Il T.A.R. ricorda che il titolo edilizio deve essere rilasciato considerando la normativa vigente in quel momento, compresa quella sopravvenuta medio tempore, ma pur sempre prima del rilascio del titolo.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto, dopo aver ricordato che le convenzioni urbanistiche rientrano nella categoria degli accordi sostitutivi del provvedimento ex art. 11 l. 241/1990, ha affermato che le obbligazioni derivanti dalle convenzioni urbanistiche e relative alla realizzazione delle opere di urbanizzazione hanno natura reale, perciò sono tenuti al loro adempimento non solo i soggetti che stipulano la convenzione, ma anche quelli che richiedono i titoli edilizi nell’ambito della lottizzazione, quelli che realizzano l’edificazione ed i loro aventi causa.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Veneto ha ricordato che, ai sensi dell’art. 11, co. 2 l. 241/1990, le convenzioni urbanistiche sono soggette all’applicazione, ove non diversamente previsto, dei principi civilistici in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili.
In quest’ottica, il privato parte di una convenzione urbanistica può legittimamente assumersi oneri e obbligazioni maggiori di quelli previsti dalla legge, se ciò è funzionale alla sistemazione degli interessi pubblici e privati sottesi alla convenzione, senza perciò incorrere nella mancanza o illiceità della causa, né nell’indebito arricchimento.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Veneto ha scrutinato la seguente clausola di una convenzione urbanistica stipulata tra Comune e ditte lottizzanti del primo stralcio: le ditte lottizzanti del secondo stralcio verseranno alle ditte lottizzanti del primo stralcio la somma di euro X quale contributo per le opere di urbanizzazione effettuate in relazione al secondo stralcio.
Il TAR ha escluso che le parti abbiano inteso vincolare al rimborso degli oneri di urbanizzazione un terzo estraneo alla pattuizione, alla luce del principio di relatività degli effetti contrattuali ex art. 1372, co. 2 c.c.
Perciò, si è concluso che il Comune volesse cedere il credito che in futuro sarebbe sorto in sede di esecuzione del II stralcio della lottizzazione, stante l’ammissibilità di una cessione del credito futuro e incerto.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Li ha offerti il TAR Veneto: in particolare, dal carattere strettamente vincolato dell’ordinanza di demolizione al ricorrere dei presupposti in fatto discende che (1) essa può intervenire anche a distanza di molti anni dal tempo di realizzazione degli abusi e (2) poiché gli abusi del caso concreto avvenivano nel territorio di Venezia, non c’era bisogno di sottoporre le osservazioni procedimentali del privato alla Commissione per la salvaguardia di Venezia.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Oggi ci chiediamo cosa mai potrebbero essere le famose "irregolarità geometriche", che costituiscono "tolleranze esecutive", ai sensi del comma 2 dell'articolo 34-bis del D.P.R. 380/2001, introdotto dall'articolo 10, comma 1, lett. p della legge n. 120 del 2020, che ha convertito in legge il decreto semplificazioni.
Il TAR Veneto ribadisce che lo smontaggio e la ritinteggiatura di alcuni serramenti di una veranda, con loro successivo rimontaggio e senza che gli stessi siano stati sostituiti, non costituisce demolizione e ricostruzione ma mera manutenzione ordinaria. Pertanto, è ammissibile l’istanza di condono presentata per la veranda, non essendovi stata alcuna alterazione dell’oggetto del condono medesimo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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L’ha affermato il TAR Veneto: infatti, l’ordinanza di sospensione lavori ha natura interinale e provvisoria perciò, allo spirare del termine di 45 giorni dalla sua adozione, se l’Amministrazione non emana alcun provvedimento sanzionatorio definitivo, l’ordinanza perde ogni efficacia.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Nel caso di specie, il Comune denegava l’istanza del privato per il cd. terzo condono in relazione a un parcheggio a uso privato, realizzato su area soggetta a vincolo paesaggistico e qualificata come Zona F “aree a parco gioco e sport”.
Il TAR Veneto, dopo aver rilevato che non costituisce motivo di annullabilità la mancata emanazione del preavviso di rigetto, ha respinto il ricorso, chiarendo il rapporto tra la normativa del terzo condono e i vincoli di inedificabilità.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Piemonte ricorda che, a fronte della domanda del privato di installazione di cartelloni pubblicitari lungo una strada, sussiste l’obbligo di provvedere in via espressa dell’Ente proprietario della stessa, ex art. 23 Cod. Strada ed art. 53 Regolamento.
Trattandosi di potere discrezionale, però, non è possibile per il Giudice pronunciarsi ai sensi dell’art. 31, co. 3 c.p.a. anche sulla fondatezza della richiesta del privato alla P.A.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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