Nel caso di specie, il Sindaco di un Comune emanava un’ordinanza di interdizione al transito in una strada interessata da un fenomeno franoso. Poiché la popolazione limitrofa rischiava di rimanere isolata, i Sindaci di due Comuni confinanti procedevano alla requisizione del fondo di un privato per realizzare una viabilità alternativa.
Il TAR Catania ha affermato che il provvedimento di requisizione d’urgenza è connotato da un’intrinseca esigenza di celerità, tale da consentire l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, co. 1 l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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ANCE ha scritto ai Ministri Franceschini (Ministro della cultura) e Giovannini (Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), chiedendo loro di intervenire in materia.
Si legge nella lettera:
"Ci riferiamo alle rigide prescrizioni introdotte nel Dpr 380/2001 dal Decreto Legge 76/2020 che di fatto stanno impedendo interventi di demolizione e ricostruzione degli immobili soggetti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004, in presenza di modifiche anche minime della sagoma, del sedime o degli altri parametri edilizi.
Queste prescrizioni stanno avendo un forte impatto negativo in particolare sulla riqualificazione dei numerosi edifici ubicati in ambiti territoriali vincolati dal punto di vista paesaggistico, ma privi di qualsiasi pregio architettonico che, come conseguenza, non possono essere oggetto di interventi di demo-ricostruzione, beneficiando degli incentivi fiscali che – fra l’altro – il legislatore ha destinato proprio a tale finalità".
Il Consiglio di Stato, confermando un TAR Campania, afferma che uno “stenditoio” (costituito da una struttura coperta, munita di muri laterali e aperta da un lato) non è un sottotetto recuperabile ai fini abitativi, in forza della legge regionale in materia.
Con riferimento a tale legge, il Consiglio di Stato precisa che: "Pertanto, possono essere trasformati per consentire l’uso residenziale, ad esempio, depositi, soffitte, o anche lavatoi e stenditoi, ma in quanto costituenti un volume chiuso", in quanto "la esistenza di un volume costituisce, sul piano materiale, una precondizione del possibile recupero a fini abitativi. Si tratta, quindi, sostanzialmente di un mutamento di destinazione d’uso eventualmente accompagnato da opere per consentirne l’abitabilità, quali la realizzazione di porte, finestre, lucernai, abbaini".
Il Consiglio di Stato ricorda "la consolidata giurisprudenza anche della Sezione rispetto alla chiusura di portici e balconi, i quali spesso possono essere delimitati dal solaio di copertura e chiusure laterali, ma per cui pacificamente è escluso che possano essere configurati come volumi già esistenti. Infatti, la realizzazione di una veranda con chiusura di un balcone comporta la costituzione di un nuovo volume, che va a modificare la sagoma di ingombro dell’edificio e richiede il rilascio del permesso di costruire".
E poi "Analogamente la chiusura di un portico integra un aumento di volumetria, per cui è richiesto il permesso di costruire".
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Il TAR Piemonte ricorda che la tutela paesaggistico-ambientale rientra anche nelle competenze del Comune nell’ambito del governo del territorio, e dunque i beni così protetti possono essere oggetto di più forme di tutela, tra loro cumulative. Anzi, la tutela paesaggistica deve, secondo il Giudice, ordinare la pianificazione urbanistica.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Catania ha offerto utili principi in materia: in particolare, ai fini dell’adozione dell’interdittiva non occorre provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi, da valutarsi unitariamente e dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Catania ha ricordato che sussiste l’obbligo in capo al Comune di provvedere sull’istanza di riclassificazione delle aree sottoposte a vincoli espropriativi decaduti. In mancanza, il privato potrà esercitare l’azione avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Piemonte ricorda che l’Amministrazione ha l’obbligo – nei limiti previsti dalla legge – di rimborsare le spese legali sostenute dal dipendente pubblico statale nei giudizi che riguardino fatti o atti connessi all’attività di servizio e/o all’assolvimento di obblighi istituzionali, e che si concludano con provvedimento che ne esclude la responsabilità, quale può essere la sentenza penale di assoluzione “perché il fatto non costituisce reato”.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il T.A.R ricorda quando il cd. proprietari incolpevole dell’abuso edilizio perpetrato da terzi, è comunque soggetto all’ordine demolitorio e di rimessione in pristino.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Catania ha ricordato che, ai sensi della l. 225/1992, anche a seguito delle modifiche apportate con d.lgs. 1/2018, sia il Sindaco sia il Prefetto sono autorità locali di Protezione civile, con un diverso potere di intervento.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Piemonte ricorda che la disciplina per la regolarizzazione dei soggetti privi di permesso di soggiorno di cui al d.l. n. 34/2020 è di natura eccezionale, potendosi quindi applicare solamente a quelle tipologie di rapporti di lavoro irregolari indicate dalla norma (e dunque nel settore agricolo e connesso, di assistenza alla persona e di lavoro domestico). Inoltre, specifica che l’essere richiedente protezione internazionale non impedisce allo Stato di esercitare i propri poteri in materia di regolazione dei flussi migratori.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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