Il TAR Sardegna ha offerto utili principi in materia: in particolare, la valutazione compiuta dalla Stazione appaltante è sindacabile dal G.A. solo per ragioni legate alla eventuale (e soprattutto dimostrata) manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato dell’Amministrazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato ha affermato che, mentre in vigenza del d.lgs. 163/2006 all’aggiudicazione provvisoria seguiva l’aggiudicazione definitiva, attualmente con il d.lgs. 50/2016 devono susseguirsi la proposta di aggiudicazione, l’aggiudicazione e l’efficacia dell’aggiudicazione, che consegue alla positiva verifica dei requisiti dichiarati dall’aggiudicataria in sede di offerta.
La questione rilevava nel caso di specie per capire se il ricorso fosse tempestivo, a seconda della qualificazione da darsi agli atti impugnati.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato ha affermato che soltanto colui che ha partecipato alla gara è legittimato ad impugnare l’esito della medesima, in quanto soltanto a quest’ultimo è riconoscibile una posizione differenziata.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 26 gennaio 2023, n. 45, recante il Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonchè i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo. (23G00052) (GU Serie Generale n.97 del 26-04-2023).
Il provvedimento riguarda i siti oggetto di bonifica ed entrerà in vigore il giorno 11 maggio 2023.
La Sezione Sesta del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria i seguenti quesiti: 1) se, e in che limiti, l’inottemperanza alla ingiunzione di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31, co. 3 d.P.R. 380/2001, abbia effetti traslativi automatici che si verificano alla scadenza del termine di novanta giorni assegnato al privato per la demolizione;
2) se l’art. 31, co. 4-bis d.P.R. cit. sanzioni l’illecito costituito dall’abuso edilizio o, invece, un illecito autonomo di natura omissiva, id est, l’inottemperanza alla ingiunzione di demolizione;
3) se l’inottemperanza all’ordine di demolizione configuri un illecito permanente ovvero un illecito istantaneo ad effetti eventualmente permanenti;
4) se la sanzione di cui all’art. 31, co. 4-bis d.P.R. cit. possa essere irrogata nei confronti di soggetti che hanno ricevuto la notifica dell’ordinanza di demolizione prima dell’entrata in vigore della l. 164/2014, quando il termine di novanta giorni, di cui all’art. 31, co. 3 d.P.R. cit., risulti a tale data già scaduto e detti soggetti più non possano demolire un bene non più loro, sempre sul presupposto che a tale data la perdita della proprietà in favore del Comune costituisca un effetto del tutto automatico.
Post di Daniele Iselle
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato è stato chiamato a decidere un’azione risarcitoria intentata dai genitori esercenti la potestà sul figlio minorenne, in particolari condizioni di salute, per il mancato superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione per la sessione 2019-2020.
In quella sede, il Consiglio ha affermato che la responsabilità della P.A. da illegittimo esercizio della funzione pubblicistica è di natura extracontrattuale (art. 2043 c.c.).
La responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) va esclusa alla luce della presenza, nel procedimento amministrativo, di due situazioni attive, cioè il potere della P.A. e l’interesse legittimo del privato, nonché della posizione di supremazia della P.A. sul privato.
Il risarcimento può essere riconosciuto se l’esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato, che quest’ultimo avrebbe avuto titolo per mantenere o ottenere, secondo la dicotomia interessi legittimi oppositivi/pretensivi ed alla luce di una loro dimensione sostanzialistica.
Post di Daniele Iselle
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato è stato chiamato a decidere un’azione risarcitoria intentata dai genitori esercenti la potestà sul figlio minorenne, in particolari condizioni di salute, per il mancato superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione per la sessione 2019-2020.
In quella sede, il Consiglio ha affermato che, alla luce della natura extracontrattuale della responsabilità della P.A., spetta al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, dovendo provare:
- sul piano oggettivo, la presenza di un provvedimento illegittimo causa di un danno ingiusto, con la necessità di distinguere il danno-evento, derivante dalla condotta, cioè la lesione o compromissione di un interesse qualificato e differenziato, meritevole di tutela nella vita di relazione, nonché il danno-conseguenza, patrimoniale o non patrimoniale, suscettibile di riparazione in via risarcitoria;
- sul piano soggettivo, l’integrazione del coefficiente di colpevolezza, con la precisazione che l’ingiustificata o illegittima inerzia della P.A. o il ritardato esercizio della funzione amministrativa non integrano colpa.
Post di Daniele Iselle
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato, allineandosi all’Adunanza Plenaria, ha affermato che, qualora la domanda risarcitoria sia formulata congiuntamente alla domanda di annullamento e quest’ultima sia dichiarata improcedibile all’esito del giudizio, i motivi di illegittimità dovranno comunque essere esaminati ai fini della decisione dell’azione di risarcimento danni già proposta, con conseguente carenza di interesse all’accertamento dei vizi dell’atto impugnato inidonei a comprovare la paventata ingiustizia del danno di cui si chiede ristoro.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Catania ha offerto una pregevole ricostruzione dell’istituto: in particolare, come sancito dall’Adunanza Plenaria (sent. n. 7/2021), il paradigma cui è improntato il sistema di responsabilità della P.A. è quello della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. e ciò sia per l’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, sia per il mancato esercizio di quella doverosa.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto sottolinea che la liquidazione degli interessi di una somma dovuta come risarcimento del danno da fatto illecito è dovuta anche se la sentenza non li ha espressamente previsti, e la relativa domanda non costituisce ultrapetizione.
Essi sono infatti connaturati alla funzione reintegrativa del risarcimento, poiché sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell’equivalente pecuniario del danno subito.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti