E' stato pubblicato sulla GU n.285 del 16-11-2020 il Decreto 16 settembre 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con altri Ministri, recante: "Procedure per la presentazione delle proposte, criteri per la valutazione e modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare». (20A06209)
Con il Documento del Sindaco sulla “Pianificazione strategica ed operativa 2020-2022”, Verona coglie la sfida di dare avvio prioritariamente al processo di recupero degli ambiti degradati della città consolidata, aprendo il processo di partecipazione e concertazione propedeutico alla formazione della Variante di riqualificazione urbana: Verona 2030.
Una Variante che in coerenza con i principi introdotti dalla Legge Regionale 14/2017 connette le finalità di contenimento del consumo di suolo con quelle della rigenerazione e riqualificazione dei tessuti della città esistente, aspetti che insieme rappresentano ‘due facce della stessa medaglia’.
Per fortuna a questo mondo ci sono anche piccole questioni di cui ci si può occupare: sarebbe davvero triste se ci fossero soltanto i problemi gravi.
Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.285 del 16-11-2020 è stato pubblicato un decreto interministeriale del 16 settembre 2020, recante "Procedure per la presentazione delle proposte, criteri per la valutazione e modalita' di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del «Programma innovativo nazionale per la qualita' dell'abitare». (20A06209)".
Ecco, cosa possiamo pensare di una Gazzetta Ufficiale che scrive modalita' e qualita' con l'apostrofo, invece che modalità e qualità con l'accento?
So che non si tratta di ignoranza, ma di problemi informatici di tipo tecnico, ma intanto accettiamo una novità linguistica che poi sarà difficile considerare un errore e abbandonare.
Il TAR Veneto ha accolto la domanda di risarcimento del danno avanzata dai privati proprietari di un’area nei confronti del Comune per l’illegittima reiterazione del vincolo espropriativo e la consequenziale espropriazione di valore subita, ponendo utili principi in materia.
In particolare il risarcimento, se accolto, spetta al proprietario e non all’usufruttuario del fondo poiché, ai sensi dell’art. 39 T.U. espropri, la reiterazione dei vincoli in questione incide sulla posizione soggettiva del titolare del diritto dominicale.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Veneto ha ribadito che il ricorrente che agisca per il risarcimento del danno (nel caso di specie, per reiterazione da parte del Comune del vincolo espropriativo) ha l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti dell’illecito aquiliano.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. si sofferma su alcuni noti principi in materia di pianificazione urbanistica.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Piemonte ribadisce che nel caso di indennizzo “automatico” conseguente al mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento previsto dall’art. 28 d.l. n. 69/2013, è necessaria la presenza di alcuni elementi affinché lo stesso venga concesso.
Si richiede infatti quale elemento oggettivo, che il procedimento colpito da ritardo sia funzionale “all’avvio o all’esercizio dell’attività di impresa”: trattandosi di disciplina eccezionale, non è applicabile a ogni singolo procedimento legato all’esercizio (in generale) dell’attività di impresa, ma solo a quei procedimenti strettamente legati all’accesso all’attività medesima e al farsi strada nel mercato, attività che il ritardo della P.A. troncherebbe sul nascere.
Inoltre, tale articolo deve considerarsi ad oggi inutiliter datum, poiché, inserito nel sistema delle norme in via sperimentale, non è mai stato confermato nei termini previsti.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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l’omessa indicazione della specifica normativa violata non elimina di per sé l’abusività del manufatto oggetto di ordinanza di demolizione;
l’individuazione dell’area da acquisire al patrimonio comunale non deve necessariamente essere indicata nell’ordinanza de qua, essendo invece indispensabile nel provvedimento di accertamento dell’inottemperanza;
il soggetto passivo dell’ordinanza di demolizione è colui che può concretamente rimuovere gli abusi;
non è necessario motivare l’ordinanza sanzionatoria oltre il pubblico interesse al ripristino della legittimità violata, essendo tale provvedimento vincolato, una volta accertato l’abuso edilizio.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che la P.A., nell’adozione dei propri provvedimenti sanzionatori degli abusi edilizi, deve sempre calibrare tali poteri con il principio di proporzionalità: la presenza infatti di più possibilità in capo all’Amministrazione (la demolizione d’ufficio, l’ordinanza di demolizione, la sanzione pecuniaria e l’acquisizione gratuita) obbliga l’Ente a motivare indicando espressamente il tipo di violazione commessa, nel caso in cui la sola indicazione delle opere abusive non permetta di identificare quest’ultima, al fine di farle corrispondere la corretta sanzione irrogata.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Piemonte risponde di no; e infatti l’annullamento del provvedimento per il vizio de quo ha come conseguenza la riedizione del potere, e non dunque un accertamento del bene della vita la cui lesione ha portato all’impugnazione.
Peraltro, nel caso di specie, il privato non era riuscito a provare che l’esito del successivo procedimento amministrativo sarebbe stato per lui favorevole, né – più in generale – aveva provato di essere stato costretto a compiere scelte negoziali pregiudizievoli a causa del ritardo dell’Amministrazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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