Quest'anno, a causa della pandemia, il XXXI Convegno annuale di Cortina dell’Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti si terrà su ZOOM il 9 luglio 2021, a partire dalle ore 9.30, su un tema attualissimo, il PNRR
Il Convegno è libero e gratuito.
Lo svolgimento sarà in modalità webinar con l’utilizzo della piattaforma Zoom.
Per l’iscrizione è necessario inviare richiesta, recante nome e cognome del richiedente, all’indirizzo mail: amministrativistiveneti@gmail.com.
Il link per il collegamento telematico sarà inviato il giorno prima del Convegno agli indirizzi mail dei richiedenti.
È stato richiesto l’accreditamento dell’evento – distinto per sessioni - ai fini della formazione forense.
Il dott. Ing. Mauro Federici di Ancona, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota sul tema, utile anche ai fini del bonus 110%, che volentieri pubblichiamo
Il TAR Veneto ha affermato che, in linea generale, è ammissibile il cd. provvedimento condizionato, nel caso in cui l’apposizione della condizione o della prescrizione risponda ad esigenze di speditezza dell’azione amministrativa, consentendo alla P.A. di subordinare gli effetti positivi del proprio provvedimento alla verificazione di un evento ritenuto indispensabile per una valutazione positiva della questione posta al suo esame.
Quanto ai titoli edilizi, il Comune può imporre prescrizioni specifiche a tutela sia dell’ambiente, sia del tessuto e del decoro abitativo, purché non siano tali da snaturare l’atto (negandone la funzione ex art. 12 T.U. edilizia) o impongano sacrifici ingiustificabili, sproporzionati o immotivati.
Nel caso di specie, erano illegittime le prescrizioni apposte ad un PdC aventi lo scopo di sollevare il Comune ed il gestore di un’elisuperficie dalla necessità di realizzare interventi in esecuzione di un piano di risanamento acustico futuro ed eventuale: dette misure non miravano, in via diretta, alla tutela dell’ambiente acustico, bensì al perseguimento di risparmi di spesa per il Comune e per il gestore dell’area, obiettivo estraneo alla tipicità di un titolo edilizio.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. si sofferma sui requisiti che devono sussistere e che devo essere prodotti in giudizio per dimostrare la legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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È stata emanata in data 25.06.2021 la l. R.V. n. 17/2021, la quale introduce alcune novità normative, specie in tema di rete distributiva di carburanti e in materia forestale.
Pubblichiamo una nota sul tema di Daniele Iselle, che sentitamente ringraziamo
Il TAR Veneto ha ribadito le acquisizioni giurisprudenziali in materia: in particolare, il provvedimento che ingiunge la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi presuppone l’esistenza di opere di nuova costruzione eseguite in assenza di Permesso di Costruire, o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto al PdC ottenuto; l’abusività o difformità dev’essere ponderata confrontando lo stato attuale dei luoghi con lo stato autorizzato, con una valutazione complessiva e non atomistica della portata delle opere.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Nel caso di specie, un Comune accertava che il titolare di un Permesso di Costruire, ai sensi del quale egli poteva erigere una recinzione aderente a quella del vicino e della medesima altezza, aveva in realtà costruito la sua recinzione più alta e in modo non aderente.
Il Comune perciò irrogava un’ordinanza di demolizione nella quale, oltre ad ingiungere la rimozione dell’abuso, prescriveva l’abbassamento della recinzione al di sotto della sommità di quella del confinante e la presentazione di un nuovo progetto (forse perché si era accorto che con il PdC aveva assentito una recinzione di altezza superiore a quella ammessa dal regolamento edilizio comunale).
Il TAR Veneto ha affermato che, pur essendo di per sé l’ordinanza di demolizione legittimata dalla presenza delle difformità del realizzato dal titolo edilizio, in costanza di validità del PdC, e salvo il suo previo annullamento in autotutela, non possono imporsi prescrizioni più rigorose, né la presentazione di un nuovo progetto.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Richiamando quanto già pubblicato il 25.03 u.s. (a cura dell’Arch. Fiorenza Dal Zotto, Dirigente del Comune di Spinea), sottopongo alla Vs. attenzione alcune brevi note circa il PROGETTO DI LEGGE REGIONALE N. 20 “Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo – Veneto cantiere veloce”, approvato dal Consiglio Regionale del Veneto nella seduta n. 25 del 23.06.2021 (prima convocazione).
Allego, a supporto, il testo del PDL 20 licenziato dalla Seconda Commissione Permanente il 10.06.2021 nella seduta n. 26
L’art. 146, co. 8 d.lgs. 42/2004 prevede che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, debba essere richiesto il parere obbligatorio e vincolante del Soprintendente, da rendersi entro 45 giorni dalla ricezione degli atti. Il successivo comma 9 sancisce che decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, la P.A. competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.
In ordine alle conseguenze di un eventuale parere tardivo, si è sviluppato un dibattito giurisprudenziale.
Una prima tesi sostiene che il parere sia espressione di una co-gestione della fase istruttoria tra le Amministrazioni, cosicché il parere tardivo perde il proprio valore vincolante e deve essere autonomamente e motivatamente valutato dalla P.A. preposta al rilascio del titolo.
Ad altra tesi ha aderito il TAR Salerno.
Il parere in esame costituisce espressione di co-gestione attiva del vincolo paesaggistico. Si applica perciò l’art. 17-bis l. 241/1990 (cd. silenzio-assenso tra Amministrazioni pubbliche), il quale opera in tutti i casi di decisione “pluristrutturata”, cioè in cui la decisione finale da parte della P.A. procedente richiede per legge l’assenso vincolante di altra Amministrazione. Ai sensi di detta norma, il silenzio dell’Amministrazione interpellata è equiparato ope legis a un atto di assenso e consente alla P.A. procedente l’adozione del provvedimento conclusivo. Il parere reso tardivamente resterebbe inefficace, come espressamente previsto dall’art. 2, co. 8-bis l. 241/1990 (introdotto dalla l. 120/2020).
Post di Daniele Iselle – funzionario comunale
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Il T.A.R. ricorda le condizioni dell’azione che devono sussistere per impugnare una previsione urbanistica.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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