Il TAR Veneto ha affermato che le modifiche dei prospetti quali l’apertura di nuove finestre, la chiusura di quelle preesistenti o il loro spostamento, l’apertura di una nuova porta di ingresso sulla facciata dell’edificio o comunque su una parete esterna dello stesso, la trasformazione di vani finestra in altrettante porte-finestre sono riconducibili alla ristrutturazione edilizia.
Le modifiche del prospetto e della consistenza esterna dell’edificio non possono pertanto essere qualificate come mero restauro e risanamento conservativo, come avrebbe voluto il ricorrente, perché modificano la struttura esterna dell’edificio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che le opere di tamponamento di una terrazza e l’installazione in essa di un impianto di riscaldamento determinano l’ampliamento della superficie residenziale del connesso appartamento, attraverso la trasformazione della terrazza in un locale adibito ad usi residenziali.
L’intervento ha dunque incidenza sulla superficie residenziale dell’edificio e, quindi, sulla sua volumetria complessiva: se eseguito sine titulo e se fosse insanabile, richiede l’applicazione dell’art. 34 T.U. edilizia.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha accolto un appello, condannando il Comune di Ravenna a risarcire i danni subiti dai soggetti che si erano visti annullare dal Comune un permesso di costruire, ma solo per la metà, sussistendo un concorso di colpa.
Il Consiglio di Stato ha rilevato che la condotta del Comune e quella degli interessati hanno avuto la medesima incidenza causale nel determinare il rilascio del titolo edilizio illegittimo successivamente annullato.
Infatti, il Comune non ha acquisito il parere obbligatorio dell’Ente gestore della strada, ma ha rilasciato il permesso di costruire senza verificare l’effettiva natura del tratto di strada confinante con il lotto d’intervento.
Dall’altra parte, la richiesta di permesso di costruire reca l’asseverazione del progettista incaricato in ordine alla conformità del manufatto alla normativa edilizia urbanistica in vigore, comprendente, nello specifico, anche la dichiarazione di assenza di vincoli impeditivi dell’edificazione.
Quanto alla quantificazione del danno, il Consiglio di Stato ha ordinato al Comune di Ravenna di proporre agli appellanti, entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza, il pagamento di una somma, a titolo di risarcimento da danno emergente, secondo i criteri sopra specificati, importo che dovrà essere decurtato della metà, ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Post di Daniele Iselle
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Il T.A.R. ricorda che l’ordinanza contingibile ed urgente può essere utilizzata anche per ordinare la potatura e/o l’abbattimento degli alberi pericolanti.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. conferma la propria costante giurisprudenza in materia di potestà sindacale a limitare gli orari di apertura delle sale da gioco.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Nel caso di specie, un privato impugnava un diniego di permesso di costruire.
Nelle more del giudizio, il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) veniva modificato in un senso che non avrebbe permesso al privato di eseguire l’intervento da lui progettato. Il privato non impugnava tale modifica al P.G.R.A.
Il TAR Veneto, per l’effetto, ha dichiarato il ricorso improcedibile.
L’approvazione delle suddette norme del P.G.R.A., preclusive della realizzazione del progetto edilizio presentato dal ricorrente e la loro mancata impugnazione hanno determinato il verificarsi di una situazione del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere inutile, per il ricorrente, una pronuncia di merito.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che per poter (sperare di) ottenere una pronuncia positiva sul risarcimento del danno della P.A., è necessario che quest’ultima abbia posto in essere un’attività illegittima.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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L'inabilità lavorativa è caratterizzata da infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222).
L'invalidità consegue a infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222).
Pubblichiamo sul tema il link a un post di Daniele Iselle
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che gli Enti esponenziali godono della legittimazione attiva a intervenire nel processo amministrativo (anche in appello) alle condizioni che: a) la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati; b) l’interesse tutelato con l’intervento sia comune a tutti gli associati, che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni all’associazione, che implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio; restando preclusa ogni iniziativa giurisdizionale sorretta dal solo interesse astratto al corretto esercizio dei poteri amministrativi o per mere finalità di giustizia.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che non è configurabile un mero error in procedendo, bensì un diniego o rifiuto di giurisdizione (come tale, ricorribile per cassazione) nella sentenza del giudice amministrativo che nega ad alcuni Enti la legittimazione ad intervenire nel giudizio, sulla base non di specifici e concreti impedimenti processuali (es., per ragioni relative alla fase processuale in cui gli interventi sono stati proposti, al grado di rappresentatività dei soggetti intervenuti rispetto agli interessi fatti valere, ecc.) ma di valutazioni che negano, in astratto, la titolarità in capo agli stessi Enti di posizioni soggettive differenziate qualificabili come interessi legittimi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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