Il T.A.R. Milano ricorda che la presentazione di una domanda di sanatoria dopo l’emissione dell’ordine di demolizione, comporta la stasi del relativo procedimento amministrativo: il Comune, infatti, deve istruire tale pratica e, in caso di non accoglimento, emettere un nuovo ordine di demolizione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato il principio generale secondo cui, di norma, è impossibile realizzare ulteriori opere sul medesimo bene abusivamente edificato pur se oggetto di condono straordinario.
Post di Daniele Iselle
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Il T.A.R. Milano riassume alcuni principi in tema di repressione degli abusi edilizi.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Nel caso di specie, una Convenzione di lottizzazione attribuiva al Comune, in caso di inadempimento da parte del lottizzante, la facoltà di eseguire in via diretta le opere di urbanizzazione in danno della parte inadempiente.
Di fronte all’inadempimento dell’originario lottizzante, il Comune escuteva la garanzia rilasciata e avviava le procedure contabili per la programmazione delle opere pubbliche da realizzare.
Nonostante il mancato completamento delle opere, il Comune aveva, già in precedenza, provveduto al rilascio dei PdC, consentendo l’urbanizzazione dell’area.
L’acquirente di un’unità immobiliare dall’originario lottizzante promuoveva un’azione di adempimento nei confronti del Comune, affinché completasse le opere di urbanizzazione.
Il TAR Veneto ha accolto la domanda, qualificando tale adempimento quale passaggio necessario per garantire l’interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio, di cui l’Ente Locale è istituzionalmente portatore.
Post di Daniele Iselle
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Nel caso di specie, l’acquirente di un’unità immobiliare dall’originario lottizzante promuoveva un’azione di adempimento nei confronti del Comune, affinché completasse le opere di urbanizzazione previste in convenzione. Ciò era funzionale alla successiva presentazione della SCIA agibilità.
Il Comune si difendeva eccependo la pendenza della procedura fallimentare a carico della società originaria lottizzante e la necessità di attenderne la chiusura (con conseguente assegnazione delle aree ad altro proprietario) per ottenere la cessione delle aree su cui realizzare le opere.
Il TAR Veneto ha respinto l’eccezione.
Il diritto potestativo di recesso dai contratti riconosciuto al curatore fallimentare dall’art. 72 l. fall. non può applicarsi alle convenzioni di lottizzazione (più in generale, ai contratti ad oggetto pubblico ex art. 11 l. 241/1990).
Non poteva invece il ricorrente far valere direttamente nei confronti del fallimento, surrogandosi al Comune, l’obbligo di cessione delle aree ex art. 2932 c.c. per le opere di urbanizzazione, poiché il ricorrente non agiva per far salve proprie pretese creditorie, ma per ottenere la completa urbanizzazione dell’area, al fine di poter conseguire l’agibilità del suo immobile.
Post di Daniele Iselle
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Nel caso di specie, una convenzione di lottizzazione subordinava il rilascio dell’agibilità dei singoli edifici all’esecuzione delle opere di urbanizzazione, al loro collaudo con esito positivo ed alla cessione delle stesse al Comune.
Un privato acquistava un’unità immobiliare dall’originario lottizzante e intendeva ricevere l’agibilità.
Il Comune negava l’agibilità poiché le opere di urbanizzazione non erano state completate.
Il TAR Veneto ha riconosciuto la legittimità della risposta del Comune.
La violazione di una convenzione accessiva ad un PUA impatta sulla regolarità dei lavori eseguiti, condizionando la validità del titolo e dell’agibilità.
Post di Daniele Iselle
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Nel caso di specie, il privato ricorrente avanzava una domanda di condanna del Comune al rilascio del certificato di agibilità.
Il TAR Veneto ha dichiarato l’inammissibilità di una simile domanda.
Quanto ad un’eventuale condanna, il Comune non rilascia più un certificato di agibilità, la quale è invece dichiarata mediante SCIA dal privato.
Né sarebbe ipotizzabile un’azione di mero accertamento dei suoi presupposti, stante la necessità di adempimenti istruttori che debbono essere compiuti dal Comune (cfr. art. 31, co. 3 c.p.a.).
Post di Daniele Iselle
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Il TAR Catania ha affermato l’incompatibilità fra la fattispecie della lottizzazione abusiva (nel caso di specie, accertata dal giudicato penale) e la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di PdC, dal momento che quando le opere per cui è stata presentata istanza di titolo abilitativo edilizio ricadono nell’ambito di una lottizzazione abusiva, detta circostanza determina di per sé l’inapplicabilità del silenzio-assenso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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È la l. R.V. n. 11/2004 che ha introdotto la durata massima di cinque anni per le previsioni di espansione del Piano degli interventi: lo ha ricordato il TAR Veneto.
Il Giudice Amministrativo, peraltro, per ragioni processuali non si è pronunciato in merito alla possibile proroga di tale termine quinquennale ai sensi della l. R.V. n. 14/2017.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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