Il TAR Veneto ha annullato un’ordinanza di sgombero adottata senza previa verifica della praticabilità di soluzioni idonee a contemperare le esigenze sottese al provvedimento impugnato con le problematiche abitative dei ricorrenti, anche, eventualmente, mediante interventi di messa in sicurezza temporanea.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie un Comune, dopo aver dichiarato inagibile una canonica (abitata da privati su concessione del parroco), ordinava lo sgombero dell’edificio e l’immediata interruzione dei servizi.
Il TAR Veneto ha riconosciuto la legittimazione a ricorrere in capo ai privati, in quanto la “dichiarazione di ospitalità” del nucleo familiare sottoscritta dal parroco conferiva loro una situazione giuridica differenziata e qualificata.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La pronuncia del TAR Palermo nasce da un “eccesso di zelo” del ricorrente: avendo impugnato un’ordinanza sindacale ex art. 54 TUEL – in cui il Sindaco agisce in qualità di Ufficiale del Governo – il ricorso veniva notificato anche al Ministero dell’Interno.
Il TAR ne ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva, perché nell’emanare i provvedimenti in parola, il Sindaco non diventa un “organo” di un’Amministrazione dello Stato, ma resta incardinato nel complesso organizzativo dell’Ente locale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R ricorda la natura giuridica della Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.)
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che la disciplina sull’obbligo di sottoposizione a VAS dei piani urbanistici si applica a tutti quegli strumenti in cui il primo atto preparatorio formale sia stato adottato successivamente al 21.07.2004, ultimo giorno utile per il recepimento della direttiva 2001/42/CE.
Nel caso di specie, la delibera di Consiglio Comunale era stata adottata nel 2003, anche se la conclusione del procedimento di approvazione del PRG era avvenuta sei anni dopo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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In via meramente incidentale, il TAR Veneto ha rilevato che l’eventuale mancanza di sottoposizione a VAS di uno strumento urbanistico potrebbe essere contestata dal privato solo dimostrando, preliminarmente, l’esistenza di un suo pregiudizio di carattere ambientale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Nel caso di specie, un privato impugnava la deliberazione di adozione di una variante al PAT comunale per omessa acquisizione della VAS.
Il TAR Veneto ha rigettato l’eccezione: la VAS, ove necessaria, va acquisita nella fase successiva; tale argomento sarebbe quindi, al più, idoneo ad inficiare il successivo atto di approvazione della variante.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, mentre ai fini edilizi un nuovo volume può non essere considerato rilevante e non essere oggetto di computo fra le volumetrie assentibili (es. il volume tecnico), ai fini paesaggistici invece può assumere comunque una rilevanza e determinare una possibile alterazione dello stato dei luoghi.
Questo vale ad esempio per la realizzazione di volumi sotterranei, della rampa di accesso e del correlativo muro di contenimento laterale, come la posa in opera di rilevanti superfici e delle griglie di aerazione dei sottostanti locali, che possono essere considerate rilevanti dal punto di vista paesaggistico e come tali essere in contrasto con le previsioni intese ad impedire l’alterazione dello stato dei luoghi attraverso la realizzazione di nuove strutture.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Veneto si sofferma sulla pregressa normativa dettata dall’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 che, per gli edifici soggetti a vincolo paesaggistico, imponeva sempre la ricostruzione fedele affinché l’intervento di demo-ricostruzione potesse essere qualificato come ristrutturazione edilizia e non come nuova costruzione. Ora, invece, stante le modifiche normative intervenute ad opere della l. n. 91/2022 tale preclusione non sussiste più.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, per gli interventi soggetti a previa autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. 42/2004, qualora questa non sia ottenuta, alcun titolo edilizio può ritenersi formato con la mera presentazione della SCIA, la quale quindi potrà essere inibita dal Comune anche tardivamente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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