Il Consiglio di Stato ha ricordato che l’onere della prova della regolarità edilizio-urbanistica di un immobile, o della non necessità di un titolo edilizio per la sua costruzione ratione temporis, oppure ancora della sussistenza dei presupposti per la sanatoria, incombe sul privato.
Post di Daniele Iselle
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Il TAR Catania ha affermato che l’art. 42-bis T.U. espropri è norma d’eccezione rispetto ai valori costituzionali della proprietà privata e dell’esproprio a norma di legge, pertanto deve essere oggetto di stretta interpretazione.
Di conseguenza, l’acquisizione sanante può essere disposta a fronte non di qualsiasi modifica del fondo privato, bensì di modifiche abbiano una qualche consistenza, in maniera che l’opera risultante abbia un’individualità e un’utilità per l’Amministrazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha ricordato che, in materia di espropriazione per pubblica utilità, appartiene alla giurisdizione del G.O., con competenza in unico grado della Corte d’appello, la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell’indennizzo previsto nell’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, la stazione appaltante negava al privato l’accesso al D.G.U.E., alle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà inerenti alle cause di esclusione ex art. 80 d.lgs. 50/2016, nonché alla documentazione afferente alle verifiche dei requisiti effettuate dopo l’aggiudicazione in vista della stipula del contratto.
Il privato impugnava il diniego, affermando di essersi classificato secondo nella graduatoria di gara e di aver necessità di conoscere l’ulteriore documentazione richiesta per tutelare le proprie ragioni in giudizio.
Il TAR Veneto ha annullato il diniego, affermando che il secondo classificato vanta una “posizione particolarmente qualificata nell’ambito della procedura di gara” e che i documenti richiesti erano senz’altro rilevanti nell’ottica di una futura azione giudiziaria.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Le FAQ, pur non avendo carattere vincolante, hanno l’obiettivo di chiarire le questioni poste con maggiore frequenza, fornendo, nel contempo, un’utile indicazione di carattere applicativo. In ordine alla loro natura, si precisa che le risposte alle FAQ non possono “essere assimilate a una fonte del diritto, né primaria, né secondaria. Neppure possono essere considerate affini alle circolari, dal momento che non costituiscono un obbligo interno per gli organi amministrativi. In difetto dei necessari presupposti legali, esse non possono costituire neppure atti di interpretazione autentica” (Cons. Stato, Sezione I, parere 20 luglio 2021, n. 1275).
FAQ Relative all’Allegato A alla Legge | ultimo aggiornamento 27/10/2022
Lo studio del dott. Gian Marco Antonelli affronta l'eterogenea disciplina degli atti d'obbligo e dei vincoli alla proprietà privata immobiliare che ne derivano, analizzando gli scopi da essi perseguiti, in particolare nell'ambito dei procedimenti amministrativi a cui tali atti d'obbligo sono collegati, nonché i relativi effetti giuridici, soprattutto con riferimento ai riflessi sulla disciplina urbanistica.
Vengono esaminati partitamente gli atti d'obbligo consistenti in vincoli di destinazione (quali i vincoli di inedificabilità e i vincoli di destinazione o di utilizzazione per finalità di interesse pubblico), quelli consistenti in vincoli di asservimento (di determinati immobili ad altri), quelli consistenti in vincoli di inalienabilità (generali o speciali) o di indivisibilità, nonché quelli consistenti in assunzioni di obblighi specifici (come il pagamento di oneri di urbanizzazione, la diretta realizzazione delle opere di urbanizzazione stesse, oppure la cessione di aree ai Comuni).
La Cassazione penale ha ritenuto che le immagini scaricate dal sito Google earth siano prove documentali.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Veneto ricorda che il direttore dei lavori può usufruire dell’esenzione di responsabilità connesse all’accertamento di abusi edilizi se segnala tempestivamente al Comune la violazione urbanistico-edilizia perpetrata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, c. 2 del d.P.R. n. 380/2001 secondo cui: “Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni”.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che il provvedimento di revoca di un incarico fiduciario precedentemente conferito (nel caso di specie, Presidente della Commissione amministratrice di un’azienda municipale con funzioni di commissario liquidatore) può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse all’organo politico.
Pertanto, non trova applicazione l’art. 21-quinquies l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L'avv. Alberto Antico ha predisposto la nota che pubblichiamo.
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Segnaliamo che l'art. 8 d.lgs. 149/2022 ha introdotto all'art. 1 l. 20/1994 il nuovo comma 1.1, che prevede una speciale causa di limitazione della responsabilità erariale per i funzionari che sottoscrivono un accordo di conciliazione: “In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti”.
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