Il TAR Veneto ha ricordato che non basta che la strada sia aperta al pubblico transito o venga dichiarata come tale dall’Amministrazione; è infatti necessario che sia intervenuto un atto o un fatto (convenzione, usucapione, espropriazione, etc.) idoneo a trasferire la proprietà e la volontà di destinarla all’uso pubblico.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che una voliera funzionale ad un’attività commerciale ha un valore economico ulteriore ed incrementale rispetto al manufatto residenziale cui accede, oltre ad avere una propria autonomia strutturale e funzionale: pertanto, non è ascrivibile tra le ipotesi di attività edilizia libera.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che la ristrettezza del termine di conclusione del procedimento di demolizione non è preclusiva alla presentazione di osservazioni da parte del privato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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La Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei conti ha ritenuto due Dirigenti comunali responsabili, a titolo di colpa grave, di un danno erariale per la mancata opposizione tempestiva di un decreto ingiuntivo da parte dell’Ente.
In particolare, secondo i magistrati contabili, il primo dirigente, responsabile dell’Ufficio legale e contratti, pur avendo il compito di proporre alla Giunta con parere tecnico le delibere di costituzione o non costituzione in giudizio, si sarebbe limitata a chiedere al Dirigente dell’Ufficio Territorio una relazione con indicazione della proposta tecnica da sottoporre alla giunta, senza poi verificare che la relazione venisse inviata in tempo per consentire l’opposizione, lasciando così trascorrere il termine dei 40 giorni oltre i quali il decreto ingiuntivo diveniva esecutivo.
D’altro canto, il Dirigente dell’Ufficio Territorio avrebbe omesso di inviare tempestivamente la relazione tecnica necessaria per valutare l’opportunità di resistere all’ingiunzione.
Al contrario, pur se convenuto dalla Procura, è stato ritenuto esente da responsabilità il Segretario Comunale.
La Sezione lombarda ha osservato che “è vero, infatti, che il Regolamento prevede che il Segretario Generale debba, previa diffida, sostituirsi al Dirigente inadempiente ma, come sostenuto dalla difesa, con argomento pienamente condivisibile, occorre che il Segretario, per attivarsi, sia a conoscenza dell’inadempienza stessa. Nel caso di specie tale consapevolezza non è stata provata”.
Secondo i giudici contabili, avendo ricevuto per conoscenza la mail del Dirigente dell’Ufficio legale che richiedeva la relazione suddetta e non essendogli stata segnalata successivamente alcuna problematica, tantomeno il ritardo del Dirigente del Settore Territorio, il Segretario Comunale poteva a buon diritto ritenere che la procedura stesse seguendo regolarmente il suo corso.
Si segnala da ultimo che il Collegio ha ritenuto equo fare uso del potere riduttivo di cui all’art. 52, comma 2, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e dell’art. 1, comma 1 bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20, con conseguente contenimento del danno, in ragione di una serie di peculiari circostanze, ovvero:
a) la dimensione del Comune (oltre 30.000 abitanti);
b) il conseguente rilevante carico di lavoro per contenziosi vari per l’Ufficio legale dell’ente e per il settore tecnico;
c) la disorganizzazione del Comune (emersa da una relazione del Segretario Comunale);
d) l’impossibilità di escludere del tutto l’eventualità che, nel corso dell’eventuale giudizio di opposizione, ove fosse stato tempestivamente opposto il decreto ingiuntivo, la ditta potesse dimostrare (anche attraverso le prove testimoniali dedotte) l’esecuzione di almeno una parte dei lavori di cui alla fattura emessa nei confronti del Comune.
Si ringrazia sentitamente l’avv. Francesco Roncoroni per la segnalazione.
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Il T.A.R. Veneto ricorda i presupposti che devono sussistere per impugnare l’autorizzazione all’installazione di un’antenna radio. Nello specifico occorre dimostrare in giudizio un pregiudizio in termini di deprezzamento economico dell’immobile e/o di pericolo per la salute.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Veneto ricorda che l’incremento delle antenne radio presso una struttura già esistente richiede la presentazione di una SCIA che si consolida se vi è il parere favorevole dell’ARPAV, ovvero dell’organo competente ad analizzare l’impatto elettromagnetico dell’impianto.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. afferma che la realizzazione di antenne non richiede il pagamento di diritti di segreteria richiesti dal Comune in aggiunta agli oneri previsti dalla legislazione statale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che l’appello avverso un’ordinanza istruttoria del TAR è inammissibile, poiché, per effetto del rinvio esterno operato dall’art. 39, co. 1 c.p.a. all’art. 177, co. 2 c.p.c., è possibile chiedere, sussistendone i presupposti, la revoca, anche parziale, dell’ordinanza stessa.
Non opera, invece, estensivamente il principio giurisprudenziale che ha ammesso l’appello avverso l’ordinanza resa in primo grado sull’istanza di accesso documentale ai sensi dell’art. 116, co. 2 c.p.a.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Veneto ricorda che l’autorizzazione unica in materia di antenne radio, ex art. 44 d.lgs. 259/2003, assorbe in sé anche i titoli che sarebbero richiesti ai sensi del T.U. edilizia.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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La Corte di giustizia dell’Unione Europea (CGUE) si è pronunciata sul progetto edificatorio “Heumarkt Neu” di Vienna, che prevede la demolizione di un hotel esistente e la costruzione di nuovi edifici, tra cui un grattacielo di 19 piani, destinati ad uso alberghiero, commerciale, congressuale, residenziale e per uffici. Il progetto include anche una pista di pattinaggio sotterranea, un palazzetto dello sport, una piscina e un parcheggio con 275 posti auto.
La CGUE ha stabilito che la normativa austriaca in materia di VIA non è conforme alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto non prevede un esame caso per caso dei progetti di riassetto urbano che superano determinate soglie. Per l’effetto, “Heumarkt Neu” deve essere sottoposto a VIA.
Per inciso, in Italia la VIA è prevista solo nel caso di progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari, o per progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari.
La CGUE ha precisato che il concetto di “progetto di riassetto urbano” ai sensi della direttiva 2011/92/UE deve essere interpretato in senso ampio e che l’obbligo di VIA previsto dalla direttiva 2011/92/UE ha lo scopo di tutelare l’ambiente e di garantire la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia di pianificazione urbana.
Si segnala che, con il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30.03.2015, sono state approvate le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall’art. 15 d.l. 91/2014, come convertito dalla l. 116/2014 (pubblicato in G.U., Serie generale, n. 84 del 11.04.2015). Il decreto è consultabile al link:
Il decreto è finalizzato a garantire un’uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva 2011/92/UE concernente la VIA di determinati progetti pubblici e privati.
Al ricorrere di determinate condizioni, si applica una riduzione del 50% delle soglie relative alla specifica categoria progettuale indicate nell’All. IV alla Parte II del d.lgs. 152/2006.
Sono esclusi dall’applicazione del criterio del «cumulo con altri progetti»: a) i progetti la cui realizzazione sia prevista da un piano o programma già sottoposto alla procedura di VAS ed approvato, nel caso in cui nel piano o programma sia stata già definita e valutata la localizzazione dei progetti oppure siano stati individuati specifici criteri e condizioni per l’approvazione, l’autorizzazione e la realizzazione degli stessi; b) i progetti per i quali la procedura di screening VIA di cui all’art. 20 d.lgs. 152/2006 è integrata nella procedura di VAS, ai sensi dell’art. 10, co. 4 del medesimo decreto.
La VAS risulta essere, infatti, il contesto procedurale più adeguato a una completa e pertinente analisi e valutazione di effetti cumulativi indotti dalla realizzazione di opere e interventi su un determinato territorio.
Post di Daniele Iselle
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