Il TAR Catania ha ricordato che i vincoli preordinati all’esproprio imposti dallo strumento urbanistico generale su beni determinati hanno per legge durata limitata, in linea generale 5 anni, alla scadenza dei quali, se non è intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera prevista, il vincolo decade (art. 9 T.U. edilizia).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha ricordato che la decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio comporta l’obbligo per il Comune di ripianificare l’area interessata dal vincolo decaduto: se ciò non avviene, il privato può attivare i rimedi avverso il silenzio-inadempimento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha offerto chiarimenti su questa figura sintomatica di eccesso di potere.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. ricorda che i poteri della pianificazione urbanistica implicano anche la possibilità di modificare in senso peggiorativo la pregressa destinazione urbanistica dell’area.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto rileva che nella fase prodromica all’adozione del P.I., i soggetti che vengono interessati non sono tanto i singoli privati, ma le varie associazioni economiche e sociali, gli altri enti territoriali e le altre PP.AA. in quanto titolari di interessi diffusi; l’interlocuzione con i privati come portatori del loro singolo interesse avviene successivamente all’adozione del Piano.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il T.A.R. rimarca che le scelte urbanistiche, in assenza di un affidamento in capo al privato da tutelare, non necessita di una particolare motivazione, essendo ampliamente discrezionali.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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In un post del 04.04.2023, segnalavo il dubbio interpretativo sulla qualificazione da darsi al silenzio del Comune di fronte alla SCIA in sanatoria presentata dal privato ai sensi dell’art. 37 d.P.R. 380/2001 (e della voce 41 della tabella allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222).
In estrema sintesi, parte della giurisprudenza (tra cui il TAR Veneto) lo qualifica come silenzio-diniego, per analogia con l’art. 36 T.U. edilizia; altra parte della giurisprudenza lo considera silenzio-assenso, in virtù della norma generale ex art. 20 l. 241/1990.
Il dott. ing. Mauro Federici, che ringrazio, ha segnalato una sentenza del Consiglio di Stato in cui si adotta una terza via, quella del silenzio-inadempimento, stante la necessità che il procedimento contempli l’intervento del RUP per la quantificazione della somma dovuta.
Il silenzio-inadempimento comporta la necessità di ricorrere al TAR affinchè ordini al Comune di provvedere, in quanto in nessun modo il silenzio-inadempimento può valere come accoglimento della SCIA in sanatoria e l'intervento edilizio rimane abusivo e non sanato.
La questione non è di poco momento, perché condiziona il carattere satisfattivo o no per il privato istante dell’inerzia comunale e, quindi, la necessità o no di proporre un’azione giudiziaria e quale essa debba essere.
Si consiglia vivamente a coloro i quali intendono presentare una SCIA in sanatoria di richiedere ai Comuni una risposta espressa, così da rimuovere l’incertezza giuridica.
Specularmente, si auspica che i Comuni esprimano tale risposta espressa alle SCIA in sanatoria, fosse anche una presa d’atto del provvedimento tacito che ritengano si sia formato, così da semplificare le cose per i cittadini.
Post di Dario Meneguzzo – avvocato
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Sul Bur n. 50 del 07/04/2023 (Codice interno: 499357) è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta regionale n. 303 del 21 marzo 2023, recante "Aggiornamento della disciplina regionale in materia di governo del territorio e paesaggio. Determinazioni".
Il provvedimento incarica il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale di porre in essere tutti gli atti necessari per avviare la sistematizzazione e il rinnovamento del complesso insieme di disposizioni regionali aventi implicazioni dirette o indirette sulla disciplina e sulla pianificazione dell’uso dei suoli, finalizzati alla predisposizione di una proposta di testo normativo di aggiornamento della suddetta normativa.
Nel caso di specie, un’impresa otteneva un PdC per la demolizione di un capannone esistente e la successiva nuova costruzione di edificio familiare residenziale.
I vicini lamentavano la violazione dell’art. 8 d.m. 1444/1968 sui limiti delle altezze, con riferimento a costruzioni collocate fino a circa 200 metri dall’erigendo edificio, pari a 14 metri di altezza.
L’impresa obiettava che si sarebbero dovuti prendere a riferimento solo gli edifici confinanti.
Il Consiglio di Stato ha affermato che, allorquando la disciplina edilizia di riferimento individui l’altezza massima delle nuove costruzioni in relazione a quella degli edifici circostanti, deve aversi riguardo non solo ai manufatti preesistenti confinanti, ma anche alle edificazioni che si trovano in un rapporto di ragionevole prossimità con il sedime oggetto del titolo edilizio, con il limite che il giudizio di comparazione non può estendersi all’intera zona o fascia territoriale o comparto nel cui ambito il sedime è ubicato.
Post di Daniele Iselle
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Il Consiglio di Stato, interpretando le norme sulla distanza tra pareti finestrate ex art. 9 d.m. 1444/1968, ha affermato che le distanze tra fabbricati non si misurano in modo radiale, come avviene per le distanze rispetto alle vedute, ma in modo lineare, perpendicolare ed ortogonale, in quanto lo scopo perseguito dal legislatore è quello di evitare le intercapedini dannose.
E' necessario evidenziare, peraltro, che sul punto le idee dei tribunali oscillano e che adesso bisogna tenere conto anche del RET.
Post di Daniele Iselle
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