Author Archive for: SanVittore
Sull’inizio dei lavori
Il T.A.R. ricorda in che cosa consiste l’effettivo inizio dei lavori ex art. 15 del d.P.R. n. 380/2001.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Quando si applica la legge Tognoli
Il T.A.R. Milano afferma che l’art. 9 della l. 122/1989 (cd. Legge Tognoli) si applica solo agli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, non a quelli costruiti successivamente, per i quali trova applicazione l’art. 41-sexies della l. n. 1150/1942
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Modifica dei prospetti e degli esterni dell’edificio
Il TAR Veneto ha affermato che le modifiche dei prospetti quali l’apertura di nuove finestre, la chiusura di quelle preesistenti o il loro spostamento, l’apertura di una nuova porta di ingresso sulla facciata dell’edificio o comunque su una parete esterna dello stesso, la trasformazione di vani finestra in altrettante porte-finestre sono riconducibili alla ristrutturazione edilizia.
Le modifiche del prospetto e della consistenza esterna dell’edificio non possono pertanto essere qualificate come mero restauro e risanamento conservativo, come avrebbe voluto il ricorrente, perché modificano la struttura esterna dell’edificio.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il tamponamento di una terrazza, con installazione del riscaldamento, aumenta la superficie residenziale e il volume
Il TAR Veneto ha affermato che le opere di tamponamento di una terrazza e l’installazione in essa di un impianto di riscaldamento determinano l’ampliamento della superficie residenziale del connesso appartamento, attraverso la trasformazione della terrazza in un locale adibito ad usi residenziali.
L’intervento ha dunque incidenza sulla superficie residenziale dell’edificio e, quindi, sulla sua volumetria complessiva: se eseguito sine titulo e se fosse insanabile, richiede l’applicazione dell’art. 34 T.U. edilizia.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il progettista erroneamente attesta l’inesistenza di vincoli, il Comune annulla il permesso di costruire e viene condannato al risarcimento di metà dei danni
Il Consiglio di Stato ha accolto un appello, condannando il Comune di Ravenna a risarcire i danni subiti dai soggetti che si erano visti annullare dal Comune un permesso di costruire, ma solo per la metà, sussistendo un concorso di colpa.
Il Consiglio di Stato ha rilevato che la condotta del Comune e quella degli interessati hanno avuto la medesima incidenza causale nel determinare il rilascio del titolo edilizio illegittimo successivamente annullato.
Infatti, il Comune non ha acquisito il parere obbligatorio dell’Ente gestore della strada, ma ha rilasciato il permesso di costruire senza verificare l’effettiva natura del tratto di strada confinante con il lotto d’intervento.
Dall’altra parte, la richiesta di permesso di costruire reca l’asseverazione del progettista incaricato in ordine alla conformità del manufatto alla normativa edilizia urbanistica in vigore, comprendente, nello specifico, anche la dichiarazione di assenza di vincoli impeditivi dell’edificazione.
Quanto alla quantificazione del danno, il Consiglio di Stato ha ordinato al Comune di Ravenna di proporre agli appellanti, entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza, il pagamento di una somma, a titolo di risarcimento da danno emergente, secondo i criteri sopra specificati, importo che dovrà essere decurtato della metà, ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Post di Daniele Iselle
Ordinanza contingibile ed urgente ed abbattimento degli alberi
Il T.A.R. ricorda che l’ordinanza contingibile ed urgente può essere utilizzata anche per ordinare la potatura e/o l’abbattimento degli alberi pericolanti.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Sulla limitazione degli orari delle sale da gioco
Il T.A.R. conferma la propria costante giurisprudenza in materia di potestà sindacale a limitare gli orari di apertura delle sale da gioco.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Se il PGRA viene modificato in senso sfavorevole al privato…
Nel caso di specie, un privato impugnava un diniego di permesso di costruire.
Nelle more del giudizio, il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) veniva modificato in un senso che non avrebbe permesso al privato di eseguire l’intervento da lui progettato. Il privato non impugnava tale modifica al P.G.R.A.
Il TAR Veneto, per l’effetto, ha dichiarato il ricorso improcedibile.
L’approvazione delle suddette norme del P.G.R.A., preclusive della realizzazione del progetto edilizio presentato dal ricorrente e la loro mancata impugnazione hanno determinato il verificarsi di una situazione del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere inutile, per il ricorrente, una pronuncia di merito.
Post di Alberto Antico – avvocato
Legittimità del provvedimento e risarcimento del danno
Il TAR Veneto ricorda che per poter (sperare di) ottenere una pronuncia positiva sul risarcimento del danno della P.A., è necessario che quest’ultima abbia posto in essere un’attività illegittima.
Post di Alessandra Piola – avvocato

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