Il TAR Veneto ricorda che, anche nell’ipotesi di vincolo paesaggistico apposto dopo la realizzazione dell’abuso edilizio, per il provvedimento di condono-sanatoria è necessario richiedere il parere di compatibilità all’Autorità competente.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha ritenuto adeguata la motivazione del parere negativo della Soprintendenza che si sofferma sulle caratteristiche concrete dei luoghi, e sulle ragioni di incompatibilità tra l’abuso e il bene oggetto di vincolo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che l’apposizione del vincolo monumentale successivamente alla realizzazione di alcuni abusi edilizi non esclude il problema, in quanto è comunque necessario il parere dell’Autorità per ottenere la sanatoria e/o il condono di questi ultimi, se sono stati richiesti dopo l’apposizione del vincolo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Nel caso di specie, il privato riteneva di non dover pagare l’indennità per l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria ex art. 167 d.lgs. 42/2004, per un abuso cd. minore commesso nel 1995, in quanto la l. 1497/1939 era abrogata definitivamente nel 2008.
Il Consiglio di Stato ha respinto questa tesi.
La norma vigente all’epoca dell’abuso commesso è stata riprodotta nel d.lgs. 42/2004, che ha raccolto le norme esistenti in precedenti testi legislativi, cosicché possono considerarsi abrogate solo le fattispecie non contenute nel nuovo testo unico, trattandosi, negli altri casi, di mera modifica del nomen iuris (si può istituire un paragone con l’abrogatio sine abolitione di matrice penalistica).
Pertanto, l’indennità risarcitoria, oggi disciplinata dall’art. 167 d.lgs. 42/2004, in caso di abusi paesaggistici cd. minori, che era già prevista dall’art. 15 l. 1497/1939, è dovuta.
Post di Daniele Iselle
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Il TAR Veneto rileva che, seppure la valutazione paesaggistica e quella edilizia siano tra loro autonome, non possono contrastare totalmente, l’una distinguendo tra tre ambiti separati e l’altra riferendosi al progetto nel suo complesso (senza peraltro indicare per quali ragioni si ritenesse violata la normativa urbanistico-edilizia).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge pugliese contenente misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare, nella parte in cui riportava le diciture di “mare regionale”, “mare territoriale della Puglia” e “mare territorialmente non appartenente alla Regione Puglia”.
Questi tre sintagmi lessicali interferiscono direttamente con la nozione di mare territoriale, quale enucleata dall’art. 2 cod. nav. – che definisce un elemento costitutivo della sovranità – ed evocano un frazionamento di tale paradigma su base regionale, che è del tutto sconosciuto all’ordinamento giuridico.
La Regione avrebbe dovuto riferirsi allo “spazio marittimo prospiciente (o non prospiciente) il territorio regionale”.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La l. 2 febbraio 2024, n. 11 (pubblicata in G.U. 07.02.2024, n. 31, in vigore dal giorno 08.02.2024), di conversione del d.l. 9 dicembre 2023, n. 181, ha disposto (con l’art. 1, co. 1 l. cit.) l’introduzione nel corpo del decreto-legge dell’art. 4-quater.
Quest’ultima norma introduce una proroga … della proroga dei titoli edilizi e dei PUA precedentemente disposta con l’art. 10-septies, co. 1 del d.l. 21/2022, come convertito dalla l. 51/2022 (cd. decreto Ucraina-bis).
Per l’effetto, risultano prorogati di trenta mesi (non più di due anni) i titoli edilizi e i piani attuativi formatisi fino al 30 giugno 2024 (non più fino al 31 dicembre 2023).
Il TAR Veneto ha affermato che in materia di annullamento d’ufficio dei titoli edilizi, nei casi particolari nei quali l’operato del Comune sia stato fuorviato dall’erronea o falsa rappresentazione dei luoghi, non occorre una specifica ed espressa motivazione sull’interesse pubblico, che va individuato nell’interesse della collettività al rispetto della disciplina urbanistica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. ricorda che l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio è connotato da amplia discrezionalità amministrativa.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. ricorda che il Comune, per annullare in autotutela un titolo, deve valutare in modo puntuale e rigoroso i presupposti richiesti dalla legge e deve darne atto nella parte motiva del provvedimento.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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