Il TAR Catania ha affermato che, qualora l’atto impugnato si basi su una pluralità di motivazioni autonome (atto plurimotivato), il ricorso giurisdizionale con il quale non si contestino tutte le motivazioni deve essere respinto, atteso che l’eventuale riconoscimento della fondatezza delle doglianze proposte non esclude l’esistenza e la validità della restante causa giustificatrice dell’atto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il vizio di (eccesso di potere per) disparità di trattamento si può configurare solo sul presupposto, di cui l’interessato deve dare la prova rigorosa, dell’identità assoluta della situazione considerata.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Andando contro all’Adunanza Plenaria n. 8/2022, il TAR Veneto sostiene che l’interesse alla decisione nel merito a fini risarcitori, di cui all’art. 34, co. 3 c.p.a., non può essere fatto emergere solo in sede di memoria conclusionale o di replica, in quanto ciò comporterebbe un ampliamento del thema decidendum e sarebbe in contrasto con il comportamento acquiescente tenuto medio tempore (nel caso di specie) dalla parte.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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L’ha affermato il TAR Veneto, allineandosi alla sentenza dell’Adunanza Plenaria, n. 22/2021.
Più precisamente, la vicinitas consente al ricorrente di dimostrare la legittimazione ad agire, ma questi deve allegare anche uno specifico pregiudizio subìto per effetto del provvedimento impugnato, al fine dell’interesse ad agire.
Nel caso in esame non è stato ritenuto sussistente l'interesse di un albergo di Jesolo a impugnare la ricostruzione di un edificio confinante realizzata in asserita violazione dell’altezza massima legale, impugnazione proposta al dichiarato fine di restituire all’hotel non solo il soleggiamento necessario (in particolare della parte solarium-piscina), ma anche il prestigio che la struttura merita per la storia e tradizione nel panorama della ricettività jesolana.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che in assenza di una sentenza conformativa, che obblighi la P.A. ad adottare un determinato provvedimento, ovvero ad orientarsi seguendo una certa linea decisoria tracciata dal Giudice, il potere decisorio dell’Amministrazione rimane intatto in ogni sua singola valutazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il T.A.R. ricorda i presupposti giuridico-fattuale che il privato ha l’onere di allegare e dimostrare al G.A. per ottenere la condanna risarcitoria da fatto illecito da parte della P.A.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il Consiglio di Stato ha ricordato i presupposti per la declaratoria di nullità del provvedimento amministrativo per violazione o elusione del giudicato (art. 21-septies l. 241/1990).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. ricorda i presupposti giuridici che devono possedere il cd. ricorso collettivo per essere ammissibile.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che tale competenza appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento, ma qualora il giudice di appello abbia deciso con “motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado”, è competente il giudice di prime cure (art. 113 c.p.a.).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che avverso i provvedimenti emanati dalla P.A. successivamente al giudicato di annullamento di proprio precedente provvedimento può ammettersi che, al fine di consentire l’unitarietà di trattazione di tutte le censure svolte dall’interessato a fronte della riedizione del potere, le doglianze relative vengano dedotte con un unico ricorso davanti al giudice dell’ottemperanza, sia in quanto questi è il giudice naturale dell’esecuzione della sentenza, sia in quanto egli è il giudice competente per l’esame della forma di più grave patologia dell’atto, quale è la nullità.
Nel caso di specie, avente ad oggetto un provvedimento di inibitoria di una SCIA edilizia, il Consiglio ha rigettato l’azione di ottemperanza, nel contempo tuttavia disponendo il mutamento del rito (art. 32, co. 2 c.p.a.) per l’esame, previa rimessione degli atti al primo giudice, del merito delle censure con cui si chiedeva l’annullamento del nuovo diniego di autotutela adottato dal Comune in sede di riedizione del potere.
Post di Alberto Antico – avvocato
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