o della contrattazione collettiva circa il costo del lavoro non sono vincolanti e, soprattutto, non determinano ex se l’anomalia dell’offerta.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Approvato il provvedimento che assegna la quantità massima di consumo di suolo
Nella seduta del 15 maggio 2018, la Giunta regionale ha definitivamente approvato il provvedimento che definisce, ai sensi dall'art. 4 della legge regionale n. 14/2017, la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei.
Approvate le linee guida per l'adeguamento al Regolamento Edilizio-Tipo (RET)
Nella seduta di Giunta regionale del 15 maggio 2018 sono state approvate le linee guida redatte dal Tavolo Tecnico Permanente (TTP) Regionale in collaborazione con ANCI VENETO, quale utile sussidio operativo rivolto ai Comuni per l'adeguamento del proprio regolamento edilizio al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni ed Enti Locali il 20 ottobre 2016, recepito con DGR 22 novembre 2017, n. 1896.
Le notizie sopra riportate sono tratte dal sito “URBJUS - Novità normative e novità normative e giurisprudenziali <http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/urbjus>” nel portale della Regione del Veneto curato dai funzionari Perin, Tomaello, Martini e Mattiuzzo e pubblicate in data 16.05.2018.
Secondo il Tar Puglia – Bari è legittima la risoluzione della convenzione di assegnazione del suolo ricadente in zona industriale - artigianale del P.A.P e, contestualmente, la revoca dell’assegnazione del lotto, motivandola con l’accertato inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione finalizzati alla compiuta attuazione del Piano.
Post di Erica Cunico – dottoressa in giurisprudenza
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Sulla G.U. n. 111 del 15 maggio 2018 è stato pubblicato il decreto 7 marzo 2018, n, 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, contenente il Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».
Segnaliamo una pronuncia della Commissione Speciale del Consiglio di Stato in materia di acquisto o locazione di immobili:
"Alla luce delle considerazioni che precedono deve concludersi che l’art. 4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dall’art. 5 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, letto in combinato disposto con l’art. 17, lett. a), comporta che in riferimento ai contratti “aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni”
a) vanno rispettati i principi “di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica” previsti dall’art. 4 per tutti i contratti pubblici esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del codice;
b) conseguentemente la vigilanza e il controllo sui detti contratti pubblici sono attribuiti all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 213 del codice".
Lo ha affermato il TAR Catania, che ha però sottolineato con forza la necessità di rispettare tutti i requisiti di cui all’art. 21-nonies l. 241/1990: in particolare, è fondamentale che la p.a. motivi in ordine alla sussistenza di un pubblico interesse all’annullamento d’ufficio, ulteriore rispetto all’illegittimità dell’atto.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Catania si inserisce nella questione sul potere/dovere del privato di impugnazione diretta e immediata del bando di gara, nel caso in cui non abbia partecipato alla relativa procedura ad evidenza pubblica.
La regola generale era stata posta dall’Adunanza Plenaria, da ultimo con la sent. 9/2014, nella quale si statuiva il difetto di legittimazione ad impugnare il bando di gara in capo al non partecipante, fatte salve però tre ipotesi: 1) erronea indizione della gara; 2) mancato esperimento della gara; 3) clausole del bando immediatamente escludenti, nel qual caso vi era un vero e proprio onere di impugnazione diretta ed immediata.
Su quest’ultima nozione, a fronte di un’interpretazione inizialmente estensiva della giurisprudenza, il Consiglio di Stato ne offriva una più restrittiva alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016). Per inciso, nel novembre 2017 è stato rimesso all’Adunanza Plenaria il quesito sulla sussistenza dell’onere di immediata impugnazione del bando di gara per il caso di erronea adozione del criterio del prezzo più basso, in luogo di quello del miglior rapporto tra qualità e prezzo.
In attesa di una sua nuova pronuncia, il TAR Catania tiene fede all’orientamento espresso dalla medesima Adunanza Plenaria, nella sent. 1/2003, con la quale erano escluse dall’onere di immediata impugnazione le clausole del bando di gara attinenti al metodo di gara, al criterio di aggiudicazione e alla valutazione dell’anomalia.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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In una propria recente sentenza in materia di rimozione di amianto, il TAR Piemonte, aderendo alla nuova linea giurisprudenziale seguita dal Consiglio di Stato, ha ritenuto sussistente la titolarità in capo al Fallimento dell’obbligo di messa in sicurezza dello stato dei luoghi già inquinati dal fallito, in quanto soggetto attualmente detentore del bene.
Peraltro il giudice amministrativo afferma anche che la messa in sicurezza dell’area contaminata (oggetto dell’ordinanza contingibile e urgente), rientra nel concetto di “precauzione”: non avendo questa natura né sanzionatoria né ripristinatoria, l’obbligo relativo è ascrivibile a chiunque abbia la detenzione del bene, a prescindere dalla sua effettiva responsabilità.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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L’ intervento volto a realizzare un ascensore esterno per abbattimento di barriere architettoniche su di un immobile di interesse archeologico e sito in aree soggette a tutela paesaggistica e ambientale non rientra tra le attività di edilizia libera.
Tale intervento, infatti, comporta una modificazione sicuramente incidente sul “prospetto” dell’edificio esistente in quanto idonea a creare un nuovo ambiente “chiuso”, a livello del c.d. piano pilotis. Di conseguenza, vi è obbligo della previa acquisizione del parere paesaggistico nonché dell’autorizzazione preventiva da parte della Regione Lazio.
Post di Erica Cunico – dottoressa in giurisprudenza
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