Con l’accordo del 23 ottobre 2025, n. 140/CU raggiunto in sede di Conferenza unificata (pubblicato in G.U., Serie generale n. 263 del 12.11.2025), è stata approvato, nel contesto della nuova modulistica standardizzata per il settore del commercio, l’aggiornamento del modulo di comunicazione per l’esercizio di attività di commercio all’ingrosso.
Il TAR Catania ha affermato che nel procedimento di project financing, l’atto con cui la Stazione appaltante conclude la prima fase di selezione di una proposta, da porre a base della successiva gara, è immediatamente impugnabile da coloro che abbiano presentato proposte concorrenti in relazione alla medesima opera pubblica.
La disciplina della procedura di project financing di cui all’art. 193 d.lgs. 36/2023, come novellata dal d.lgs. 209/2024 (cd. decreto correttivo), non si applica “ai procedimenti di finanza di progetto in corso” alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, ossia il 31.12.2024, intendendosi per “procedimenti in corso” le procedure per le quali è stata presentata da un soggetto promotore una proposta di fattibilità per la realizzazione di interventi mediante finanza di progetto.
Il piano economico-finanziario (PEF) rappresenta il fulcro della proposta progettuale, dal momento che consente alla P.A. di apprezzare la congruenza e l’affidabilità della sintesi finanziaria contenuta nell’offerta in senso stretto. Un suo vizio intrinseco si riflette fatalmente sulla qualità dell’offerta medesima, inficiandola.
Una proposta relativa alla realizzazione in “concessione” di lavori o servizi può considerarsi presentata all’ente concedente - in quanto completa dei suoi elementi qualificanti - allorquando essa contenga, unitamente agli altri elementi individuati dall’art. 193, co. 3 d.lgs. 36/2023, il PEF asseverato.
Il PEF non può degradare a elemento meramente integrativo successivo rispetto alla proposta, di cui ne qualifica (e, anzi, ne deve qualificare) fin dal principio il contenuto, anche al fine di rispettare le tempistiche della prima fase del project financing.
Laddove la presentazione del PEF asseverato sia avvenuta dopo il 31 dicembre 2024, trova applicazione la nuova disciplina prevista dall’art. 193 d.lgs. 36/2023, come emendata dal d.lgs. 209/2024, entrata in vigore il 31 dicembre 2024, dovendosi escludere che a tale data di entrata in vigore del decreto correttivo la procedura in oggetto potesse considerarsi già “in corso”.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 115 d.lgs. 163/2006 (cd. primo codice appalti), che prevede una clausola periodica di revisione prezzi, introduce obbligatoriamente una tutela non solo dell’appaltatore, ma anche a salvaguardia dell’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle PP.AA. non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell’eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse, nonché quella di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto. In applicazione di tale istituto viene quindi fissato un “nuovo” corrispettivo per le prestazioni oggetto del contratto, conseguente alla dinamica dei prezzi registrata in un dato arco temporale, con beneficio per entrambi i contraenti.
La periodicità della revisione non implica affatto che si debba azzerare o neutralizzare l’alea relativa ai contratti di durata, in armonia con la disciplina di cui all’art. 1664 c.c. - che sebbene non applicabile ai contratti pubblici, esprime comunque un principio di ordine generale in materia negoziale - la quale impone alle parti di provare la sussistenza di eventuali circostanze imprevedibili che abbiano determinato aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, e che accorda la revisione solo per la differenza che ecceda il decimo del prezzo complessivo convenuto.
Nel caso di specie, non sussistevano i presupposti per la revisione dei prezzi in riferimento al contratto multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici in uso alle PP.AA., ove la clausola della lex specialis di gara, liberamente accettata dall’operatore economico con la richiesta di partecipazione, pur fissando il quomodo, ovvero il criterio di calcolo, non era automatica quanto alla sua applicazione, essendo incerta nell’an e nel quando, rimessi ad un evento astrattamente futuro e incerto, legato a quanto nel corso del contratto la P.A. avrebbe stabilito.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che nel sistema del d.lgs. 50/2016, la revisione dei prezzi è consentita, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a d.lgs. cit., solo se prevista espressamente nei documenti di gara, con clausole chiare e precise e purché non sia modificata la natura del contratto. Non si possono applicare per analogia le norme speciali ed eccezionali emanate per l’emergenza covid-19, né la nuova disciplina sulla revisione dei prezzi introdotta dal d.lgs. 36/2023, che non vale retroattivamente.
Nella vigenza dell’art. 106 cit., la revisione del contratto è ammessa solo ove espressamente pattuita. Tale disciplina e la relativa interpretazione sono compatibili con il diritto europeo in quanto le direttive dell’UE in materia di appalti pubblici non ostano a norme di diritto nazionale che escludano la revisione dei prezzi dopo l’aggiudicazione del contratto.
In mancanza di un obbligo legale di previsione contrattuale della revisione dei prezzi dell’appalto, non ricorre il presupposto dell’inserzione automatica della clausola revisionale, in quanto il meccanismo previsto dall’art. 1339 c.c. presuppone una norma imperativa che consenta l’integrazione ex lege del contratto o la sostituzione della clausola difforme apposta dalle parti. Il previgente art. 115 d.lgs. 163/2006 consentiva la suddetta integrazione automatica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che l’audizione personale della parte non è contemplata tra i mezzi di prova previsti dall’art. 63 c.p.a., ma può assumere la forma della richiesta d’informazioni, ai sensi dell’art. 64, co. 3 c.p.a. ovvero dell’interrogatorio libero di cui all’art. 117 c.p.c. per effetto del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a. In entrambi i casi, tuttavia, la scelta di disporre il mezzo istruttorio è subordinata a una valutazione del giudice di utilità rispetto alla decisione sul merito.
Nel processo dinanzi al Consiglio di Stato è prevista la difesa tecnica obbligatoria, da prestarsi con il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, pertanto non può essere accolta la richiesta di audizione della parte a fini difensivi.
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede di parere su ricorso straordinario, ha affermato che, affinché possa esser riconosciuta come sussistente la legittimazione processuale attiva di associazioni rappresentative di interessi collettivi, è necessario che l’interesse azionato sia: a) omogeneo, in quanto riferibile indistintamente al gruppo di soggetti di cui l’associazione è ente rappresentativo; b) comune ai singoli componenti del gruppo, senza che possa in tal guisa configurarsi qualsivoglia forma, anche solo potenziale, di conflitto tra gli stessi; c) diverso rispetto a quello di cui è portatore il singolo appartenente alla categoria rappresentata.
L’interesse ad agire costituisce un quid pluris rispetto alla legittimazione in quanto esso postula: i) la personalità, nel senso che l’utilitas ritraibile dall’impugnativa deve essere direttamente riconducibile alla sfera giuridica del ricorrente e non di terzi; ii) l’attualità del vulnus, dipendente dalla piena efficacia e dall’idoneità lesiva dell'atto impugnato; iii) la concretezza della lesione sofferta, cioè la sussistenza di un pregiudizio non meramente ipotetico o futuribile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Umbria ha affermato che in una procedura di gara finanziata con i fondi PNRR, costituisce un’irregolarità sanabile, mediante il soccorso istruttorio, il depennamento di una dichiarazione d’obbligo assunzionale, in presenza di una dichiarazione onnicomprensiva in altra parte della domanda. La logica del risultato valorizza, infatti, non tanto il dato formale della presentazione della dichiarazione de qua, resa nella domanda di partecipazione, quanto la concreta assunzione di tale obbligo da parte dell’offerente, nonché la sua chiara volontà di vincolarsi allo stesso.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 41, co. 14 d.lgs. 36/2023 sancisce l’obbligo della Stazione appaltante di quantificare e indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a far parte dell’importo a base di gara, su cui quantificare il ribasso offerto dall’operatore per definire l’importo contrattuale.
L’indicazione separata dei costi della manodopera da parte della Stazione appaltante è volta a imporre una maggiore trasparenza all’azione amministrativa, rafforzando la tutela della manodopera e a fare in modo che gli operatori economici parametrino i propri costi della manodopera a quelli indicati dalla P.A., in modo da responsabilizzare gli stessi.
L’operatore economico, fermo restando che la percentuale di ribasso va calcolata sull’intero importo a base d’asta, comprensivo del costo della manodopera, può decidere di offrire un costo della manodopera inferiore a quello quantificato dalla Stazione appaltante, dovendo, in tal caso, giustificarne i razionali, ma non è tenuto a farlo se non vi osta il tenore della legge di gara, considerando anche l’importo complessivo a base d’asta e la composizione dello stesso.
L’indicazione separata, da parte dell’offerente, del costo della manodopera offerto rispetto al ribasso sull’importo a base d’asta trova la propria ratio nel consentire allo stesso di comunicare alla Stazione appaltante, sin dalla presentazione dell’offerta, se intende applicare il ribasso offerto, da calcolare sull’intero importo a base d’asta (comprensivo del costo della manodopera), anche al costo della manodopera o soltanto alle diverse voci dell’importo complessivo a base d’asta.
Il d.lgs. 36/2023 intende assicurare in tal modo tutela alla manodopera, atteso che il concorrente è tenuto a valutare ex ante i relativi costi e a predeterminarli, assumendosi la responsabilità della scelta.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, ove la lex specialis di gara preveda il punteggio premiale riferito alle “maggiori risorse di personale” in presenza di personale aggiuntivo effettivamente destinato ai compiti previsti, con esclusione del personale già ricompreso nella dotazione minima, deve essere esclusa la valorizzazione di figure già comprese nella dotazione minima.
Nel caso di specie, era illegittima l’attribuzione del punteggio premiale per la figura dei responsabili di settore in quanto, dalla disamina dell’offerta, si evinceva che detto personale fosse a costo zero in quanto già adibito ad altre funzioni. L’indicata interpretazione della lex specialis di gara, oltre che coerente con il dato letterale, era suffragata sul piano teleologico, in quanto la tesi della valorizzazione del conferimento delle funzioni al personale adibito ad altre mansioni avrebbe svuotato la previsione della logica scriminante propria di un criterio premiale, calibrato in funzione del potenziamento dell’offerta attraverso un quid pluris sul piano delle risorse personali dedicate al servizio.
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