Il TAR Veneto ha offerto una pregevole ricostruzione delle norme in materia di distanze minime per le edificazioni dalle ferrovie, ai sensi del d.P.R. 753/1980.
Ove un immobile ricada in fascia di rispetto, l’eventuale rilascio di un condono presuppone il parere favorevole dell’Autorità preposta a tutela del vincolo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto si è focalizzato sul concetto di allevamento intensivo e sulle conseguenze di tale classificazione a livello urbanistico.
In primo luogo, la qualifica di allevamento intensivo (nel caso di specie, si trattava di galline ovaiole) ai fini delle distanze minime è oggetto di una valutazione tecnico-discrezionale, fondata sull’affollamento dei capi di pollame e sulla loro movimentazione, che il Giudice non ha ritenuto manifestamente illogica se basata sui dati forniti alla Banca Dati Nazionale dell’anagrafe avicola: lo scopo della normativa è evitare la diffusione dell’influenza aviaria tra i capi, la quale è favorita dalla vicinanza tra gli allevamenti, specie se di tipo intensivo.
Ciò posto, per il calcolo delle distanze minime di un nuovo allevamento la disciplina regionale (d.G.R.V. n. 3178/2004) così prevede:
dapprima, necessariamente, si verifica se le stesse siano rispettate (500 m);
se così non fosse, è possibile derogare, in via eccezionale, alle distanze medesime se si verifica che la densità territoriale simulata non inficia la compatibilità ambientale e sanitaria.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il T.A.R. ricorda che il Comune, prima di rilasciare un titolo edilizio, deve verificare i presupposti giuridici che sorreggono tale richiesta, senza compiere complesse indagini civilistiche e/o sostituirsi all’Autorità Giudiziaria.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che i parcheggi disciplinati dall’art. 9, co. 1 l. 122/1989 possono essere realizzati solamente all’interno delle aree urbane; allorquando trattasi di intervento in zona agricola non è applicabile tale normativa che consente la realizzazione di autorimesse nel sottosuolo anche in deroga gli strumenti urbanistici, essendo questa consentita solo nelle zone residenziali.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, i privati provavano a sostenere che la platea in cemento da loro costruita, non costituendo volume, non richiedeva il permesso di costruire.
Il TAR Veneto ha invece affermato che una simile opera determina una trasformazione permanente del suolo inedificato e rientra nella nozione di costruzione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto utili principi in materia di PdC in deroga ex art. 14 d.P.R. 380/2001, sindacabile dal G.A. solo nei ristretti limiti della manifesta illogicità e dell’evidente travisamento dei fatti. Nel caso di specie, reggeva allo scrutinio di ragionevolezza la valutazione del Comune secondo cui l’edificio che avrebbe dovuto beneficiare del PdC in deroga non rientrava tra quelli definiti di pubblico interesse.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. ricorda che la decadenza del titolo edilizio comporta il diritto, per il richiedente, di ottenere la restituzione degli oneri già versati. Ciò vale anche in caso di rinuncia al titolo.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che, posto che il parametro per la determinazione del costo di costruzione è l’edificato e non l’autorizzato, nel caso di edificazione inferiore all’autorizzato (che ha comportato in concreto un minore carico urbanistico) il Comune deve rideterminare le somme dovute.
Trattasi, nel ragionamento del TAR, di una situazione paragonabile a quella del mancato utilizzo e/o decadenza del titolo edilizio, con quindi le medesime conseguenze.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha risposto di no. E infatti, aderendo all’ultima giurisprudenza del Consiglio di Stato (di cui è stato dato conto nel post del 13.09.2023), ha affermato che il silenzio-assenso dell’istanza di permesso di costruire si perfeziona anche se la domanda non è conforme a legge. Successivamente al termine di legge, il Comune, ex art. 20, co. 3 l. n. 241/1990, potrà agire solo con lo strumento dell’annullamento in autotutela o della revoca.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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In questa nota, che fa seguito a quella pubblicata su Italiaius in data 14 settembre 2023 con riguardo al processo penale, l'avvocato Alberto Antico, che sentitamente ringraziamo, si chiede se sia ammissibile il ricorso per cassazione civile ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. (“violazione o falsa applicazione di norme di diritto”), che lamenti la violazione delle norme del PRG o comunque di uno strumento urbanistico comunale.
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