Il TAR Veneto rileva che il vizio di disparità di trattamento può essere censurato solo se si tratta di situazioni perfettamente identiche, trattate dalla P.A. in modo diverso: non quindi quando tra i due provvedimenti sia intervenuta una modifica normativa e/o urbanistica a seguito della quale è stato adottato il secondo provvedimento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il T.A.R. ricorda che la SCIA, decorsi i trenta giorni, può essere inibita dal Comune solo se ricorrono i presupposti del cd. annullamento in autotutela.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Bolzano, muovendo dall’art. 2, c. 8 bis della l. n. 241/1990, ricorda che l’inibitoria tardiva della S.C.I.A. dipsota dal Comune dopo i trenta/sessanta giorni è non solo illegittima per violazione dell’art. 19, c. 3 e 4 della l. n. 241/1990, ma anche inefficace.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Veneto ricorda la natura giuridica del permesso di costruire in deroga, ex art. 14 del d.P.R. n. 380/2001, che prevede un potere ampiamente discrezionale da parte della Pubblica Amministrazione, censurabile solo per manifesti vizi di illogicità e/o irrazionalità. Nel caso di specie il Comune aveva negato l’ampliamento di un complesso alberghiero, non ravvisando né un pubblico interesse né un impatto favorevole sul paesaggio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Veneto si occupa del coordinamento tra l’articolo 8 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (raccordi procedimentali con strumenti urbanistici) e l’articolo 4 della legge della regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 55 (Interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico), soffermandosi sulla procedura semplificata e sull’onere istruttorio e motivazione che incombe sul Comune laddove decida di utilizzare tale modus procedimentale derogatorio, soprattutto laddove l’intervento comporti un considerevole consumo di suolo agricolo.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Milano ricorda che l’unitarietà della categoria funzionale “produttiva e direzionale” prevista dall’art. 23 ter del d.P.R. n. 380/2001 rileva solo ai fini della loro insediabilità, ma non toglie che la categoria produttiva-artigianale abbia un carico urbanistico maggiore di quella direzionale
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che il d.l. 76/2020, conv. con modd. in l. 120/2020, cd. decreto Semplificazioni del 2020, ha modificato l’art. 3, co. 1, lett d d.P.R. 380/2001 e inserito nella categoria della ristrutturazione edilizia anche “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche differenti rispetto alla costruzione originaria”.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che il manufatto della “pompeiana”, a prescindere dal nome concretamente datole, è caratterizzato da una struttura leggera e aperta, la cui copertura consente di far filtrare l’aria e la luce, assolvendo a finalità di ombreggiamento e protezione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Nel post del 27.04.2023 si dava atto che la Sezione Sesta del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria alcuni dubbi sulla natura e sugli effetti dell’inottemperanza all’ordine di demolizione di un abuso edilizio.
Nella nota dell’Ufficio del massimario della Giustizia amministrativa, che si allega, è possibile esaminare gli importanti quesiti sottoposti alla A.P. e i diversi orientamenti giurisprudenziali in materia.
La Regione Molise, nel tentativo di agevolare l’edilizia in zona paesistica, approvava una legge che testualmente recitava: “Nelle fasce di rispetto di tutte le zone e di tutte le aree di piano, in presenza di opere già realizzate e ubicate tra l’elemento da tutelare e l’intervento da realizzare, quest’ultimo è ammissibile previa V. A. per il tematismo che ha prodotto la fascia di rispetto, purché lo stesso intervento non ecceda, in proiezione ortogonale, le dimensioni delle opere preesistenti o sia compreso in un’area circoscritta nel raggio di mt. 50 dal baricentro di insediamenti consolidati preesistenti” (cfr. art. 7, co. 18 l.r. Molise 8/2022).
La Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità di questa norma di legge in quanto irrimediabilmente oscura, al punto da determinare una intollerabile incertezza nella sua applicazione concreta e, così, da porsi in contrasto con il principio di ragionevolezza fondato sull’art. 3 Cost.
Post di Alberto Antico – avvocato
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